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Offerta Economicamente più vantaggiosa: le regole per redigere i bandi dalla Presidenza del Consiglio

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) le Stazioni Appaltanti, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, possono optare (art. 81) tra il criterio del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti) le Stazioni Appaltanti, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, possono optare (art. 81) tra il criterio del prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Recependo fedelmente la direttiva 2004/18, il Codice delinea un ambito di discrezionalità molto più ampio per l’ente appaltante rispetto alla precedente normativa.
La Merloni, infatti, limitava la possibilità di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo al caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria e connotati da una prevalente componente tecnologica o da una particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali.
Con le nuove disposizioni il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è diventato molto frequente in particolare per gli appalti di servizi; proprio in relazione a bandi di gara relativi a tali appalti la Commissione Europea ha “richiamato” il Governo Italiano.
La Commissione ha infatti rilevato che le Stazioni Appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, frequentemente, indicano criteri che invece di caratterizzare la qualità dell’offerta attengono alla capacità tecnica del prestatore, in violazione della normativa comunitaria.
Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono spesso indicati dalle Stazioni Appaltanti elementi attinenti all’esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore quali ad esempio curriculum, licenze o certificazioni di qualità ovvero servizi analoghi prestati in precedenza.
Tali elementi, che sono attinenti alla capacità del prestatore di eseguire i servizi oggetto dell’appalto, possono essere utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti.
E’ nella fase di selezione, infatti, che l’amministrazione aggiudicatrice include i criteri che ritiene necessari al fine di accertare la capacità dell’offerente a provvedere al servizio in questione. Quindi, l’esperienza, la competenza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili sono elementi che possono essere utilizzati come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione nel momento di valutazione dell’offerta.
L’offerta deve, invece, essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che servono a misurare il valore, ciò che esclude che si possa fare riferimento alle qualità soggettive dell’offerente.
Pertanto, se l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si possono determinare la qualità ed il valore tecnico dell’offerta prendendo in considerazione elementi come il metodo e l’organizzazione del lavoro ovvero la composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio. A questo stadio della procedura, invece, non è più possibile valutare elementi attinenti alla capacità dell’offerente ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio.
La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, preso atto dei rilievi avanzati dalla Commissione europea, ed allo scopo di prevenire l’apertura di procedure di infrazione, ha ritenuto opportuno richiamare le Stazioni Appaltanti al rispetto di tali regole e, nel contempo, fornire indicazioni cui attenersi nella redazione dei bandi di gara.

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Circolare 1 marzo 200719 KbPDF
 
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