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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti

La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti

La stazione appaltante ha l'obbligo di verificare i requisiti necessari degli operatori economici. Quali sono?

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 21 Maggio 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Verifica dei requisiti codice appalti

Nel complesso ambito del codice dei contratti pubblici, la verifica dei requisiti degli operatori economici è un procedimento fondamentale, in quanto ha la finalità di valutare l’affidabilità di chi partecipa alla gara d’appalto.

Non sempre un operatore economico può partecipare ad un bando né tantomeno aggiudicarsi il contratto proprio a causa della mancanza di determinati requisiti. Obbligo della stazione appaltante, tra l’altro, è quello di verificarne il possesso.

La stazione appaltante ha tutto l’interesse di condurre correttamente ed in maniera accurata la verifica dei requisiti, al fine di evitare l’assegnazione di una gara a un operatore economico che non soddisfi quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

Indice

  • Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
  • Quando avviene la verifica dei requisiti?
  • La verifica dei requisiti: le novità nel Correttivo 2025
  • Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione: qual è la differenza?
  • Fascicolo virtuale: strumento essenziale per la verifica dei requisiti
  • Verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale
  • Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo
  • Verifica requisiti semplificata per affidamenti diretti
  • Sistema di qualificazione e requisiti per esecutori di lavori e SIA
  • FAQ verifica dei requisiti

Verifica del possesso dei requisiti di ordine generale

Ai sensi dell’art. 99, comma 1, la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e quindi l’assenza delle cause di esclusione automatiche (art. 94) attraverso:

  • la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico FVOE (art.24);
  • la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico;
  • l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Nel fascicolo virtuale dell’operatore economico sono presenti, per ciascun operatore, i dati e le informazioni per la verifica dei requisiti non solo generali, ma anche speciali necessari per partecipare alla gara, da parte delle stazioni appaltanti. Per far in modo che funzioni al meglio e per ottimizzare i servizi e di conseguenza agevolare i controlli, è fondamentale la collaborazione delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni riferite al possesso dei requisiti. Le amministrazioni dovranno consentire l’accesso, in tempo reale, alle certificazioni in formato digitale, mediante le proprie banche dati, con modalità automatizzate,  secondo l’interoperabilità stabilita dalle linee guida già adottate da Agid.

Ai sensi dell’art. 99, comma 2, la stazione appaltante verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica (art. 95), il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine speciale (art. 100) e dei requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo (art. 103) con le stesse modalità previste nella verifica delle cause automatiche.

Ai sensi dell’art. 99, comma 3, Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 26 del D.Lgs. 209/2024 ha introdotto il comma 3-bis, norma che consente l’aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l’offerente abbia presentato un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l’assenza di cause di esclusione.

Anche se il comma 3-bis consente l’aggiudicazione immediata, resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti. In assenza di esito positivo, non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali. Tuttavia, in caso di accertata mancanza di requisiti dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante deve revocare l’aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti. Questa disposizione garantisce la protezione degli interessi delle stazioni appaltanti, assicurando comunque la possibilità di procedere in tempi rapidi quando necessario.

Quando avviene la verifica dei requisiti?

Nelle procedure di gara, la verifica dei requisiti non segue sempre una scansione rigida e immutabile. Il momento in cui la stazione appaltante può — o deve — svolgere i controlli dipende dalla natura del requisito, dalla funzione che esso svolge nella procedura e dall’incidenza concreta sull’affidamento e sull’esecuzione del contratto.

Consiglio di Stato 1425/2026: è legittima la verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione della gara?

Il principio di risultato impone alla stazione appaltante più attenzione ai profili di sostanza che di forma. La stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, senza alcun automatismo espulsivo. La verifica dei requisiti può avvenire, in alcune ipotesi, anche dopo l’aggiudicazione ai fini del raggiungimento del principio di risultato.

È quanto disposto dal Consiglio di Stato con sentenza, sez. V, n. 1425/2025.

Nel caso di specie la lex specialis prevedeva quali casi di esclusione solo quelli relativi al mancato possesso dei requisiti di ordine generale e il soccorso istruttorio poteva essere esercitato in relazione ai requisiti non correttamente dichiarati.

All’esito della gara un concorrente presenta ricorso al Tar contestando che l’aggiudicatario non avrebbe ricompreso il revisore legale della società nell’ambito dei soggetti che avevano effettuato le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e deducendo, inoltre la violazione in relazione al mancato espletamento delle verifiche a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti indicati.

Il Consiglio di Stato ha respinto nel merito l’appello ritenendo che non può ravvisarsi alcuna causa di esclusione in capo al revisore legale in quanto la ricorrente non imputa al citato revisore legale alcuna specifica causa di esclusione tra quelle previste dagli artt. 94, 95 e 98.

Inoltre, costituisce conferma della inconfigurabilità di cause di esclusione “l’intervenuta verifica da parte della stazione appaltante in ordine alla insussistenza di cause ostative alla partecipazione, né per il revisore legale né per i progettisti, che sono risultati tutti in possesso dei requisiti necessari”.

Il soccorso istruttorio, del resto, serve proprio ad impedire che “nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull’evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere l’aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell’azione amministrativa”.

L’Amministrazione ha conseguito correttamente, nel caso in esame, le integrazioni documentali in seguito al soccorso istruttorio in ossequio alla logica del principio di risultato il quale “integra i parametri della legittimità dell’azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, n. 11322/2023).

La stazione appaltante deve quindi raggiungere il risultato dell’aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto “delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica”.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 1425/2025 - Verifica dei requisiti dopo l'aggiudicazione

La verifica dei requisiti: le novità nel Correttivo 2025

L’articolo 26 del correttivo del Codice degli appalti modifica l’articolo 99 del codice “Verifica del possesso dei requisiti”: le stazioni appaltanti e agli enti concedenti (in particolare al Rup) possono procedere con l’aggiudicazione anche senza la completa verifica dei requisiti. Questa disposizione in realtà non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma è la conseguenza di numerose segnalazioni e/o solleciti (anche da parte di ANAC) fatti per inserire forme di silenzio-assenso in seguito a verifiche non evase.

L’Anac, in un documento di luglio 2024 che segnalava criticità del codice appalti in vista della revisione, ha evidenziato l’importanza dell’applicazione del silenzio-assenso per le procedure di aggiudicazione relative alla verifica dei requisiti di partecipazione. L’Autorità ha ricevuto segnalazioni di ritardi e mancati riscontri dagli enti certificanti per i requisiti non accessibili tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), richiedendo verifiche dirette presso gli enti emittenti (cfr. delibera Anac n. 262/2023).

Questa situazione ha portato le stazioni appaltanti a scegliere tra due alternative: applicare il silenzio-assenso dopo 30 giorni dalla richiesta con l’inserimento di una condizione risolutiva in caso di sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti o attendere l’esito delle verifiche prima dell’aggiudicazione.

Modifica dell’articolo 99 e introduzione del comma 3-bis

Coma abbiamo anticipato, l’articolo 26 del correttivo apporta una modifica all’articolo 99 del codice, introducendo il comma 3-bis. Questo comma consente l’aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l’offerente abbia presentato un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l’assenza di cause di esclusione.

Obbligo di verifica e tutele per la stazione appaltante

Anche se il comma 3-bis consente l’aggiudicazione immediata, resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti. In assenza di esito positivo, non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali. Tuttavia, in caso di accertata mancanza di requisiti dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante deve revocare l’aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti. Questa disposizione garantisce la protezione degli interessi delle stazioni appaltanti, assicurando comunque la possibilità di procedere in tempi rapidi quando necessario.

Le modifiche all’allegato II.12

Il Correttivo modifica l’allegato II.12 che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori, nonché i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Nello specifico modifica:

  • l’articolo 11, sostituendo una parola al comma 5, che consente all’impresa di ottenere una dilazione da parte della SOA a condizione che il debito venga garantito da un “RID”, sistema bancario con il quale si autorizza un addebito su conto corrente bancario, in quanto il citato sistema “RID” risulta superato dal nuovo sistema “SEPA”;
  • l’articolo 16, apportando modifiche al comma 10, per precisare che il soggetto richiedente l’attestazione di qualificazione è chiamato a presentare alla SOA perizia giurata, redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio, sia in caso di fusione che in caso di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo;
  • l’articolo 17, sostituendo il comma 5, al fine di precisare che tra i requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono compresi le idonee referenze bancarie e il patrimonio netto, mentre non rileva, allo scopo, il requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di 2 lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 % dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di 3 lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 % dell’importo della qualificazione richiesta;
  • l’articolo 18, apportando modifiche al comma 15, per aggiornare la disposizione alla normativa sopravvenuta, in quanto i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati
    agli Enti Previdenziali non sono più adottati;
  • l’articolo 23, con modifiche al comma 1, lettera b), numero 2), al fine di prevedere che l’impresa affidataria possa utilizzare i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l’intero importo al fine di determinare la cifra di affari complessiva;
  • l’articolo 24, sopprimendo la parola “autentica” al comma 5, lettera a), per rendere coerente la norma – che prevede che le dichiarazioni del committente non tenuto all’applicazione del Codice debbano essere corredate anche da una “copia autentica del progetto approvato”, e dunque da un documento necessariamente cartaceo – con il decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD) e con le disposizioni sulla digitalizzazione improntate alla massima semplificazione ed efficienza;
  • l’articolo 25 inserendo il comma 2-bis per prevedere che i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l’incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni. Ciò, al fine di preservare la continuità amministrativa e il reperimento di personale qualificato, in quanto gli operatori economici potranno così continuare ad avere nel proprio organico personale necessario all’ottenimento o al rinnovo delle certificazioni SOA.

I requisiti di partecipazione per i servizi di ingegneria e architettura

Le modifiche del Correttivo Appalti 2025 all’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 riguardano anche i requisiti per gli esecutori di lavori per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Viene introdotto il comma 1-bis all’articolo 40 dell’Allegato II.12, che disciplina la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari nei servizi di ingegneria, architettura e altri ambiti tecnici. In particolare, tali requisiti possono essere soddisfatti scegliendo tra due alternative:

  • la stipula di una polizza assicurativa con un massimale pari almeno al 10% del valore delle opere:
  • il possesso di un fatturato globale conseguito nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, il cui importo non deve superare il valore stimato dell’appalto.

Per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di richiedere l’esecuzione di contratti analoghi a quello in affidamento nei 10 anni precedenti la data di indizione della gara, indipendentemente dal fatto che siano stati svolti per enti pubblici o soggetti privati.

Un’ulteriore modifica è l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 25 dell’Allegato II.12, che riguarda la direzione tecnica dei lavori. La norma stabilisce che coloro che, alla data del 1° luglio 2023 (data da cui le disposizioni del Codice hanno acquisito efficacia), ricoprivano già il ruolo di direttore tecnico e disponevano di un attestato valido, possono continuare a esercitare tale funzione.

Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione: qual è la differenza?

Nel Codice dei contratti pubblici è fondamentale distinguere tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, perché da questa distinzione dipende il momento in cui la stazione appaltante può effettuare le verifiche e le conseguenze in caso di mancanza. I requisiti di partecipazione sono quelli che consentono all’operatore economico di accedere alla gara: riguardano, ad esempio, l’assenza di cause di esclusione, l’idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Devono essere posseduti già al momento della presentazione dell’offerta e mantenuti per tutta la procedura.

I requisiti di esecuzione, invece, attengono alla fase successiva e riguardano le condizioni concrete necessarie per svolgere correttamente il contratto, come mezzi, attrezzature, personale, sedi operative o specifiche dotazioni organizzative. Di regola, non devono essere già posseduti al momento della gara, perché imporlo significherebbe gravare inutilmente i concorrenti prima ancora di conoscere l’esito della procedura. Tuttavia, la lex specialis può richiedere già in sede di offerta un impegno serio, documentato e vincolante a rendere disponibili tali risorse entro i tempi stabiliti. In questo caso, non si pretende il possesso immediato del requisito di esecuzione, ma la dimostrazione della concreta capacità dell’impresa di rispettare le condizioni essenziali previste per l’avvio e la corretta esecuzione dell’appalto.

Delibera ANAC 136/2026: requisiti di esecuzione, esclusione legittima se i mezzi arrivano oltre i termini di gara

ANAC conferma che l’esclusione è legittima se il precontratto sui mezzi non rispetta i termini imposti dalla lex specialis: nel caso esaminato, i veicoli sarebbero stati disponibili in 150 giorni anziché nei 90 richiesti. La disponibilità dei mezzi resta un requisito di esecuzione, ma può incidere già sulla gara quando il disciplinare collega l’impegno contrattuale alla serietà dell’offerta tecnica. Per l’Autorità non si tratta di un refuso sanabile con soccorso istruttorio, perché correggere il termine avrebbe modificato il contenuto dell’offerta tecnica. L’esclusione, quindi, deriva non dall’assenza attuale dei mezzi, ma dall’incompatibilità dell’impegno assunto con i tempi essenziali previsti dalla gara. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Delibera ANAC 136/2026 - Esclusione per precontratto con consegna oltre il termine

Lazio 556/2026: requisiti di esecuzione negli appalti: la PA può verificarli prima dell’aggiudicazione?

Il TAR Lazio (Latina, n. 556/2026) afferma che la stazione appaltante può verificare i requisiti di esecuzione prima dell’aggiudicazione, se indispensabili per l’avvio immediato del servizio. Tali requisiti si distinguono da quelli di partecipazione: non servono per ammettere alla gara, ma per accertare la concreta capacità esecutiva del primo classificato. La verifica può avvenire dopo la proposta di aggiudicazione e prima della decisione finale, senza violare la lex specialis. Se l’operatore non dimostra disponibilità effettiva e tempestiva dei mezzi, è legittima l’esclusione e lo scorrimento della graduatoria. Leggi l’approfondimento.

Fascicolo virtuale: strumento essenziale per la verifica dei requisiti

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico, come definito nella delibera n. 464/2022, consente sia alle stazioni appaltanti che agli enti aggiudicatori di ottenere la documentazione necessaria per verificare i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario relativi all’assegnazione dei contratti pubblici. Allo stesso tempo offre agli operatori economici la possibilità di caricare i documenti richiesti (di loro competenza) all’interno del sistema. In questo modo l’operatore economico può creare un archivio virtuale dove conservare i documenti essenziali per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Il FVOE offre un repository dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici da parte dell’operatore economico.

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Download Gratuito Delibera ANAC 464/2022 - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Documentazione a comprova dei requisiti generali

Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 (cause di esclusione automatiche), 95 (cause di esclusione non automatiche) e 98 (illecito professionale grave) del codice, attraverso:

  • documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dei dati (PDND);
  • dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDND.

Documentazione per requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario

Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali (art. 100, commi 1, 3, 4 e 11), dei requisiti aggiuntivi per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro (art. 103 comma 1), dei requisiti per gli esecutori di lavori e per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (allegato II.12), mediante dati e/o documenti:

  • forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;
  • resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;
  • forniti dagli OE.

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Verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale

L’art. 100 del nuovo codice appalti disciplina i requisiti di ordine speciale che si riferiscono a:

  • l’idoneità professionale;
  • la capacità economica e finanziaria;
  • le capacità tecniche e professionali.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto.

Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L’attestazione di qualificazione SOA è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.

Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.

Parere Anac 103/2026: appalti e cybersicurezza, l’Anac conferma la legittimità di requisiti speciali e restrittivi

Il parere n. 103/2026 dell’ANAC afferma la legittimità di requisiti di cybersicurezza più stringenti nelle gare, se giustificati da norme speciali e proporzionati all’oggetto. Sono quindi ammissibili certificazioni come ISO 27001 e qualificazioni ACN già in fase di partecipazione, specie negli appalti Cloud. Tali requisiti rispondono al principio del risultato, garantendo sicurezza dei dati e continuità operativa della PA. Nei RTI, le certificazioni sono richieste solo ai soggetti che svolgono attività essenziali di gestione dati, non a tutti i componenti. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Parere ANAC 103/2026 - Cybersicurezza tra i requisiti di partecipazione agli appalti

TAR Lazio 8585/2025: requisiti semplificati per appalti al di sotto di 150.000 euro

Via libera all’impiego dei requisiti tecnici semplificati previsti dall’art. 28 dell’Allegato II.12 del nuovo Codice dei Contratti anche per le categorie scorporabili. Per gli appalti pubblici di importo inferiore a 150.000 euro è possibile affidare i lavori a operatori economici che soddisfano i requisiti semplificati di capacità tecnica stabiliti dall’art. 28, comma 1, dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

Il TAR Lazio conferma questa possibilità con la sentenza n. 8585 del 5 maggio 2025, accogliendo il ricorso di un Consorzio escluso da una gara per l’assenza di adeguata qualificazione nella categoria OG11, considerata scorporabile. Durante la fase di soccorso istruttorio, il Consorzio aveva presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnici “semplificati” della consorziata esecutrice, inclusi i certificati CEL, come previsto dall’art. 28, comma 1, lettera a), dell’Allegato II.12 del Codice e dal disciplinare della procedura. Nonostante ciò, la stazione appaltante aveva deciso l’esclusione, ritenendo non applicabile l’art. 28 per dimostrare il requisito richiesto nella categoria OG11, classe I. Il Consorzio ha quindi impugnato l’esclusione, sostenendo la violazione della normativa di riferimento e del principio secondo cui la lex specialis di gara deve essere interpretata in conformità alla legge.

Il TAR ha accolto il ricorso, ribadendo che per gli affidamenti al di sotto della soglia dei 150.000 euro è ammesso l’utilizzo dei requisiti semplificati di carattere tecnico e organizzativo. I requisiti richiesti sono:

  • aver eseguito lavori analoghi per un importo almeno pari a quello dell’appalto, nei cinque anni precedenti;
  • aver sostenuto, nello stesso periodo, costi per il personale non inferiori al 15% dell’importo dei lavori eseguiti (con possibile rideterminazione figurativa dell’importo se la percentuale non è rispettata);
  • disporre di adeguate attrezzature tecniche.

La sentenza si inserisce in un orientamento già consolidato (richiamando anche il vecchio art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010), secondo cui la soglia dei 150.000 euro deve essere riferita non al totale dell’appalto, ma alle singole categorie scorporabili.

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Download Gratuito Sentenza Tar Lazio 8585/2025 - Requisiti semplificati al di sotto di 150 mila euro

Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo

L’art. 103 D.Lgs. 36/2023 – aggiornato dal D.Lgs. 209/2024 – disciplina i requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo ossia quelli superiori a 20.658.000 € (prima delle modifiche erano 20 milioni di euro). In questi casi, oltre al richiedere la verifica dei requisiti di ordine speciale, la stazione appaltante può richiedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • per verificare la capacità economico finanziaria dell’operatore economico: in tal caso quest’ultimo fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco l’esposizione finanziaria dell’operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto;
  • per verificare la capacità professionale per gli appalti per i quali è richiesta la classifica illimitata: l’operatore economico fornisce prova di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 100 milioni €.

Verifica requisiti semplificata per affidamenti diretti

L’art. 52 D.Lgs. 36/2023 prevede una semplificazione per la verifica dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro. La disciplina nasce per evitare le lungaggini e le difficoltà legate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione anche per i micro affidamenti.

In questi casi non vige l’obbligo per la stazione appaltante di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario. Gli operatori economici devono attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L’unico obbligo in capo alla stazione appaltante è quello di verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Il comma 2 dell’art. 52 nasce per responsabilizzare l’affidatario visto che i controlli non sono sistematici, ma a campione. È previsto, infatti, che se a seguito del controllo a campione di un operatore economico questo non abbia i requisiti necessari per poter partecipare all’appalto, la stazione appaltante deve procedere obbligatoriamente:

  • alla risoluzione del contratto;
  • all’escussione dell’eventuale cauzione definitiva;
  • alla comunicazione all’ANAC;
  • alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento diretto inferiore ai 40.000 €, indette dalle medesime stazioni appaltanti, per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

Verifica dei requisiti negli affidamenti sottosoglia: obblighi anche per importi minimi?

Anche negli affidamenti diretti, compresi quelli di valore minimo è necessario accertare il possesso dei requisiti generali e, se previsti, di quelli speciali da parte degli operatori economici.  Non essendo la disciplina delle “cause di esclusione” derogata – se non in alcuni limiti – nell’ambito del sottosoglia comunitario, anche in caso di procedura negoziata sottosoglia e di affidamento diretto la fase di verifica dei requisiti rappresenta un segmento sub-procedimentale imprescindibile.

In particolare, l’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 disciplina una procedura semplificata per gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro: l’operatore presenta un’autodichiarazione e la verifica da parte della stazione appaltante può avvenire a campione, secondo modalità stabilite annualmente. Procedura semplificata si, ma senza sconti in caso di errori o inadempimenti! Se le verifiche post-aggiudicazione danno esito negativo, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, escutere eventuali garanzie, segnalare l’operatore all’ANAC e sospenderlo per un periodo da 1 a 12 mesi.

Il DGUE diventa obbligatorio sopra i 40.000 euro, ma può essere usato anche per importi inferiori per uniformare la documentazione. Sotto tale soglia, resta comunque l’obbligo per l’operatore di dichiarare il possesso dei requisiti tramite autodichiarazione.

Possiamo concludere, quindi, che anche per gli affidamenti diretti di importo minimo, la verifica dei requisiti non è un’opzione ma un obbligo, seppur con modalità semplificate. L’obiettivo resta sempre lo stesso: garantire che i contratti pubblici siano affidati a soggetti affidabili e qualificati.

Sistema di qualificazione e requisiti per esecutori di lavori e SIA

Il sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori disciplinato dall’Allegato II.12 del nuovo Codice Appalti, insieme ai requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

Rimandando ad un apposito approfondimento i contenuti dell’Allegato II.12 in materia di attestazione SOA, è importate segnalare che in tale allegato sono definite le modalità, le procedure e i contenuti secondo i quale le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione.

All’articolo 2, comma 6 dell’Allegato II.12 si prevede che per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Durante l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 29, comma 2).

In caso di raggruppamenti temporanei, la stazione appaltante autorizza i lavori eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote diverse da quelle indicate in sede di offerta, previa verifica della compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Parere MIT 4207/2026: appalti sopra i 20 milioni, come si calcola la cifra d’affari?

Il parere MIT n. 4207/2026 chiarisce che, per la classifica VIII, la cifra d’affari pari a 2,5 volte va riferita all’importo complessivo a base di gara e non alle singole categorie SOA. Il requisito, previsto dall’art. 2, co. 6 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, integra la qualificazione quando l’appalto supera i 20,658 milioni di euro. Il MIT, in linea con la giurisprudenza (TAR Puglia-Lecce n. 386/2024), sottolinea che la classifica VIII è una soglia massima che non esaurisce la capacità economica dell’impresa. La cifra d’affari funge quindi da parametro aggiuntivo di solidità finanziaria, rapportato all’intero valore dell’appalto per garantire adeguata capacità esecutiva. Leggi l’approfondimento.

FAQ verifica dei requisiti

Qual è il ruolo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) nella verifica dei requisiti?

Il FVOE è uno strumento digitale che raccoglie tutta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti degli operatori economici, sia generali che speciali. Le stazioni appaltanti possono consultarlo per evitare la richiesta diretta agli operatori di documenti già disponibili attraverso interoperabilità con altre piattaforme pubbliche.

È possibile aggiudicare un appalto anche se il FVOE non è disponibile per malfunzionamento?

Sì, grazie al nuovo comma 3-bis dell’art. 99 introdotto dal correttivo 2025. È consentita l’aggiudicazione immediata se, a 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’offerente ha presentato un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000. Tuttavia, le verifiche restano obbligatorie e vanno completate successivamente.

Come vengono gestiti gli affidamenti diretti sotto i 40.000 euro in termini di verifica dei requisiti?

Per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro non è prevista una verifica sistematica dei requisiti. L’operatore economico presenta un’autodichiarazione, mentre la stazione appaltante effettua controlli a campione con esiti che, se negativi, comportano la risoluzione del contratto e sanzioni accessorie.

In che modo le modifiche all’Allegato II.12 influiscono sulla qualificazione degli operatori?

Il Correttivo Appalti 2025 ha aggiornato diversi articoli dell’Allegato II.12 per adeguarli alle nuove normative digitali e semplificare i procedimenti (es. sostituzione di “RID” con “SEPA”, aggiornamento dei modelli previdenziali). Ha inoltre introdotto nuove modalità per dimostrare i requisiti economici e tecnici nei servizi di ingegneria e architettura.

Cosa succede se, dopo l’aggiudicazione, emerge la mancanza dei requisiti in capo all’operatore economico?

In tal caso, la stazione appaltante deve revocare l’aggiudicazione, recedere dal contratto e pagare solo le prestazioni già eseguite. Inoltre, deve segnalare il fatto alle autorità competenti. Questa tutela evita che operatori privi di requisiti proseguano l’esecuzione del contratto.

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