Le procedure di affidamento nel nuovo codice appalti
Le nuove regole per le procedure di affidamento normate dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023
Il nuovo codice appalti, D.Lgs. 36/2023, prevede un sistema di procedure per l’affidamento differente rispetto all’impianto precedente.
Il nuovo codice prevede limiti più alti per gli affidamenti diretti e un sistema più snello in generale. In questo articolo proviamo a sintetizzare le nuove regole per le procedure di affidamento, normate dall’art. 50.
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Indice
- Fasi delle procedure di affidamento e principio dell’unicità dell’offerta
- Procedure di affidamento lavori nel nuovo codice appalti
- Procedure di affidamento servizi e forniture nel nuovo codice appalti
- Allegato II.1 del nuovo codice appalti: elenchi operatori e indagini di mercato
- Criterio di aggiudicazione: le novità nel nuovo Codice appalti
- Prassi e giurisprudenza recenti sulle procedure di affidamento
- FAQ procedure di affidamento
Fasi delle procedure di affidamento e principio dell’unicità dell’offerta
Secondo l’articolo 17 comma 1 del Codice Appalti, le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottano (con atto apposito) la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
L’organo preposto valuta le offerte e propone l’aggiudicazione alla migliore non anomala. L’organo competente verifica la proposta, controlla i requisiti dell’offerente e, se conforme all’interesse pubblico, dispone l’aggiudicazione, che ha effetto immediato. Tuttavia, l’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta, che resta irrevocabile fino alla stipula del contratto. Quest’ultimo viene formalizzato secondo l’articolo 18 e, in casi motivati, l’esecuzione può iniziare prima della stipula, obbligatoriamente in situazioni di urgenza. L’urgenza è ammessa per eventi imprevedibili che possano arrecare danni a persone, beni, salute pubblica o causare la perdita di finanziamenti UE. La pendenza di un contenzioso non sospende la procedura, salvo intervento del giudice amministrativo o dell’autorità competente.
In caso di affidamento diretto devono essere specificati: l’oggetto, l’importo e il contraente, includendo le motivazioni della scelta e i requisiti generali, oltre a quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, se richiesti.
TAR Catania 1720/2025: la rettifica dell’aggiudicazione è legittima senza obbligo di avvio del procedimento?
La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta quando l’amministrazione interviene successivamente per correggere errori materiali che compromettono un proprio atto, poiché in tali casi l’intervento non comporta una revisione sostanziale della decisione già adottata, ma si limita a rimuovere un semplice errore formale presente nel provvedimento.
È questo il cuore della sentenza n. 1720/2025 del TAR Catania. Nel caso specifico una stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per la fornitura di beni, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. Al termine delle operazioni di gara, l’operatore economico primo classificato aveva comunicato di non voler partecipare relativamente ad uno dei lotti, adducendo un mero errore materiale nella domanda. Nonostante tale comunicazione, la Commissione di gara aveva comunque attribuito il primo posto alla stessa impresa, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’amministrazione, successivamente, adottava un provvedimento di aggiudicazione in favore del secondo classificato.
Tuttavia, a seguito della segnalazione dell’errore da parte dell’impresa inizialmente prima classificata, la stazione appaltante provvedeva a rettificare l’aggiudicazione, correggendo l’errore e riconoscendo l’aggiudicazione alla società effettivamente vincitrice secondo i criteri di gara.
L’operatore che si era visto destinatario della prima (erronea) aggiudicazione ha proposto ricorso dinanzi al TAR, eccependo due principali doglianze:
- irricevibilità della rettifica: secondo il ricorrente, l’originaria rinuncia avrebbe dovuto escludere definitivamente la partecipazione della controinteressata alla gara;
- omissione della comunicazione di avvio del procedimento: si contestava che la rettifica fosse stata adottata senza la previa comunicazione ex art. 7 della L. n. 241/1990.
Il TAR ha chiarito che, nel caso in esame, la rinuncia all’offerta da parte dell’operatore economico non aveva efficacia giuridica vincolante poiché viziata da errore ostativo: la dichiarazione era frutto di un errore materiale, in contrasto con la reale volontà dell’impresa e corretta tempestivamente. Non si trattava, dunque, di una nuova offerta o ripensamento, ma della semplice rettifica di un vizio formale.
Inoltre, la rettifica dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante non integrava un esercizio di autotutela discrezionale, bensì un’attività vincolata di correzione di un errore materiale. Di conseguenza, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’intervento non incideva su diritti consolidati né richiedeva partecipazione procedimentale.
La sentenza conferma il principio per cui la correzione di meri errori materiali, priva di valutazioni discrezionali, non richiede contraddittorio e non compromette l’affidamento legittimo degli altri concorrenti, tutelando al contempo l’integrità dell’azione amministrativa.
Delibera ANAC 90/2025: un operatore economico può presentare solo una offerta per ogni gara
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ribadito che, in assenza di esplicita deroga nei documenti di gara, ogni operatore economico può presentare una sola offerta tecnica ed economica.
Con la delibera n. 90 dell’11 marzo 2025, ANAC conferma il principio di unicità dell’offerta come garante di certezza, economicità e par condicio tra i concorrenti. Il caso in esame riguardava un operatore escluso per aver presentato due offerte distinte per lo stesso lotto, contravvenendo al disciplinare di gara che prevedeva un unico ribasso economico.
ANAC ha inoltre chiarito che le stazioni appaltanti non possono modificare le regole di gara tramite chiarimenti successivi e che eventuali interpretazioni estensive sarebbero contrarie ai principi di trasparenza e concorrenza.
L’ANAC ha richiamato l’art. 17, comma 4, del Codice dei contratti, che stabilisce l’obbligo per ogni concorrente di presentare una sola offerta, vincolante per il periodo indicato nel bando.
Obiettivo della norma è evitare il frazionamento delle proposte e garantire la corretta gestione della procedura di gara. Il principio di unicità dell’offerta impone agli operatori economici di presentare una sola offerta tecnica ed una sola proposta economica per conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco. Si tratta di una pratica che garantisce buon andamento, economicità e certezza dell’azione amministrativa. Così facendo, la stazione appaltante non è costretta a valutare una pluralità di offerte dello stesso operatore economico e si tutelerebbe la par condicio dei concorrenti: l’o.e. che presenta diverse offerte è ovviamente più avvantaggiato rispetto ad un altro che ne presenta una sola, in quanto avrebbe più possibilità, di fatto, di aggiudicarsi l’appalto.
Il parere dell’ANAC conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la presentazione di più offerte per la stessa procedura configura un’“offerta plurima”, vietata salvo specifiche eccezioni previste dalla lex specialis.
TAR Calabria 770/2025: nessuna aggiudicazione senza verifica dei requisiti
Secondo la sentenza 770/2025 del Tar Calabria, la condicio sine qua non per l’aggiudicazione è la previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo all’operatore economico risultato primo in graduatoria. Solo dopo tale verifica sarà possibile stipulare il contratto o dare avvio, eventualmente, all’esecuzione anticipata.
L’atto adottato prima di questa verifica, indipendentemente dalla sua denominazione, è considerato di tipo “endoprocedimentale“: non produce effetti giuridici diretti verso l’esterno, in quanto destinato ad essere superato dalla vera e propria aggiudicazione definitiva.
La sentenza in oggetto riguarda una procedura di appalto integrato, impugnata da una mandataria capogruppo di un costituendo RTI, che contestava la validità di una determina dirigenziale indicata come “proposta di aggiudicazione”. La ricorrente sosteneva che, nella sostanza, l’atto avesse già natura di aggiudicazione definitiva e fosse perciò lesivo. Il Collegio ha rigettato questa tesi, sottolineando che l’atto contestato, pur presentando alcune ambiguità nella formulazione, non può essere inteso come un provvedimento definitivo, tanto che la verifica dei requisiti è rimandata ad una fase successiva: questo basta ad escludere l’esistenza di una vera e propria aggiudicazione.
Il Tar, richiamando l’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 nel quale è esplicitato che l’aggiudicazione avviene solo dopo il controllo positivo dei requisiti, indica che solo in particolari situazioni (Consiglio di Stato nella sentenza n. 1425/2025) si può derogare a tale sequenza, se ciò risponde al principio di risultato. In questa ottica la proposta di aggiudicazione assume una natura non impugnabile, dato che è un atto interno al procedimento privo di effetti immediati verso l’esterno.
Infine, il Tar ha osservato che la stazione appaltante ha erroneamente mantenuto una distinzione tra fasi (proposta, approvazione, aggiudicazione) mutuata dal precedente codice, ma nel caso in esame la determina impugnata resta una proposta formulata dalla commissione e non un atto lesivo. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile.
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Procedure di affidamento lavori nel nuovo codice appalti
L’articolo 50 del nuovo codice appalti disciplina le regole per le procedure per l’affidamento dei lavori:
- importo inferiore a 150.000 euro: affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tra MIT e elenchi di operatori economici;
- importo da 1 milione di euro a soglie comunitarie, procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti.

Procedure affidamento lavori
Parere MIT 3024/2025: esubero di manifestazioni di interesse in una gara pubblica: può decidere il RUP?
Il MIT (parere 4013/2026) chiarisce che, nelle procedure negoziate ex art. 50, il sorteggio è solo extrema ratio, come confermato anche da ANAC. I numeri di 5 o 10 operatori sono soglie minime, non massime: la stazione appaltante può invitare anche più imprese. Se le manifestazioni di interesse sono eccessive, il RUP può operare una selezione discrezionale, purché fondata su criteri predeterminati, oggettivi e coerenti con l’appalto. La scelta deve essere motivata e non arbitraria, valorizzando merito e qualificazione tecnica rispetto alla mera estrazione casuale. Leggi l’approfondimento.
Procedure di affidamento servizi e forniture nel nuovo codice appalti
- Importo inferiore a 140.000 euro: affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tra MIT e elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione.

Procedure affidamento servizi
Allegato II.1 del nuovo codice appalti: elenchi operatori e indagini di mercato
L’allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le modalità attuative in merito alla gestione degli elenchi e delle indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. L’allegato si divide in 3 articoli:
- disposizioni generali;
- indagini di mercato;
- elenchi di operatori economici.
La scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, quali non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri suddetti è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata devono essere indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.
Criterio di aggiudicazione: le novità nel nuovo Codice appalti
L’art. 108, riferito nello specifico al “criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”, dispone, in aderenza alla regola generale posta dalla Direttiva UE n. 24/2014 (considerando 89, 90 e 96, nonché art. 67) che, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o servizi, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di “lavori, servizi e forniture” (oltre che dei concorsi di progettazione e di idee) adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base:
- del miglior rapporto qualità/prezzo
- oppure dell’elemento prezzo
- oppure del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.
Per maggiori approfondimenti, leggi l’articolo sui criteri di aggiudicazione.
Prassi e giurisprudenza recenti sulle procedure di affidamento
La concessione di spazi pubblicitari segue le regole del Codice appalti?
Il Tar Sicilia, con la sentenza n. 687/2026, ha ribadito che la concessione di spazi pubblicitari su suolo comunale non assume la natura di una concessione di servizio pubblico, ma va qualificata come concessione di bene pubblico che configura un contratto attivo dell’amministrazione, cioè un rapporto in cui il privato paga il Comune per l’utilizzo esclusivo di spazi che rientrano nel patrimonio pubblico, finalizzato alla valorizzazione economica del bene e non all’erogazione di un servizio alla collettività.
Il Collegio sottolinea che l’Amministrazione non svolge né organizza un’attività pubblicitaria in proprio, ma si limita a mettere a disposizione spazi del proprio patrimonio, trattenendo un prezzo da versare da parte del concessionario in cambio dell’utilità ricevuta; ne consegue che la procedura non rientra nell’ambito delle concessioni di servizi né in quello proprio degli appalti, ma nell’area dei contratti attivi.
Effetti sul Codice dei contratti pubblici
Proprio perché si tratta di un contratto attivo, il d.lgs. 36/2023 non si applica integralmente, salvo il rispetto dei principi generali di trasparenza, concorrenza, accesso al mercato, risultato e fiducia, che continuano a presidiare la gara di aggiudicazione degli spazi. Di conseguenza, la procedura non è assoggettata in modo automatico alle regole codicistiche sulle cauzioni, sulle modalità di aggiudicazione o sulla trasferibilità della concessione, ma resta soggetta a un sindacato di ragionevolezza e non alla stretta disciplina degli appalti.
Canone di concessione e canone unico patrimoniale
Il Tar ritiene illegittimo parlare di doppia imposizione, distinguendo il canone di concessione (corrispettivo contrattuale per l’utilizzo esclusivo degli spazi) dal canone unico patrimoniale (onere tributario collegato allo sfruttamento concreto degli impianti pubblicitari già installati), poiché i due prelievi rispondono a presupposti giuridici e funzionali diversi.
Il ricorso è stato integralmente respinto, con l’affermazione che la gestione degli spazi pubblicitari comunali va assoggettata alla gara competitiva ma non all’intera disciplina del Codice degli appalti.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Sicilia.
Parere MIT 2633/2024: frazionamento artificioso nelle procedure di affidamento
La Stazione Appaltante che procede a due affidamenti di servizi di ingegneria e architettura – afferenti allo stesso progetto, ma riferiti a diverse tipologie di prestazioni – non incorre in frazionamento artificioso dell’appalto.
È quanto chiarito dal MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2633, in risposta a una stazione appaltante che intende procedere con due diversi affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per un compendio composto da più immobili:
- il primo servizio, sotto soglia e quindi soggetto ad affidamento diretto, comprendente il rilievo BIM, topografico, fotogrammetrico e georadar con indagini sui materiali strutturali (prelievo ferri, carotaggi, rilievi etc);
- il successivo SIA, sicuramente sopra soglia, riguarderà la verifica sismica del compendio e la diagnosi energetica, nel quale i concorrenti partiranno dai dati comuni e dallo stato di fatto ricavati dall’affidamento precedente.
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) prevede all’articolo 14, comma 6 che: “Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
Il frazionamento artificioso, finalizzato a utilizzare l’affidamento diretto al posto di strumenti maggiormente concorrenziali previsti dalla normativa interna e comunitaria, determina delle responsabilità a carico del RUP.
Sul divieto di frazionamento artificioso si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 maggio 2023, n. 4792.
Parere MIT 2577/2024: sotto soglia, affidamento diretto obbligatorio o possibilità di procedura negoziata?
Una stazione appaltante ha chiesto al MIT se in una gara che si colloca per fascia di importo nell’affidamento diretto (lavori inferiori a 150.000 € e sevizi/forniture 140.000 €), è possibile scegliere la procedura negoziata o si è vincolati all’affidamento diretto. Se si può optare anche per la procedura negoziata, qual è il termine da rispettare per concludere la procedura di appalto?
Il MIT, con parere 2577/2024, ha precisato che la stazione appaltante deve tener sempre presente il principio del risultato che obbliga alla massima tempestività per evitare un aggravio nel procedimento. Nel caso in cui la stazione appaltante preferisca la procedura negoziata all’affidamento diretto, deve darne adeguata motivazione, visto l’allungamento dei tempi.
Nel caso in cui la stazione appaltante scelga la procedura negoziata in base ad una motivazione adeguata, i termini da rispettare sono:
- 4 mesi se si sceglie il criterio dell’OEPV, offerta economicamente più vantaggiosa;:
- 3 mesi se si sceglie il criterio del minor prezzo.
Il MIT si è pronunciato più volte sulla discrezione delle amministrazioni, affermando che esse sono libere di scegliere la procedura di affidamento più opportuna sempre per ragioni di efficienza, anche se è sempre meglio optare per procedure semplificate (soprattutto nel sotto soglia).
Consiglio di Stato 766/2025: quando è possibile l’impugnazione immediata dei bandi di gara
Con la sentenza n. 766/2025 il Consiglio di Stato ha ribadito un orientamento consolidato riguardo alle modalità di impugnazione delle clausole di gara. In particolare, il principio generale stabilisce che il bando di gara di per sé non è lesivo, salvo che contenga clausole che impediscano la partecipazione o che rendano impossibile formulare un’offerta competitiva.
Il caso in oggetto riguardava l’impugnazione immediata di un bando per l’affidamento di un servizio. L’appellante contestava alcune clausole, che secondo lui violavano la concorrenza e alteravano le normative del settore.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, precisando che solo alcune clausole possono essere contestate immediatamente, ossia quelle che:
- impongono oneri esorbitanti o incomprensibili per partecipare;
- rendono difficile o impossibile la partecipazione;
- prevedono condizioni negoziali troppo gravose e svantaggiose;
- sono errate o mancano di informazioni necessarie per presentare un’offerta consapevole.
Se un operatore economico ritiene di essere danneggiato da un bando, deve provare che la clausola contestata gli impedisca effettivamente di partecipare e non solo che rende la partecipazione meno conveniente o più difficile.
I bandi non possono essere impugnati immediatamente, è questa la regola generale ribadita dal Consiglio di Stato, salvo rare eccezioni in cui la lesione è diretta e immediata. Questo principio mira a favorire una partecipazione più ampia alle gare pubbliche, evitando che l’impugnazione venga usata come strumento per ostacolare la concorrenza o interferire con lo svolgimento della procedura. La sentenza si inserisce nella stessa linea dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 4 del 2018), che ha chiarito che l’impugnazione immediata delle clausole di gara è un’eccezione alla norma e deve essere motivata da criteri stringenti.
FAQ procedure di affidamento
Quali sono le principali novità introdotte dal nuovo Codice Appalti in merito alle procedure di affidamento?
Il D.Lgs. 36/2023 introduce procedure di affidamento più snelle, con soglie più alte per gli affidamenti diretti. In particolare, l’affidamento diretto è possibile fino a 150.000 euro per i lavori e fino a 140.000 euro per servizi e forniture, senza obbligo di consultazione di più operatori economici.
In quali casi è possibile impugnare immediatamente un bando di gara?
Secondo il Consiglio di Stato, un bando può essere impugnato subito solo se contiene clausole che impediscono la partecipazione, rendono impossibile formulare un’offerta competitiva o prevedono condizioni eccessivamente onerose.
Come funziona l’affidamento diretto nel nuovo Codice Appalti?
L’affidamento diretto è consentito fino a 150.000 euro per i lavori e fino a 140.000 euro per servizi e forniture. Deve comunque essere garantita la scelta di operatori con esperienza documentata e adeguata per l’esecuzione della prestazione.
Quali sono le soglie per la procedura negoziata senza bando?
Lavori tra 150.000 euro e 1 milione di euro: consultazione di almeno 5 operatori economici.
Lavori tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie: consultazione di almeno 10 operatori economici.
Servizi e forniture tra 140.000 euro e le soglie comunitarie: consultazione di almeno 5 operatori economici.
Il frazionamento di un appalto è sempre vietato?
No, il frazionamento è vietato solo se fatto in modo artificioso per eludere le regole del Codice Appalti. Se ci sono ragioni oggettive che giustificano la suddivisione dell’appalto in più affidamenti, il frazionamento è ammesso.
Una stazione appaltante può scegliere una procedura negoziata anche per importi sotto soglia?
Sì, il MIT ha chiarito che, pur avendo la possibilità di effettuare l’affidamento diretto, la stazione appaltante può optare per la procedura negoziata, purché ne motivi adeguatamente la scelta. Tuttavia, dovrà rispettare tempi più lunghi: 3 mesi con il criterio del minor prezzo e 4 mesi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV).

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/nuovo-codice-appalti-le-procedure-di-affidamento-e-i-criteri-di-aggiudicazione/


