Offerta a prezzi unitari
Nella formulazione di un’offerta a prezzi unitari,mediante compilazione della lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera allegata alla lettera d’invito e composta di 7 colonne, vanno indicati, appunto, i prezzi unitari (da riportare in cifre nella 5a colonna ed in lettere nella 6a) e gli importi ottenuti dal prodotto dei prezzi unitari offerti per le rispettive quantità (in cifre nella settima colonna).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4115 del 2003, ribadisce quanto espresso affermato al comma 7 dell’art. 90 D.P.R. 554/99: in caso di differenza, tra il ribasso percentuale offerto e l’importo risultante dalla somma di tutti i prezzi unitari offerti moltiplicati per le rispettive quantità , vale l’offerta percentuale. In questo caso vanno inoltre rideterminati tutti i prezzi unitari offerti.
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Sentenza del Consiglio di Stato n. 4115 del 2003 | 81 Kb | ![]() |
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