Nuovo Codice appalti e AVCpass: l’Anac fornisce nuove indicazioni sul regime transitorio
Nuovo Codice appalti e AVCpass: fino all’emanazione del decreto del Mit, occorre rispettare le indicazioni Anac della deliberazione 157/2016
L’art. 81 comma 1 e 2 del nuovo Codice appalti prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle gare è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Mit.
Con decreto del Mit saranno indicati:
- i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati
- i documenti diversi da quelli per i quali prevista l’inclusione e le modalità di presentazione
- i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati
- le modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione
- i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento.
Tale disposizione è chiaramente volta a superare l’attuale sistema AVCpass gestito dall’Anac.
L’Anac, con ha chiarito che durante il regime transitorio (fino all’entrata in vigore del decreto previsto) la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi ancora in vigore e attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.
Clicca qui per scaricare il comunicato Anac del 4 maggio 2016
Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016

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