Il subappalto nel nuovo codice appalti
Cosa prevede il nuovo codice appalti in materia di subappalto? L'analisi delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (con il via libera al subappalto a cascata) e un esempio di contratto
Il subappalto nel nuovo Codice Appalti è disciplinato principalmente dall’articolo 119. Il Codice ammette il subappalto, compreso quello “a cascata”, ma vieta l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione del contratto e consente alla stazione appaltante di riservare determinate prestazioni all’aggiudicatario o di impedire ulteriori subappalti. Dal Correttivo D.Lgs. 209/2024 sono inoltre operative nuove regole su PMI, revisione prezzi e tutela dei lavoratori.
Il subappalto è un contratto derivato dall’originario contratto di appalto, con il quale l’appaltatore affida ad un terzo l’esecuzione dell’opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente.
Il subappalto è sempre stato un istituto fortemente limitato dalla normativa. Il D.Lgs. 50/2016 (vecchio Codice) faceva una divisione tra le attività che potevano essere subappaltate e quelle che non potevano esserlo. Il nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023 ha introdotto importanti novità in materia di subappalto dando innanzitutto il via libera al subappalto a cascata.
Prima di entrare nello specifico dell’articolo, ti ricordo che stipulare un contratto di subappalto è un’operazione complessa in quanto bisogna produrre una documentazione precisa, dettagliata e professionale. Ti consiglio, perciò, di avvalerti di un software documentazione opere pubbliche per compilare automaticamente tutto l’incartamento che ti occorre senza commettere errori.
Indice
- Cos’è il subappalto?
- Subappalto nuovo Codice Appalti: cosa prevede l’art. 119?
- Cos’è il subappalto facoltativo e quando va dichiarato?
- Cos’è il subappalto necessario o qualificante?
- Quali requisiti deve possedere il subappaltatore?
- Come si chiede l’autorizzazione al subappalto?
- Il subappalto a cascata è ammesso dal nuovo Codice Appalti?
- Quali novità ha introdotto il Correttivo Appalti sul subappalto?
- Quali obblighi ha l’affidatario verso i lavoratori?
- Quando la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore?
- Quando deve essere verificato il DURC del subappaltatore?
- Qual è la differenza tra subappalto e contratto continuativo di cooperazione?
- I subcontratti che non sono subappalti devono essere autorizzati?
- Quali attività sono escluse dal subappalto?
- La stazione appaltante può vietare il subappalto?
- Come funzionano i piani di sicurezza in presenza di subappaltatori?
- Chi rilascia l’autorizzazione al subappalto: RUP o dirigente?
- È ancora in vigore il limite del 30% al subappalto?
- Il RUP è responsabile del mancato pagamento del subappaltatore?
- La relazione geologica può essere subappaltata?
- Il subappalto può colmare qualsiasi requisito mancante?
- Il subappalto e la recente giurisprudenza
- FAQ sul subappalto nel codice appalti
Cos’è il subappalto?
Il subappalto è un contratto derivato dall’originario contratto di appalto attraverso il quale l’appaltatore affida a un terzo l’esecuzione di una parte delle prestazioni. Nel diritto civile opera il principio dell’autorizzazione previsto dall’art. 1656 c.c.; negli appalti pubblici il regime speciale è disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
“È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.” — art. 119, comma 1, D.Lgs. 36/2023.
Per predisporre contratto, allegati, capitolati e documentazione dell’appalto può essere utile integrare il processo con il software documentazione opere pubbliche, soprattutto quando occorre coordinare documenti tecnici, amministrativi ed economici.
Negli appalti pubblici il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante e può riguardare una parte delle prestazioni oggetto del contratto. L’art. 119 vieta invece l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate e gli ulteriori casi espressamente individuati dal comma 1.
Il contratto di subappalto deve essere stipulato per iscritto e contenere l’esplicita approvazione del committente alla delega dei lavori.
Per il subappalto valgono, in generale, i seguenti principi:
- la stazione appaltante può individuare specifiche prestazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario, purché tale scelta sia adeguatamente motivata secondo l’art. 119, comma 2;
- l’appaltatore sub-appaltante non è liberato dagli obblighi imposti dall’appalto, ma ne risponde comunque al committente;
- in quanto contratto accessorio e derivato il subappalto segue le sorti del contratto principale e non deve aggravare i costi a carico del committente.
Subappalto nuovo Codice Appalti: cosa prevede l’art. 119?
Secondo l’art. 119 D.Lgs. 36/2023 (comma 2) l’affidatario può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture, ma rimane responsabile dell’esecuzione delle prestazioni e non può trasferire sostanzialmente a terzi l’intero contratto. Il subappalto deve inoltre essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante.
Per i lavori, il comma 2 dell’art. 119 ricomprende nella disciplina del subappalto anche determinate forniture con posa in opera e noli a caldo, quando ricorrono le condizioni previste dalla norma: le attività devono essere di importo singolarmente superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate oppure superiore a 100.000 euro, e deve sussistere un’incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare, secondo la formulazione legislativa.
Il comma 4 stabilisce che l’affidatario possa ricorrere al subappalto a condizione che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire, non sia interessato dalle cause di esclusione previste dal Codice e che, all’atto dell’offerta, siano stati indicati i lavori, le parti di opere, i servizi o le forniture che si intendono subappaltare.
La stazione appaltante può inoltre individuare nei documenti di gara specifiche prestazioni o lavorazioni da eseguire direttamente a cura dell’aggiudicatario, in ragione delle caratteristiche dell’appalto. Tale scelta deve essere adeguatamente motivata e può essere giustificata, ad esempio, dall’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro, garantire la tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
Ne consegue che il subappalto costituisce una modalità ammessa di esecuzione del contratto, ma non può tradursi nell’affidamento sostanzialmente integrale delle prestazioni a soggetti terzi. Proprio per questo assume particolare rilievo l’indicazione effettuata dall’operatore economico già in sede di offerta: eventuali chiarimenti successivi possono precisare una volontà di subappaltare già desumibile dall’offerta, ma non possono creare ex novo una volontà di subappalto originariamente assente o trasformare una dichiarazione espressamente negativa.
Quanto si può subappaltare con il D.Lgs. 36/2023?
Il D.Lgs. 36/2023 non stabilisce un limite percentuale generale del 30% o un’altra soglia massima valida per ogni appalto. Ciò non significa, però, che sia possibile trasferire sostanzialmente a terzi l’intera commessa: l’art. 119 vieta l’affidamento dell’integrale esecuzione e contiene ulteriori limiti all’esecuzione prevalente di determinate prestazioni.
| Questione | Regola |
|---|---|
| Limite generale del 30% | Non previsto dall’attuale art. 119 |
| Subappalto dell’intero contratto | Vietato |
| Percentuale molto elevata | Da valutare concretamente alla luce dell’effettiva esecuzione dell’aggiudicatario |
| Prestazioni riservate all’aggiudicatario | Possibili se individuate e motivate dalla stazione appaltante |
| Ulteriore subappalto | Ammesso, salvo specifici divieti negli atti di gara |
La distinzione è importante. La Corte di Giustizia UE aveva già censurato i limiti quantitativi generali e astratti previsti dalla precedente disciplina nelle cause C-63/18 e C-402/18. ANAC, nel parere di funzione consultiva n. 31/2024, ha però ricordato che per gli affidamenti soggetti ratione temporis al D.Lgs. 50/2016 occorre verificare la disciplina transitoria: il nuovo Codice non si applica automaticamente a contratti nati sotto il precedente regime.
La recente giurisprudenza conferma inoltre che “assenza di un tetto generale” non equivale a “subappalto illimitato”. Il TAR Liguria, sentenza n. 995/2026, ha ritenuto nel caso concreto un subappalto del 99% sostanzialmente integrale, perché la quota residua non dimostrava una significativa esecuzione diretta dell’aggiudicatario.
Cos’è il subappalto facoltativo e quando va dichiarato?
Il subappalto facoltativo ricorre quando l’operatore economico possiede già i requisiti per eseguire direttamente le prestazioni, ma decide per ragioni organizzative o imprenditoriali di affidarne una parte a un altro soggetto. Anche in questo caso, le parti che si intendono subappaltare devono essere indicate nell’offerta.
Ma perché si usa? Si utilizza per varie ragioni, tra le quali, ad esempio, una questione di migliore organizzazione finalizzata ad ottimizzare i risultati o per pura strategia aziendale. Magari un’impresa è specializzata nella costruzione di edifici, ma preferisce subappaltare l’impiantistica ad una ditta esterna di fiducia per efficienza o minori costi fissi, anche se avrebbe i requisiti tecnici per svolgere i lavori in proprio. Sebbene sia “facoltativo” decidere se farlo, non è facoltativo dichiararlo. Ai sensi dell’art. 119 del Codice, l’impresa deve indicare già in sede di offerta (nel DGUE) quali parti del contratto intende subappaltare.
Cos’è il subappalto necessario o qualificante?
Il subappalto necessario o qualificante opera quando l’operatore economico non possiede direttamente la qualificazione richiesta per determinate lavorazioni che non può eseguire in proprio e dichiara in gara di volerle affidare in subappalto a un soggetto qualificato. Nel sistema del D.Lgs. 36/2023 la disciplina va letta coordinando l’art. 119 con l’art. 30 dell’Allegato II.12 e con la giurisprudenza sul possesso dei requisiti di qualificazione.
Il subappalto necessario rappresenta, quindi, uno strumento utile per garantire la partecipazione alla gara anche in presenza di un deficit di qualificazione, purché tale mancanza sia colmata mediante l’impegno a subappaltare le lavorazioni critiche. Si differenzia dal subappalto “ordinario” perché non è frutto di una scelta imprenditoriale, ma è imposto dalla mancanza dei requisiti dell’offerente.
Origine del subappalto necessario
l percorso normativo e giurisprudenziale può essere sintetizzato in tre passaggi:
- D.P.R. 207/2010, art. 92 – disciplinava i requisiti di qualificazione del concorrente singolo e prevedeva la possibilità di partecipare possedendo i requisiti nella categoria prevalente per l’importo complessivo dei lavori, fermo restando il regime delle lavorazioni scorporabili che richiedevano una specifica qualificazione;
- D.L. 47/2014, art. 12, comma 2, convertito dalla legge 80/2014 – ha consolidato il meccanismo secondo cui determinate lavorazioni a qualificazione obbligatoria, non eseguibili direttamente dall’affidatario privo della relativa qualificazione, potevano essere affidate in subappalto a imprese in possesso dei requisiti necessari;
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9/2015 – ha ricostruito sistematicamente l’istituto chiarendo, tra l’altro, che il cosiddetto “subappalto necessario” ricorre quando il concorrente deve ricorrere al subappalto per l’esecuzione di lavorazioni per le quali non possiede direttamente la necessaria qualificazione. L’Adunanza Plenaria precisò inoltre che, nel sistema allora vigente, non era obbligatorio indicare già nell’offerta il nominativo del futuro subappaltatore.
Questi riferimenti spiegano l’origine storica dell’istituto, ma non costituiscono oggi il suo unico fondamento normativo. L’art. 12 del D.L. 47/2014 è stato espressamente abrogato a seguito del Correttivo al Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 209/2024. Nel sistema attuale, il subappalto necessario deve essere letto alla luce del D.Lgs. 36/2023, in particolare dell’art. 119, dell’art. 30 dell’Allegato II.12 e della più recente giurisprudenza e prassi applicativa. Il MIT ha però successivamente confermato che l’abrogazione non ha fatto venir meno, di per sé, la possibilità di ricorrere al subappalto necessario/qualificante, richiamando anche l’Adunanza Plenaria n. 9/2015 e la giurisprudenza più recente.
Il subappalto necessario deve essere dichiarato espressamente nel DGUE?
Deve risultare già dall’offerta la volontà dell’operatore di ricorrere al subappalto necessario, ma non è sempre indispensabile utilizzare una formula sacramentale distinta da quella del subappalto ordinario. Ciò che conta è che la volontà sia oggettivamente ricavabile dalla documentazione presentata entro il termine di gara.
L’ANAC ha chiarito nella FAQ del 13 febbraio 2026 che, quando la documentazione di gara non prevede una dichiarazione specifica, può essere sufficiente il normale riquadro del DGUE dedicato al subappalto, purché vi siano indicate le categorie che l’operatore intende subappaltare per sopperire alla qualificazione mancante. È sufficiente, in tali condizioni, “la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto”. — ANAC, FAQ art. 119, 2026.
Lo stesso criterio sostanzialistico emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3053/2026: una dichiarazione positiva, benché non qualificata formalmente come “necessaria”, può essere chiarita successivamente quando la volontà originaria è già presente. Diversa è l’ipotesi in cui l’operatore non dichiari affatto il subappalto oppure indichi espressamente nel DGUE di non voler ricorrere al subappalto. Il Consiglio di Stato, sentenza n. 4579 del 5 giugno 2026, ha escluso che il soccorso istruttorio possa creare ex post una volontà negoziale che mancava nell’offerta originaria.
In pratica:
| Dichiarazione presentata in gara | Possibile chiarimento successivo? |
|---|---|
| Volontà positiva e categorie individuabili | In linea di principio sì, se si chiarisce un elemento già esistente |
| Formula generica ma inequivocabilmente positiva | Può essere sufficiente secondo ANAC/CdS, in base alla modulistica |
| Dichiarazione espressamente negativa | No: non può essere trasformata successivamente |
| Nessuna volontà ricavabile dall’offerta | Il soccorso istruttorio non può creare ex novo il subappalto necessario |
Quali requisiti deve possedere il subappaltatore?
Il subappaltatore deve essere qualificato per le prestazioni da eseguire e non deve trovarsi nelle cause di esclusione previste dal Codice. L’affidatario deve inoltre avere indicato già in offerta le parti che intende subappaltare.
L’art. 119, comma 4, subordina il subappalto all’autorizzazione della stazione appaltante e richiede, in sintesi:
- qualificazione del subappaltatore per le lavorazioni o prestazioni affidate;
- assenza delle cause di esclusione;
- preventiva indicazione, nell’offerta, delle parti da subappaltare.
Il subappalto non è quindi un meccanismo generalizzato con cui sostituire qualsiasi requisito soggettivo mancante. Requisiti di idoneità professionale o titoli abilitativi che, secondo la legge o la lex specialis, devono appartenere direttamente al concorrente possono non essere “prestabili” mediante subappalto.
È questo il nucleo di diversi contenziosi recenti, compresi quelli relativi all’iscrizione in albi professionali o ambientali e alla distinzione fra subappalto qualificante e avvalimento.
Come si chiede l’autorizzazione al subappalto?
L’affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. La stazione appaltante verifica requisiti e dichiarazioni e rilascia l’autorizzazione entro i termini previsti dall’art. 119, comma 16.
Il contratto deve essere accompagnato dalla dichiarazione del subappaltatore relativa all’assenza delle cause di esclusione e al possesso dei requisiti richiesti. La verifica avviene attraverso gli strumenti e le banche dati previste dal Codice.
Il contratto deve inoltre descrivere con precisione l’ambito del subappalto sotto il profilo prestazionale ed economico, con la documentazione tecnica, amministrativa e grafica pertinente.
Contratto di subappalto: un esempio
Stipulare correttamente il contratto di subappalto è un’operazione molto importante che sottintende massima attenzione. Da esso dipendono tutti i rapporti tra appaltatore e subappaltatore e, di conseguenza, le sorti dei lavori stessi. Di seguito puoi scaricare gratuitamente un fac-simile di contratto di subappalto da modificare secondo le tue esigenze elaborato con il software schema di contratto subappalto.

Contratto di subappalto elaborato con PriMus-C
Quanto tempo ha la stazione appaltante per autorizzare il subappalto?
Il termine ordinario è di 30 giorni. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate oppure inferiore a 100.000 euro, il termine è ridotto della metà, quindi a 15 giorni. Trascorso il termine senza provvedimento, l’autorizzazione si intende concessa.
| Importo dell’affidamento da autorizzare | Termine |
|---|---|
| Importo < 2% delle prestazioni affidate oppure < 100.000 € | 15 giorni |
| Importo ≥ 2% e ≥ 100.000 € | 30 giorni |
| Nessun provvedimento entro il termine | Opera il silenzio-assenso, nei termini dell’art. 119 – Decisione tacita |
Per il subappalto a cascata, il MIT, parere n. 3626/2025, ha precisato che la soglia va calcolata sull’importo del subappalto che deve essere autorizzato in quel momento, non sul valore dell’appalto principale.
Il subappalto a cascata è ammesso dal nuovo Codice Appalti?
Sì. Il D.Lgs. 36/2023 ha superato il precedente divieto generalizzato di ulteriore subappalto: un subappaltatore può a sua volta affidare a terzi parte delle prestazioni, salvo che la stazione appaltante abbia individuato negli atti di gara le lavorazioni che, pur subappaltabili al primo livello, non possono essere ulteriormente subappaltate. La disposizione si adegua ai rilievi della Corte di Giustizia e della Commissione UE.
Nell’art. 119 del nuovo codice il divieto del vecchio codice si trasforma in possibilità a discrezione della stazione appaltante. Al comma 17 si legge, infatti:
le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
In definitiva, spetta alla stazione appaltante indicare già nel contratto di appalto quali sono i lavori che non possono essere oggetto di subappalto a cascata. La stazione appaltante fa la sua valutazione tenendo conto di alcuni elementi: le caratteristiche specifiche dell’appalto e dell’esigenza da soddisfare, la natura e la complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, l’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere (luoghi di lavoro), la volontà di garantire più tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
In sintesi:
Quali novità ha introdotto il Correttivo Appalti sul subappalto?
Il D.Lgs. 209/2024 ha modificato l’art. 119 introducendo due novità di particolare rilevanza operativa: una quota minima delle prestazioni subappaltabili da affidare alle PMI e l’obbligo di inserire meccanismi di revisione prezzi nei subappalti e nei subcontratti interessati.
Quota del 20% per le PMI
L’attuale comma 2 prevede che i contratti di subappalto siano stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese.
L’operatore economico può indicare in offerta una diversa soglia per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Non si tratta quindi di un limite alla quantità complessivamente subappaltabile, ma di una regola relativa alla composizione dei subaffidamenti.
Revisione prezzi nei subappalti
Il nuovo comma 2-bis richiede l’inserimento nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del rapporto, coerenti con il sistema previsto dal Codice.
Questa modifica merita particolare attenzione nella predisposizione dei modelli contrattuali: un fac-simile elaborato prima del Correttivo dovrebbe essere verificato e aggiornato prima dell’utilizzo.
Quali obblighi ha l’affidatario verso i lavoratori?
L’affidatario e il subappaltatore devono rispettare le tutele economiche e normative previste dal Codice e dai contratti collettivi applicabili. L’aggiudicatario resta inoltre solidalmente responsabile per gli obblighi retributivi e contributivi nei casi stabiliti dall’art. 119 e dall’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
L’affidatario deve comunicare una serie di informazioni alla stazione appaltante, ancor prima dell’inizio della prestazione e lo deve fare per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto. Le informazioni sono le seguenti:
- il nome del sub-contraente;
- l’importo del sub-contratto;
- l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
- eventuali modifiche avvenute nel corso del sub-contratto;
- eventuale autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato.
L’affidatario deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori. Nello stesso momento deve trasmettere anche la dichiarazione del subappaltatore che attesti l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 D.Lgs. 36/2023. A questo punto la stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la banca dati nazionale. Il contratto di subappalto deve essere corredato da documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivata dagli atti del contratto affidato e deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’affidatario è responsabile in solido dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario (e, per suo tramite, i subappaltatori) trasmette alla stazione appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali prima dell’inizio dei lavori, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
Come funziona la responsabilità solidale nel subappalto?
Occorre distinguere due piani. Affidatario e subappaltatore rispondono solidalmente verso la stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto; inoltre l’aggiudicatario è solidalmente responsabile degli obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore, salvo le eccezioni previste dall’art. 119.
È quindi impreciso affermare genericamente che l’appaltatore “è liberato dalla responsabilità solidale” nei casi di pagamento diretto.
Le eccezioni richiamate dall’art. 119, comma 6, riguardano specificamente la responsabilità per gli obblighi retributivi e contributivi nelle ipotesi del comma 11, lettere a) e c). Resta distinto il rapporto di responsabilità verso la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali.
Quando la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore?
L’art. 119, comma 11, prevede il pagamento diretto del subappaltatore o del titolare del subcontratto nei casi indicati dalla legge, tra cui l’ipotesi della micro o piccola impresa, l’inadempimento dell’appaltatore e, quando la natura del contratto lo consente, la richiesta del subcontraente.
Il tema deve essere coordinato con gli atti di gara e con le concrete condizioni del contratto.
Sul ruolo del RUP, il quesito MIT n. 2705/2024 richiamato nella prassi ha affrontato il caso della rinuncia al pagamento diretto da parte di una micro o piccola impresa, evidenziando la rilevanza della forma scritta e dell’accettazione della stazione appaltante.
Quando deve essere verificato il DURC del subappaltatore?
Per pagare le prestazioni eseguite nell’appalto o nel subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validità dell’affidatario e dei subappaltatori interessati. Nei lavori assumono rilievo anche le verifiche sulla congruità dell’incidenza della manodopera previste dalla disciplina applicabile.
L’art. 119, c. 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023 prescrive che “per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori“.
Come chiarito dal MIT (Parere 3961/2025), le verifiche contributive riguardano i subappaltatori che abbiano “reso”, ossia effettivamente svolto le prestazioni per cui è maturato il diritto al pagamento; conseguentemente l’acquisizione del DURC è limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corresponsione in acconto e a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento o comunque tra i creditori.
Per riassumere, la stazione appaltante acquisisce il DURC (comprensivo della verifica della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato al fine di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare) in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori prima del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto.
Qual è la differenza tra subappalto e contratto continuativo di cooperazione?
Il contratto continuativo di cooperazione non è un subappalto quando ha per oggetto prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dell’affidatario e funzionali alla sua organizzazione, senza trasferire al terzo una parte sostanziale della prestazione dovuta alla stazione appaltante.
Nell’ambito delle diverse forme di collaborazione che concorrono al ciclo produttivo di un appalto pubblico, particolare importanza rivestono i contratti continuativi di cooperazione. Questi contratti, che si distinguono dai subappalti in senso stretto, sono stati oggetto di un’analisi approfondita da parte della giurisprudenza, la quale continua a definirne i principi fondamentali e le modalità operative che li contraddistinguono nella pratica.
In termini di definizione, i contratti continuativi di cooperazione sono quei contratti che “il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa ovvero, nello specifico, quei beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento. I terzi contraenti, quindi, non eseguono una parte della prestazione oggetto dell’appalto ma procurano all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per la sua esecuzione. A detti contratti, dunque, l’amministrazione aggiudicatrice resta completamente estranea” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 maggio 2020, n. 3169).
L’art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 dà una più compiuta definizione dei contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura: in base a tale definizione viene mantenuta la destinazione soggettiva delle prestazioni “in favore dei soggetti affidatari” della vecchia normativa, ma viene precisato che deve trattarsi di prestazioni “secondarie, accessorie o sussidiarie”.
I subcontratti che non sono subappalti devono essere autorizzati?
No, i subcontratti che non possiedono le caratteristiche del subappalto non richiedono la preventiva autorizzazione prevista per quest’ultimo. Devono però essere comunicati alla stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 119.
L’affidatario comunica, prima dell’inizio della relativa prestazione, almeno:
- nome del subcontraente;
- importo;
- oggetto del lavoro, servizio o fornitura.
Devono essere comunicate anche le eventuali variazioni. Quando invece cambiano l’oggetto o l’importo di un vero subappalto, può rendersi necessaria un’autorizzazione integrativa.
ANAC ha nuovamente distinto i due regimi nel 2026: autorizzazione per il subappalto; comunicazione per i subcontratti che non raggiungono la relativa qualificazione giuridica.
Quali attività sono escluse dal subappalto?
Il comma 3 dell’art. 119 D.Lgs. 36/2023 individua una serie di attività che per loro specificità e natura non si configurano come attività affidate in subappalto. Le categorie di forniture o servizi sono le seguenti:
- l’affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 € annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani, nonché nei comuni delle isole minori;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie.
Con il parere n. 2158 del 19 luglio 2023, il MIT chiarisce che è possibile vietare il subappalto ma a determinate condizioni previste all’art. 119, comma 2 del nuovo Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti possono indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
L’articolo 104, comma 11 fa riferimento a “compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento”.
La stazione appaltante non può limitarsi a vietare il subappalto in termini generali, bensì deve specificare, nella documentazione di gara, le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell’affidatario. Conseguentemente, le motivazioni da porre a fondamento di tale scelta, devono essere correlate alle singole prestazioni/lavorazioni, ovvero all’unica tipologia di prestazione/lavorazione oggetto del contratto.
La stazione appaltante può vietare il subappalto?
La stazione appaltante non può introdurre un divieto generale e immotivato come regola automatica. Può però riservare all’aggiudicatario specifiche prestazioni, indicando e motivando tale scelta in rapporto alle caratteristiche concrete dell’appalto.
Le ragioni richiamate dall’art. 119 comprendono esigenze di:
- controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro;
- tutela delle condizioni di lavoro;
- salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenzione delle infiltrazioni criminali;
- caratteristiche tecniche, natura o complessità delle lavorazioni.
Il tema si collega anche all’art. 104 del Codice per i compiti essenziali che la stazione appaltante può richiedere siano svolti direttamente dall’offerente o da un componente del raggruppamento.
Come funzionano i piani di sicurezza in presenza di subappaltatori?
La presenza di uno o più subappaltatori non riduce gli obblighi di coordinamento della sicurezza. L’affidatario deve assicurare la compatibilità dei piani predisposti dalle imprese coinvolte e il rispetto del quadro previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 119 del Codice.
I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario deve curare un aspetto importante: il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Per quanto riguarda il raggruppamento temporaneo o il consorzio, l’obbligo ricade sul mandatario. Per avere a disposizione piani di sicurezza chiari, personalizzati e sempre rispondenti alle norme ti consiglio di utilizzare il software piani sicurezza.

Subappalto nuovo codice appalti, i piani di sicurezza con CerTus
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. È evidente il bisogno di un planning articolato e dinamico che sia di aiuto nella gestione e nell’esecuzione dei vari compiti assegnati al direttore tecnico di cantiere. Si delinea, così, la forte esigenza di segnalare tempestivamente eventuali problematiche, condividerle con le altre imprese sub-appaltatrici coinvolte, gestirle e risolverle in tempi brevi senza inficiare l’esecuzione dei lavori stessi. Per la complessità e la delicatezza di tutte queste operazioni è consigliabile utilizzare specifici software per gestione problematiche cantiere.

Chi rilascia l’autorizzazione al subappalto: RUP o dirigente?
L’autorizzazione è un atto della stazione appaltante con effetti verso l’esterno. Secondo il MIT, parere n. 4181/2026, il potere compete ordinariamente al dirigente abilitato a impegnare l’ente; il RUP può esercitarlo se possiede la relativa qualifica o è stato formalmente investito dei necessari poteri.
La conclusione non deriva da una regola secondo cui “il RUP non può mai autorizzare”, ma dall’assetto delle competenze e dei poteri di firma della singola amministrazione.
Per questo la stazione appaltante dovrebbe disciplinare con chiarezza competenze, deleghe e flussi autorizzativi.
È ancora in vigore il limite del 30% al subappalto?
No, l’attuale art. 119 del D.Lgs. 36/2023 non contiene un limite generale del 30%. Per individuare la disciplina applicabile ad un contratto nato sotto il D.Lgs. 50/2016, però, occorre verificare le norme transitorie e la disciplina ratione temporis.
Le sentenze della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019, causa C-63/18, e del 27 novembre 2019, causa C-402/18, hanno inciso profondamente sul precedente sistema dei limiti quantitativi generalizzati. ANAC, parere di funzione consultiva n. 31/2024, ha tuttavia ricordato che l’abrogazione del D.Lgs. 50/2016 non comporta automaticamente l’applicazione retroattiva del nuovo Codice alle procedure e ai rapporti ancora regolati dal vecchio regime.
È stato chiesto all’Autorità se, tenuto conto del dichiarato contrasto con l’ordinamento comunitario del limite del 30% del subappalto e dell’abrogazione dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e della sopravvenuta disposizione dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023, sia consentito alla stazione appaltante autorizzare contratti di subappalto anche in percentuale superiore al limite del 30% (stabilito contrattualmente), in applicazione della norma vigente al momento in cui si perfeziona la fattispecie concreta di richiesta di subappalto e quindi dell’articolo 119 del nuovo Codice.
Su questo aspetto, l’autorità anticorruzione ha ricordato che un contratto d’appalto, stipulato a seguito di gara pubblica indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, resta disciplinato da tale fonte normativa anche con riguardo alla fase esecutiva.
A tale regola soggiace altresì, in via generale, il contratto di subappalto che costituisce un contratto derivato e accessorio al contratto d’appalto.
Come stabilito dall’art. 226 del nuovo Codice, «1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023. 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2 [1 luglio 2023], le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (…)» secondo le indicazioni contenute alle lettere da a) a d) della disposizione medesima.
Pertanto, ad un affidamento disposto in vigenza del d.lgs. 50/2016, non può trovare applicazione il d.lgs. 36/2023.
Il RUP è responsabile del mancato pagamento del subappaltatore?
Se il RUP paga un SAL alla ditta appaltatrice e poi la ditta subappaltatrice dichiara di non aver percepito il pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto, il RUP può rischiare di aver delle responsabilità legali e patrimoniali nei confronti della ditta subappaltatrice che chiede il mancato pagamento al Comune?
È il quesito n. 2705 del 21/06/2024 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).
Il supporto giuridico rileva che:
- l’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, come oggi l’art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici;
- come evidenziato dall’ANAC nel Comunicato del 25/11/2020, tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle microimprese e piccole imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse.
Pertanto, nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, come sembra evidenziarsi nel caso prospettato, in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di
pagamento al Comune, la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.
La relazione geologica può essere subappaltata?
Il nuovo Codice Appalti non riproduce il precedente divieto espresso di subappalto della relazione geologica contenuto nell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. La possibilità di affidare a un soggetto terzo la redazione della relazione geologica ha tuttavia dato origine, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, a interpretazioni differenti, in particolare sulla possibilità di utilizzare il subappalto necessario o qualificante per supplire alla mancanza del requisito professionale in capo all’affidatario.
Sul tema sono intervenuti prima il MIT, con il parere n. 2828 del 26 settembre 2024, e successivamente il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la Circolare n. 528 del 16 ottobre 2024. Nel 2026 la questione è stata ulteriormente affrontata dall’ANAC nel Bando tipo n. 2/2026 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, approvato con delibera n. 153 del 15 aprile 2026.
Cosa ha chiarito il MIT con il parere 2828/2024?
Il divieto di subappalto della relazione geologica, previsto dal vecchio Codice all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, non è stato riprodotto né nell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 né in un’altra disposizione equivalente del nuovo Codice. Partendo da questa constatazione, il Supporto giuridico del MIT, con il parere n. 2828 del 26 settembre 2024, ha ritenuto non più vigente il precedente divieto espresso e ha quindi ammesso la possibilità che la relazione geologica venga affidata mediante subappalto.
Il parere affronta anche l’ipotesi nella quale l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria non disponga direttamente del professionista in possesso dei requisiti necessari per redigere e sottoscrivere la relazione geologica.
In tale situazione occorre distinguere le diverse modalità attraverso le quali la prestazione può essere resa. Il professionista geologo può essere inserito nella struttura di progettazione mediante le forme consentite dall’ordinamento, ad esempio attraverso:
- un raggruppamento temporaneo di professionisti;
- un rapporto di lavoro subordinato;
- un rapporto di collaborazione professionale;
- un contratto di avvalimento, quando ne ricorrono i presupposti;
- oppure, secondo l’interpretazione formulata dal MIT nel parere n. 2828/2024, mediante subappalto.
È importante non confondere questi istituti: l’inserimento del geologo nel raggruppamento o nella struttura organizzativa dell’operatore economico, l’avvalimento professionale e il subappalto rappresentano modalità giuridicamente differenti di organizzazione ed esecuzione della prestazione.
La novità rispetto al precedente Codice è rilevante. L’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 prevedeva infatti che l’affidatario non potesse:
“avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”.
Nel D.Lgs. 36/2023 questa specifica esclusione della relazione geologica non è stata riprodotta.
Qual è stata la posizione del Consiglio Nazionale dei Geologi?
A seguito del parere MIT, il Consiglio Nazionale dei Geologi, con la Circolare n. 528 del 16 ottobre 2024, ha fornito una lettura più restrittiva della possibilità di utilizzare il subappalto della relazione geologica, distinguendo in particolare il subappalto ordinario dal cosiddetto subappalto necessario.
Secondo il CNG, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria devono essere rispettati i requisiti professionali previsti dal Codice e dall’Allegato II.12 per i soggetti incaricati dell’esecuzione delle singole prestazioni.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha evidenziato, in particolare, che:
- il professionista chiamato a redigere e sottoscrivere la relazione geologica deve possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo e la relativa iscrizione all’albo professionale;
- la relazione geologica costituisce un elaborato specialistico inserito nel processo complessivo di progettazione disciplinato dall’art. 41 e dall’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- l’affidamento a un soggetto terzo deve comunque rispettare le modalità previste per l’esecuzione delle prestazioni professionali e i requisiti stabiliti dalla disciplina dei servizi di architettura e ingegneria;
- per gli affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante deve comunque selezionare operatori economici in possesso delle documentate esperienze pregresse richieste dalla disciplina applicabile.
Su queste basi, il Consiglio Nazionale dei Geologi non ha condiviso la possibilità di utilizzare il “subappalto necessario” per colmare la mancanza, in capo all’affidatario, del requisito professionale necessario a redigere e sottoscrivere la relazione geologica.
Secondo il CNG, infatti, l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo e l’iscrizione al relativo albo costituiscono uno specifico requisito professionale indispensabile per predisporre e sottoscrivere un elaborato che forma parte integrante della progettazione.
La relazione geologica, in questa interpretazione, non potrebbe quindi essere trattata come una semplice lavorazione scorporabile per la quale il concorrente privo della qualificazione possa ricorrere automaticamente al normale meccanismo del subappalto necessario.
Cosa cambia con il Bando tipo ANAC n. 2/2026?
Il confronto tra la posizione del MIT e quella del Consiglio Nazionale dei Geologi è stato successivamente affrontato dall’ANAC nel Bando tipo n. 2/2026, relativo alle procedure aperte per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sopra soglia europea, approvato con delibera n. 153 del 15 aprile 2026 ed entrato in vigore il 30 maggio 2026.
L’intervento ANAC distingue, nel quadro delle prestazioni professionali specialistiche, il subappalto ordinario dal subappalto necessario o qualificante.
Per la relazione geologica e per altri elaborati specialistici che richiedono una specifica abilitazione professionale, come quelli relativi alla progettazione antincendio o acustica, il modello ANAC disciplina il ricorso al subappalto necessario, purché la scelta emerga espressamente dalla documentazione presentata in gara.
In particolare, il Bando tipo richiede che il concorrente individui nella documentazione di gara il professionista incaricato della prestazione specialistica e indichi gli estremi della relativa iscrizione all’albo o all’elenco professionale previsto dalla normativa applicabile.
Quando si ricorre al subappalto necessario, la relativa volontà deve quindi risultare già dalla partecipazione alla procedura e non può essere introdotta successivamente per supplire a una dichiarazione originariamente mancante.
La disciplina prevista dal Bando tipo consente inoltre alla stazione appaltante di riservare motivatamente determinate prestazioni all’esecuzione diretta dell’affidatario, in ragione delle caratteristiche dell’incarico e secondo quanto consentito dall’art. 119 del Codice.
Relazione geologica e subappalto: il quadro in sintesi
| Questione | Indicazione |
|---|---|
| Il vecchio divieto espresso dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 esiste ancora? | No, non è stato riprodotto nel D.Lgs. 36/2023 |
| Il MIT ammette il subappalto della relazione geologica? | Sì, parere n. 2828/2024 |
| Il CNG ha condiviso integralmente questa interpretazione? | No, la Circolare n. 528/2024 ha contestato in particolare il ricorso al subappalto necessario per colmare la mancanza del requisito professionale |
| Cosa prevede il Bando tipo ANAC n. 2/2026? | Disciplina il subappalto necessario per la relazione geologica e altri elaborati specialistici, con specifici obblighi dichiarativi in gara |
| Il geologo deve essere qualificato? | Sì, deve possedere abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo |
| La stazione appaltante può richiedere l’esecuzione diretta? | Sì, se la scelta è prevista e adeguatamente motivata secondo la disciplina applicabile |
In conclusione, con il D.Lgs. 36/2023 è venuto meno il precedente divieto legislativo espresso di subappalto della relazione geologica. Dopo il confronto interpretativo sviluppatosi nel 2024 tra MIT e Consiglio Nazionale dei Geologi, il Bando tipo ANAC n. 2/2026 ha fornito un quadro operativo più definito per le procedure cui si applica, riconoscendo il ricorso al subappalto necessario per la relazione geologica e per altri elaborati specialistici, a condizione che siano rispettati gli specifici requisiti professionali e gli obblighi dichiarativi previsti dalla documentazione di gara. Resta comunque necessario verificare sempre la lex specialis della singola procedura, poiché la stazione appaltante può motivatamente richiedere che determinate prestazioni siano eseguite direttamente dall’affidatario.
Il subappalto può colmare qualsiasi requisito mancante?
No. Il subappalto può essere utilizzato come strumento qualificante nei casi consentiti dal Codice, ma non sostituisce automaticamente requisiti soggettivi, abilitazioni o titoli che la normativa o gli atti di gara richiedono direttamente in capo al concorrente.
La distinzione è particolarmente importante per:
- iscrizioni ad albi con funzione di idoneità professionale;
- abilitazioni riservate;
- requisiti personali richiesti per sottoscrivere determinate prestazioni;
- ipotesi nelle quali l’ordinamento richiede il ricorso all’avvalimento anziché al subappalto.
La giurisprudenza del 2026 conferma che subappalto e avvalimento sono istituti distinti e non automaticamente intercambiabili. L’analisi deve quindi partire dal tipo di requisito che manca, non dalla sola possibilità materiale di affidare l’attività a un soggetto terzo.
Il subappalto e la recente giurisprudenza
Subappalto integrale vietato: il 99% può portare all’esclusione?
TAR Liguria 995/2026
Il TAR Liguria, con la sentenza n. 995/2026, chiarisce che il subappalto deve mantenere carattere necessariamente parziale. Non esiste una percentuale massima generale, ma occorre verificare concretamente se il subappaltatore affianchi l’aggiudicatario o finisca per sostituirlo. Nel caso esaminato, il subappalto del 99% delle prestazioni è stato ritenuto sostanzialmente integrale e quindi vietato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. La quota residua dell’1% non è stata considerata sufficiente a dimostrare l’effettiva esecuzione diretta della commessa. Il TAR ha quindi annullato l’aggiudicazione, dichiarato inefficace il contratto e disposto il subentro del ricorrente. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
I subcontratti non sono subappalti, nessuna preventiva autorizzazione della PA!
Atto del Presidente ANAC 4212/2025
I subcontratti non qualificabili come subappalti non richiedono preventiva autorizzazione né la verifica dei requisiti generali, salvo i casi di pagamento diretto ai sensi dell’art. 119, comma 11. ANAC, con Atto n. 4212/2025, conferma il regime semplificato, imponendo però controlli prima dell’erogazione dei pagamenti quando i subcontraenti ricevono fondi pubblici. Resta obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari tramite conti dedicati e indicazione di CIG e CUP. Leggi l’approfondimento.
Quali sono i termini per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cascata?
Parere MIT 3626/2025
Il MIT, con il parere 3626/2025, ha chiarito che i termini per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cascata devono essere calcolati sull’importo del subappalto da autorizzare, non sull’appalto originario. Ai sensi dell’art. 119, comma 16, del D.Lgs. 36/2023, se l’importo è inferiore a 100.000 euro o al 2% delle prestazioni affidate, il termine è di 15 giorni; oltre tali soglie, il termine è di 30 giorni. Nel caso esaminato, trattandosi di € 18.700, il termine applicabile è di 15 giorni.
Lavori non previsti in progetto e subappalto, alla SA l’obbligo di controllare che chi lavora sia qualificato
Parere MIT 4042/2026
Il MIT (parere 4042/2026) chiarisce che i lavori supplementari non previsti e introdotti in variante ex art. 120 possono essere affidati all’appaltatore originario senza nuova gara, se ricorrono le condizioni di legge. Tali lavorazioni richiedono comunque il possesso della qualificazione adeguata; in mancanza, occorre un nuovo affidamento. Se le opere aggiuntive rientrano in categorie già previste, si applicano i limiti ordinari al subappalto. Se invece costituiscono nuove categorie scorporabili e non è imposto l’obbligo di esecuzione diretta, esse sono integralmente subappaltabili. Resta fermo l’obbligo di verifica dei requisiti sia dell’appaltatore sia dei subappaltatori. Leggi l’approfondimento.
Requisiti di idoneità professionale, il subappalto può sostituire il contratto di avvalimento?
TAR Lombardia 1538/2026
Il TAR Milano (sentenza n. 1538/2026) chiarisce che subappalto qualificatorio e avvalimento sono istituti distinti e non sovrapponibili. Non è possibile supplire alla mancanza di requisiti tramite subappalto senza un valido contratto di avvalimento. Il subappalto non può riguardare l’intera prestazione, pena la violazione del divieto di esecuzione integrale da parte di terzi. La carenza di requisiti sostanziali non è sanabile con il soccorso istruttorio, comportando l’esclusione dalla gara. Leggi l’approfondimento.
Subappalto nell’ambito di un affidamento diretto?
Parere MIT 3261/2025
Nel quesito 3261/2025 si richiede al MIT se, nell’ambito di un affidamento diretto di lavori, sia possibile autorizzare il subappalto ad un’impresa che in precedenza abbia già eseguito, sempre tramite affidamento diretto, un appalto di analoga natura, ovvero relativo alla stessa categoria di opere.
La risposta del MIT richiama l’art. 119 del Codice dei contratti pubblici, che non consente alla Stazione Appaltante di intervenire o limitare la scelta dell’appaltatore in merito all’individuazione dell’impresa subappaltatrice, salvo il rispetto delle prescrizioni previste dal suddetto articolo.
La norma non prevede infatti alcun vincolo o divieto in merito alla possibilità che un’impresa, precedentemente affidataria di un contratto con la stessa Stazione Appaltante, possa successivamente essere individuata come subappaltatrice nell’ambito di un nuovo affidamento diretto di lavori.
Ne consegue che, nel rispetto delle normative vigenti e delle condizioni previste per il subappalto, tale eventualità è ammessa.
Contratto continuativo di cooperazione o subappalto?
TAR Sicilia 2032/2026
Il TAR Sicilia chiarisce che il contratto continuativo ex art. 119, comma 3, lett. d), D.Lgs. 36/2023 riguarda solo prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie. Non può essere utilizzato per affidare a terzi una parte significativa ed essenziale dell’appalto, configurando di fatto un subappalto. Nel caso esaminato, pulizia, svuotamento e smaltimento dei reflui erano attività centrali e direttamente rese alla stazione appaltante. Il contratto continuativo non può inoltre supplire alla mancanza di un requisito di qualificazione dell’aggiudicatario, come l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Il TAR ha quindi annullato l’aggiudicazione, riconoscendo alla seconda classificata il diritto all’affidamento, previa verifica dei requisiti. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Le differenze tra i contratti continuativi di cooperazione e il subappalto
Consiglio di Stato 2622/2025
I contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura riguardano prestazioni accessorie destinate all’appaltatore, non alla stazione appaltante. La giurisprudenza conferma che tali attività supportano l’esecutore principale e si distinguono dal subappalto. L’iscrizione nella white list è richiesta solo al soggetto che fornisce il servizio accessorio. La sentenza del Consiglio di Stato n. 2622/2025 ha ribadito la legittimità di affidare servizi secondari tramite contratti di cooperazione continuativa. Leggi l’approfondimento.
Il subappalto può sostituire il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
TAR Lazio 8037/2026
Il TAR Lazio (sentenza n. 8037/2026) conferma che, negli appalti di bonifica ambientale, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) è un requisito di idoneità professionale che deve essere posseduto direttamente dal concorrente. Il subappalto non può essere utilizzato per colmare la mancanza di tale requisito soggettivo, neppure se riguarda il 100% delle attività. L’iscrizione ANGA ha una natura “anfibologica”: attesta sia l’idoneità professionale sia la capacità tecnica dell’operatore. Di conseguenza, la sua assenza comporta la legittima esclusione dalla gara e non può essere sanata mediante subappalto qualificante. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Niente sanatoria se manca la dichiarazione di subappalto
TAR Palermo 1916/2026
Il TAR Palermo (sentenza n. 1916/2026) chiarisce che il concorrente privo della qualificazione richiesta per una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria deve dichiarare espressamente il ricorso al subappalto necessario. L’omessa dichiarazione integra una carenza sostanziale dei requisiti di partecipazione e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio, infatti, non può modificare l’assetto partecipativo dell’impresa dopo la scadenza della gara. La stazione appaltante deve verificare la coerenza tra qualificazione posseduta, quota di lavori da eseguire direttamente e dichiarazione di subappalto necessario: in caso di incoerenza, l’esclusione è legittima. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
Subappalto necessario, serve indicarlo espressamente nel DGUE?
Consiglio di Stato 3053/2026
La sentenza n. 3053/2026 del Consiglio di Stato chiarisce che la dichiarazione nel DGUE è sufficiente a esprimere la volontà di ricorrere al subappalto necessario, anche senza formule dettagliate.
Conta la volontà sostanziale: è sufficiente che dall’offerta emerga chiaramente l’intenzione di subappaltare lavorazioni non eseguibili per carenza di SOA. Il DGUE, essendo un modello standard, non distingue tra subappalto facoltativo e necessario. I chiarimenti successivi non modificano l’offerta se si limitano a precisare una volontà già espressa. Il soccorso istruttorio, quindi, può servire a esplicitare elementi già presenti, senza sanare carenze sostanziali. Leggi l’approfondimento.
RUP o Dirigente della stazione appaltante, chi rilascia l’autorizzazione al subappalto?
Parere MIT 4181/2026
Il parere MIT n. 4181/2026 chiarisce che l’autorizzazione al subappalto, prevista dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, è un atto della stazione appaltante con rilevanza esterna. Tale potere spetta in via ordinaria al dirigente, unico soggetto abilitato a impegnare l’Ente verso terzi. Il RUP non può quindi autorizzare automaticamente il subappalto. Può farlo solo se ha qualifica dirigenziale o è formalmente delegato con poteri di firma esterna. Leggi l’approfondimento.
È possibile sanare a gara in corso una dichiarazione di subappalto solo eventuale?
Consiglio di Stato 10162/2025
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10162/2025, chiarisce l’obbligo di subappalto qualificante per le categorie scorporabili sotto il 10% negli appalti pubblici. L’abrogazione dell’art. 12 D.L. 47/2014 elimina deroghe: ogni categoria indicata negli atti di gara richiede qualificazione SOA specifica. La dichiarazione di ricorso al subappalto deve essere vincolante e presentata in sede di offerta; formule generiche o eventuali non sono ammesse. Il soccorso istruttorio non può sanare una dichiarazione inizialmente dubbia, comportando l’esclusione dell’operatore economico. Leggi l’approfondimento.
Incompatibilità tra dichiarazione iniziale nel DGUE e subappalto necessario
TAR Campania 1952/2025
Il TAR Campania (sentenza n. 1952/2025) chiarisce che il subappalto necessario deve essere dichiarato ab origine ed in forma integrale per le lavorazioni prive di qualificazione. È illegittimo dichiarare inizialmente un subappalto “parziale” e convertirlo poi, tramite soccorso istruttorio, in subappalto totale, poiché si tratta di una modifica sostanziale dell’offerta. Tale correzione altera la strategia di gara e viola la par condicio tra i concorrenti. La pronuncia conferma l’orientamento rigoroso di ANAC e della giurisprudenza sul corretto utilizzo del soccorso istruttorio. Leggi l’approfondimento.
È ancora possibile ricorrere al subappalto necessario nelle categorie scorporabili?
Parere MIT 3526/2025
Dopo l’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014, il MIT chiarisce con il parere 3526/2025 che il subappalto qualificante resta possibile per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, colmando carenze di requisiti dell’impresa. L’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che i requisiti non posseduti devono riguardare la categoria prevalente. Il subappalto necessario garantisce che i lavori siano eseguiti da soggetti qualificati, in linea con il principio del risultato. Il Consiglio di Stato conferma che la dichiarazione di ricorso al subappalto qualificante va presentata già in sede di offerta. Leggi l’approfondimento.
Il subappalto può sostituire il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
TAR Lazio 8037/2026
Il TAR Lazio (sentenza n. 8037/2026) afferma che, negli appalti di bonifica ambientale, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) costituisce un requisito di idoneità professionale che deve essere posseduto direttamente dal concorrente. Il subappalto non può essere utilizzato per colmare la mancanza di tale requisito soggettivo. L’iscrizione ANGA ha infatti una natura “anfibologica”: attesta sia l’idoneità professionale sia la capacità tecnico-professionale dell’operatore. Di conseguenza, la sua assenza comporta legittimamente l’esclusione dalla gara. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.
È indispensabile dichiarare il subappalto facoltativo?
Parere MIT 3931/2025
Anche se un operatore economico possiede tutti i requisiti, l’intenzione di ricorrere al subappalto deve essere dichiarata in sede di offerta. Il MIT, nel parere 3931/2025, chiarisce che questa dichiarazione è condizione necessaria e insanabile, anche per subappalto facoltativo. L’omissione impedisce alla stazione appaltante di autorizzare successivamente il subappalto. La previsione garantisce trasparenza, concorrenza e valutazione corretta dell’offerta rispetto alla capacità tecnica ed economica. Leggi l’intero approfondimento.
Metà subappalto necessario, metà facoltativo
TAR Liguria 850/2024
Occorre la dichiarazione esplicita di subappalto? O meglio, la mancata dichiarazione da parte di un operatore economico di voler ricorrere al subappalto necessario per sopperire ad alcune carenze qualitative giustifica l’esclusione dalla gara?
Nel caso preso in esame dal TAR Liguria (sentenza 850/2024), i ricorrenti hanno manifestato in modo inequivocabile la volontà di avvalersi del subappalto “necessario” per alcune categorie, mentre per altre si sono limitati ad esprimere una riserva “generica” di sub-affidare le opere, indicando così un subappalto “facoltativo”. Di conseguenza, l’ente aggiudicatore li ha esclusi dalla gara, ritenendoli privi dei requisiti di qualificazione richiesti, in quanto mancava da parte loro una chiara volontà di ricorrere al subappalto per sopperire alle carenze.
Tuttavia, secondo il TAR Liguria l’esclusione dalla gara è un atto spropositato e contrario al principio del risultato, criterio cardine del Codice; pertanto accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di esclusione.
FAQ sul subappalto nel codice appalti
È ancora in vigore il limite del 30% per il subappalto?
No. Il limite percentuale del 30% è stato dichiarato non conforme al diritto UE dalla Corte di Giustizia (cause C-63/18 e C-402/18). Il nuovo Codice (d.lgs. 36/2023) non prevede più tale limite e consente un subappalto più ampio, salvo quanto indicato nei documenti di gara. Tuttavia, per appalti avviati con il vecchio Codice (d.lgs. 50/2016), il limite resta applicabile anche nella fase esecutiva, come confermato da ANAC (Parere n. 31/2024).
La relazione geologica può essere subappaltata?
Secondo il nuovo Codice, sì, a condizione che il subappaltatore sia nominativamente indicato già in fase di offerta e sia in possesso dei requisiti. Tuttavia, il Consiglio Nazionale dei Geologi ritiene che ciò non sia conforme, perché la relazione geologica è un elaborato specialistico che richiede requisiti professionali non delegabili.
Quali sono gli obblighi dell’affidatario in materia di subappalto?
L’affidatario deve:
- trasmettere il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio delle attività;
- allegare la dichiarazione del subappaltatore sull’assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti (artt. 100 e 103 d.lgs. 36/2023);
- osservare gli obblighi retributivi e contributivi dei lavoratori;
- presentare la documentazione tecnico-amministrativa e la denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile;
- garantire la validità del DURC, anche per i subappaltatori.
È ammesso il subappalto “a cascata”?
Sì, ma con limitazioni. Il nuovo Codice consente il subappalto a cascata, ma la stazione appaltante può vietarlo per alcune prestazioni, specificandole nei documenti di gara. Le motivazioni devono essere legate a esigenze di controllo del cantiere, tutela del lavoro e prevenzione delle infiltrazioni mafiose (art. 119, comma 17).
Il RUP è responsabile se la ditta subappaltatrice non riceve il pagamento?
Solo in alcuni casi. Il MIT ha chiarito (quesito n. 2705/2024) che se la subappaltatrice ha rinunciato al pagamento diretto, il RUP non è responsabile se la rinuncia è avvenuta per iscritto e accettata dalla stazione appaltante. In caso contrario, la stazione appaltante deve garantire il pagamento diretto, specie se il subappaltatore è una micro o piccola impresa.
Ai fini della modalità di dichiarazione del subappalto necessario (D.lgs. n. 36/2023, art. 119 e art. 30 dell’Allegato II.12), si può ritenere ammissibile e sufficiente una dichiarazione generica – Dichiarazione generica inserita nel riquadro del DGUE dedicato al subappalto?
Sì, a fronte di una documentazione di gara (domanda di partecipazione o DGUE) che non contenga la previsione di un’apposita dichiarazione sul ricorso al c.d. subappalto necessario, deve ritenersi a questo fine sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà dell’operatore di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria, con l’indicazione delle relative categorie, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice. – FAQ dell’ANAC (13 febbraio 2026).
Scopri anche i nostri software gestione appalti pubblici

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/nuovo-codice-appalti-si-al-subappalto-a-cascata/


