Decreto Rinnovabili, priorità al solare in sostituzione delle vecchie coperture in amianto
Il nuovo Decreto Rinnovabili prosegue il suo iter: incentivata la sostituzione di coperture in amianto con pannelli solari
E’ in esame la bozza del nuovo Decreto Rinnovabili, annunciato dal sottosegretario del Ministero dello Sviluppo economico Davide Crippa, ed ufficiosamente approvato dal Ministero dell’Ambiente.
La bozza di decreto, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, dovrebbe confermare gli incentivi dedicati alle fonti rinnovabili per il triennio 2018/2020, impostati dal precedente Governo, il cui iter tuttavia non si era ancora concluso, non dovrebbero esserci cambiamenti da parte dell’attuale Consiglio dei Ministri.
La finalità è quella di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili ( indicati in allegato 1 al decreto ), attraverso la definizione di incentivi che ne promuovano l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, in linea con gli obiettivi nazionali ed alle linee guida 2014/C 200/01 della Commissione Europea.
Un’importante novità riguarda la priorità data ai finanziamenti in cui è prevista la sostituzione con pannelli fotovoltaici al posto di vecchie coperture con eternit ed amianto.
I bandi sono organizzati nei seguenti gruppi:
Gruppo A:
- impianti eolici
- impianti fotovoltaici
Gruppo A2
impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.
Gruppo B:
- impianti idroelettrici
- impianti geotermoelettrici
- impianti a gas residuati dei processi di depurazione
- impianti alimentati da gas di discarica
Gruppo C:
impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie eolico, idroelettrico e geotermoelettrico.
Modalità e requisiti per l’accesso
Accedono, secondo i dettami della bozza, ai meccanismi di incentivazione gli impianti a fonti rinnovabili di potenza inferiore a 1 MW, indicati in allegato 1, rientranti nelle seguenti categorie:
- impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati
- impianti oggetto di un intervento di potenziamento
- impianti oggetto di rifacimento
Gli impianti di potenza superiore ai valori massimi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso per la definizione del livello di incentivazione, nei limiti di contingenti di potenza.
Gli impianti hanno accesso agli incentivi a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie.
Sono, inoltre, necessari i seguenti requisiti generali per la partecipazione alle procedure di asta e registro:
- sono richiesti i titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti, ed il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva
- per gli impianti fotovoltaici, devono ricorrere entrambi i seguenti requisiti:
1. essere di nuova costruzione
2. non essere ubicati in aree agricole - per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione deve essere rispettata una delle caratteristiche costruttive di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall’ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitata nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare
Prima di inoltrare la richiesta di accesso agli incentivi il soggetto responsabile è tenuto ad inserire o aggiornare i dati dell’impianto su GAUDI’ di Terna.
Le richieste di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi sono inviate tramite il sito GSE.
Priorità ai finanziamenti
Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico a ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza:
- per il gruppo A: impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati
- per il gruppo A2: impianti realizzati, nell’ordine, su scuole, ospedali, altri edifici pubblici, altri edifici aperti al pubblico
- Per il gruppo B:
- impianti idroelettrici: impianti che rispettano le caratteristiche costruttive di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), punti i. e ii. del decreto 23 giugno 2016
- impianti alimentati da gas di discarica: impianti realizzati su discariche esaurite
- impianti geotermoelettrici: impianti per i quali l’autorizzazione prescrive una riduzione di almeno il 98% del livello di idrogeno solforato e di mercurio attraverso il sistema di abbattimento (AMIS)
- impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione: impianti che prevedono la copertura delle vasche del digestato; 24
- per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 30% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW
- per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all’articolo 3, comma 10
- per tutti i gruppi: maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento di cui all’allegato 1 del presente decreto
- minor valore della tariffa spettante, calcolata tenendo conto dalla riduzione percentuale offerta
- anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura
La graduatoria pubblicata non è soggetta a scorrimento.
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