Il Responsabile unico del progetto (RUP) nel nuovo codice appalti
La figura del RUP nel nuovo codice appalti: da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto, ecco cosa cambia
Il RUP nel nuovo codice appalti è il Responsabile Unico del progetto e non più del procedimento come era nel vecchio codice appalti, il D.Lgs. 50/2016.
In questo articolo analizziamo la figura del RUP nel nuovo codice. Come abbiamo anticipato, il RUP nel nuovo codice degli appalti cambia le sue generalità, diventando il project manager dell’appalto.
L’art. 15 del D.Lgs 36/2023 disciplina la sua nomina e le sue funzioni. L’allegato I.2 definisce i requisiti e i compiti. Le attività del RUP sono diverse e tutte molto complesse, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo della responsabilità.
Scopriamo come cambia il ruolo del RUP nel nuovo codice degli appalti rimandando per ulteriori chiarimenti alla lettura dell’ebook sugli appalti BIM e alla scoperta di piattaforme cloud la digitalizzazione degli enti pubblici.
Indice
- Chi è il responsabile unico del progetto (RUP)?
- Le figure di supporto al RUP: i responsabili di fase
- Nomina del RUP: cosa prevede il Codice appalti
- I requisiti del RUP nel nuovo codice appalti
- Compiti del RUP nuovo codice appalti
- Compenso RUP
- Supporto al RUP
- Incentivi RUP
- RUP e digitalizzazione nel nuovo codice appalti
- La figura del RUP e le altre figure satellite
- Formazione specifica del RUP
- FAQ ANAC aggiornate al 13 febbraio 2026
Chi è il responsabile unico del progetto (RUP)?
Chi è il RUP nel nuovo codice appalti? Il Responsabile unico del progetto è la figura fondamentale nel ciclo vita di ogni appalto, dalla fase di progettazione fino a quella di esecuzione del contratto di appalto; svolge importanti compiti e assume specifiche responsabilità che hanno come obiettivo quello di garantire la correttezza e l’efficacia delle procedure.
Da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto: come cambia la figura del RUP
Il passaggio da Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a Responsabile Unico del Progetto (RUP) è un cambiamento significativo nel quadro normativo italiano riguardante gli appalti pubblici, come stabilito dal D.Lgs. 36/2023, che ha sostituito il D.Lgs. 50/2016.
Nel D.Lgs. 50/2016, il RUP era una figura centrale per la gestione delle procedure di appalto, responsabile delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Questa figura era incaricata di garantire la conformità alle normative e di vigilare sull’intero processo di realizzazione dell’opera pubblica, con un ruolo di supervisione e coordinamento. Il RUP doveva essere nominato tra i dipendenti della stazione appaltante e aveva l’obbligo di possedere competenze adeguate per il suo incarico.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, il RUP ha subito una trasformazione significativa, diventando il Responsabile Unico del Progetto. Questa nuova figura mantiene la centralità del ruolo, ma si concentra maggiormente sull’intervento pubblico nel suo complesso, assimilando funzioni simili a quelle di un project manager. Nello specifico:
- il nuovo codice introduce la possibilità di nominare responsabili di fase per ogni step dell’appalto (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione), consentendo al RUP di delegare compiti specifici e ridurre il carico di responsabilità (mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici);
- il RUP ora deve garantire il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi, enfatizzando un approccio orientato ai risultati;
- l’introduzione di responsabili per le fasi consente una ripartizione più chiara delle responsabilità e una gestione più efficace dei compiti, evitando una concentrazione eccessiva di responsabilità in un’unica figura;
- sebbene il RUP debba continuare a possedere competenze adeguate, il nuovo codice specifica ulteriormente le necessità professionali legate al suo ruolo, rendendo la figura più specialistica e orientata alla gestione di progetti complessi.
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Parere MIT 3984/2026: responsabile unico del procedimento o del progetto? In mezzo tra nuovo e vecchio Codice
Il MIT chiarisce che, nelle procedure complementari avviate dopo il 1° gennaio 2024 ma soggette al regime transitorio del D.Lgs. 50/2016, continua ad applicarsi integralmente il vecchio Codice. Di conseguenza, negli atti di gara va indicato il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.Lgs. 50/2016, in virtù del principio di ultra-attività normativa. Il Responsabile Unico del Progetto previsto dal D.Lgs. 36/2023 opera solo per affidamenti integralmente disciplinati dal nuovo Codice. È escluso qualsiasi “mismatch” normativo tra procedure del vecchio Codice e figure soggettive introdotte dal nuovo. Leggi l’approfondimento.
L’attuale configurazione del potere di delega
La revisione dell’originaria formulazione del potere di delega, che inizialmente aveva attribuito questa facoltà non solo al RUP ma anche ai responsabili di fase – assimilazione giudicata impropria – è stata effettuata dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato. Tale modifica è confluita nel comma 2 dell’articolo 2 dell’allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici, attraverso l’intervento dell’articolo 75 del decreto correttivo.
Nella nuova versione, il terzo periodo del comma in questione specifica che:
il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza o del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, escluse in ogni caso le attività di verifica e valutazione, nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, compreso l’accesso alle piattaforme previste dall’articolo 25 del Codice e ai servizi forniti dall’ANAC.
Questa formulazione circoscrive quindi la delega ai soli compiti di tipo esecutivo, cioè ad attività meramente operative, tipiche del responsabile del procedimento, senza introdurre nuove funzioni rispetto a quanto già previsto per il RUP.
Nell’impostazione data dal nuovo Codice, infatti, il RUP assume prevalentemente un ruolo di coordinamento, potendo assegnare al personale della stazione appaltante compiti istruttori che egli stesso deve poi verificare e validare. Tuttavia, i poteri decisionali – come ad esempio l’emissione di un provvedimento di esclusione – rimangono non delegabili e spettano esclusivamente al RUP, che ne assume la piena responsabilità anche attraverso l’apposizione della propria firma.
In senso più generale, oltre a questa modifica (e al chiarimento che sia il RUP sia i responsabili di fase possono avvalersi del personale della stazione appaltante, già previsto nel medesimo comma), di maggiore rilievo appare l’intervento sull’articolo 15 del Codice, effettuato tramite l’articolo 4 del decreto correttivo. Quest’ultimo introduce, seppur in modo residuale, la possibilità di nominare un RUP esterno, ampliando così il ventaglio delle opzioni organizzative disponibili per le stazioni appaltanti.
Elenco regionale dei responsabili unici del progetto: la Legge della Regione Lazio
La carenza di personale qualificato rende spesso difficile per le PA individuare RUP adeguati, figura centrale nel D.Lgs. 36/2023 con funzioni di vero project management. La legge regionale Lazio n. 1/2026 istituisce un Elenco regionale volontario dei RUP, aperto ai dipendenti pubblici in possesso dei requisiti nazionali. L’elenco, strutturato per competenze ed esperienza, favorisce professionalizzazione, rotazione degli incarichi e trasparenza, senza nuovi oneri. Si tratta di uno strumento di supporto agli enti, che rafforza il ruolo pubblico del RUP e migliora efficienza e qualità degli appalti. Leggi l’approfondimento.
Le figure di supporto al RUP: i responsabili di fase
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, il legislatore ha inteso alleggerire il carico operativo del Rup, evitando che su un’unica figura si concentrino attività e responsabilità difficili da gestire in modo efficace. La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce infatti l’esigenza di prevedere un supporto qualificato al responsabile unico.
In questa prospettiva si inserisce la figura del responsabile di fase, richiamata dall’articolo 15, comma 4, che consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di adottare modelli organizzativi nei quali siano nominati un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile dedicato alla fase di affidamento, fermo restando che il Rup conserva funzioni di direzione, coordinamento e supervisione generale. La norma, dunque, presuppone chiaramente la presenza di due collaboratori qualificati: uno con competenze amministrative per il ciclo di affidamento e uno con profilo tecnico per le fasi che precedono e seguono l’aggiudicazione (Parere MIT 2098/2023).
Consiglio di Stato 916/2026 – Legittima l’esclusione basata sull’istruttoria del seggio di gara
Con la sentenza n. 916 del 4 febbraio 2026, la V Sezione del Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti in merito alla ripartizione di competenze tra il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli organi di supporto (come il seggio di gara) nelle procedure di affidamento.
I giudici hanno stabilito che nelle procedure di gara il RUP mantiene la competenza esclusiva nell’adozione dei provvedimenti a valenza esterna (come l’esclusione di un concorrente), ma può legittimamente avvalersi del supporto istruttorio di organi ausiliari, quali il seggio di gara.
Ne consegue che è legittimo il provvedimento di esclusione sottoscritto dal RUP che recepisca gli esiti dell’istruttoria svolta dai collaboratori, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, purché il RUP faccia propria la proposta condividendone integralmente le valutazioni.
Leggi la sintesi redazionale della sentenza
Consiglio di Stato 7065/2025: il ruolo del RUP tra deleghe, supporti interni e vincoli PNRR
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7065/2025, chiarisce che il RUP mantiene il potere decisionale sull’esclusione, mentre gli uffici di supporto svolgono solo funzioni istruttorie. Negli appalti PNRR, l’impegno su quote giovanili e femminili è requisito sostanziale da dichiarare già in offerta, senza possibilità di soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio non può correggere omissioni relative a elementi essenziali dell’offerta. Il RUP resta garante del risultato: può delegare compiti operativi ma non i poteri valutativi o decisionali. Leggi qui tutti i dettagli.
Quali sono i compiti dei responsabili di fase?
L’introduzione di questi collaboratori qualificati è stata spesso fraintesa. Durante la presentazione della norma, infatti, sono emerse perplessità e richieste di modifica dell’articolo 15, motivate dal timore che l’inserimento di figure di supporto potesse indebolire o confondere il ruolo centrale del RUP. Tali preoccupazioni sono state tuttavia smentite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 166 del 2019, che ha confermato la compatibilità tra il ruolo centrale del RUP e l’ausilio di collaboratori tecnici. Alcune leggi regionali, però, hanno in seguito tentato di equiparare impropriamente i due ruoli o attribuito ai responsabili di fase compiti non coerenti con la loro funzione meramente istruttoria.
La distinzione tra le competenze del RUP e quelle dei responsabili di fase è riemersa chiaramente in occasione della predisposizione del primo schema del decreto correttivo, nel quale si proponeva una modifica all’allegato I.2, introducendo una possibilità generale di delega – non ben definita – estesa anche ai responsabili di fase (modifica presente nel testo iniziale dell’articolo 67 dello schema). Tuttavia, il Consiglio di Stato, nel parere n. 1463 del 2024, ha espresso un giudizio fortemente critico sia sul contenuto della norma – che, così formulata, avrebbe potuto autorizzare la delega di poteri esclusivi del RUP – sia sulla sua formulazione imprecisa, sottolineando che il responsabile di fase, in quanto figura con compiti istruttori, non può esercitare poteri decisionali. Questa osservazione è fondamentale: impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di mantenere ben separati i rispettivi ruoli e competenze, distinguendo chiaramente tra le decisioni spettanti al RUP – oggi definite espressamente dal Codice – e le attività di supporto, che rimangono subordinate e limitate nella loro autonomia operativa.
Il Codice, in effetti, non detta un elenco puntuale delle attività attribuite al responsabile di fase, salvo il caso in cui, nella fase di affidamento, gli sia demandata l’acquisizione del Cig. La scelta è coerente con la natura stessa della figura: si tratta di un responsabile di procedimento, collocato su un piano diverso rispetto al Rup, che rimane il titolare della responsabilità progettuale e del risultato finale. Il Rup, alla luce della disciplina vigente, assume una posizione intermedia tra il dirigente/responsabile del servizio (se distinto) e il responsabile di fase. A lui competono sia poteri decisori tipicamente dirigenziali (fra cui l’adozione delle esclusioni di gara, come stabilito nell’allegato I.2), sia i tradizionali poteri istruttori e propositivi. Il responsabile di fase, invece, dispone esclusivamente di competenze istruttorie, salvo i casi in cui rivesta anche funzioni dirigenziali.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 7065/2025, ribadisce che la centralità del Rup non può essere scalfita neppure in presenza di una struttura organizzativa articolata, essendo a lui riservata l’adozione degli atti decisori. Il Tar Lazio, sent. 12916/2025, sottolinea a sua volta la natura istruttoria dell’intervento del responsabile di fase, ad esempio nelle attività di verifica dei costi della manodopera. La stessa giurisprudenza ha chiarito anche la non delegabilità delle rispettive funzioni: il responsabile di fase non può trasferire ad altri i compiti che gli sono stati assegnati e il Rup non può delegare le proprie prerogative decisorie. In altri termini, il responsabile di fase collabora ai vari sub-procedimenti elaborando proposte, verbali e atti istruttori, mentre la decisione finale rimane di competenza del Rup. Una impostazione che trova conferma anche nei documenti Anac relativi al Bando tipo n. 1/2025.
Il rapporto tra stazioni qualificate e non qualificate
Pur avendo un ruolo operativo più circoscritto, il responsabile di fase assume un’importanza significativa nell’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. L’art. 62, comma 13, prevede infatti che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate nominino un Rup, responsabile del coordinamento complessivo, mentre la stazione appaltante non qualificata designa un proprio responsabile di procedimento per le attività di sua competenza.
Ne consegue che le amministrazioni prive dei requisiti di qualificazione operano, di fatto, servendosi esclusivamente di responsabili di fase, anche nella programmazione, che è l’unica fase sottratta agli obblighi di qualificazione. In quest’ultimo caso, possono operare figure come il RASA, il responsabile del servizio o un responsabile di fase appositamente individuato.
La giurisprudenza (Tar Lazio, Sez. I-quater, n. 20698/2025) ha chiarito che un’errata organizzazione della procedura – ad esempio la nomina di un Rup in luogo di un responsabile di fase, o viceversa – non comporta automaticamente l’esclusione dell’operatore economico. Tuttavia, come richiamato da Anac, tale vizio può essere rilevato anche successivamente, con il possibile effetto di determinare l’annullamento degli atti adottati da un soggetto privo delle necessarie competenze.
Parere MIT 3869/2025: gare svolte in delega, distinzione tra RUP della SA qualificata e responsabile del procedimento
L’art. 62, comma 13, del Codice chiarisce che nelle procedure svolte in delega le stazioni appaltanti delegate o centrali di committenza devono nominare un proprio RUP, responsabile delle attività di gara affidate. Tale RUP opera in coordinamento con il responsabile del procedimento dell’ente delegante, che mantiene le competenze sulle fasi di propria spettanza. Il MIT, con il parere n. 3869/2025, esclude soluzioni meramente istruttorie e conferma la distinzione tra le due figure. Ne deriva un assetto a doppio livello di responsabilità, coerente anche con gli indirizzi ANAC. Leggi l’intero approfondimento.
TAR Liguria 944/2025: le competenze del RUP e dei responsabili di fase
Il TAR Liguria (sentenza n. 944/2025) chiarisce le competenze tra RUP e responsabili di fase, confermando che la sostanza prevale sulla denominazione. Il RUP dell’ente qualificato mantiene i poteri decisionali, supervisionando e coordinando l’intera procedura di affidamento. Il responsabile di fase o del procedimento dell’ente non qualificato fornisce supporto tecnico e istruttorio senza poteri decisionali esterni. La ripartizione dei compiti, prevista dal Codice dei Contratti e supportata dall’ANAC, consente deleghe funzionali pur mantenendo l’unicità della responsabilità finale del RUP. Leggi qui i dettagli.
Nomina del RUP: cosa prevede il Codice appalti
La figura del RUP nel nuovo codice appalti 2023 viene nominata nella fase primordiale dell’appalto, quindi nel bando. A lui sono affidate le fasi di:
- programmazione;
- progettazione;
- affidamento;
- esecuzione.
Ma chi nomina il RUP nel nuovo codice appalti? Sono le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a nominare il RUP. Il RUP può essere scelto tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa.
Il Correttivo introduce un periodo all’articolo 15 comma 2 secondo il quale le stazioni appaltanti possono nominare il RUP anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, nel caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui il RUP deve essere in possesso in base all’allegato I.2 del Codice.
Da sottolineare che la nomina di RUP non può essere rifiutata. Inoltre, in mancanza dell’indicazione del nominativo nel bando o nell’avviso di indizione di gara, è proprio il responsabile dell’unità organizzativa a ricoprire le funzioni del RUP.
Viene precisato, inoltre, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano modelli organizzativi che richiedono la nomina di alcune figure, quali il responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e il responsabile di procedimento per l’affidamento.
Nomina del RUP appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
Un aspetto di particolare interesse è la facoltà di nominare come RUP un dipendente di un’amministrazione pubblica diversa da quella della stazione appaltante.
Questa possibilità è stata introdotta nella fase conclusiva dell’approvazione del decreto, probabilmente per rispondere ad esigenze pratiche segnalate da molte stazioni appaltanti. Tuttavia, essa rappresenta una significativa deviazione rispetto all’impostazione tradizionale, secondo cui il RUP deve essere scelto tra i dipendenti (anche a tempo determinato) della stazione appaltante o dell’ente concedente, come abbiamo appena visto.
Il terzo periodo dello stesso comma introduce una deroga importante, prevedendo che:
resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2, di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.
Fino ad oggi, le amministrazioni potevano esternalizzare unicamente il servizio di supporto al RUP, senza possibilità di nominare come RUP un soggetto esterno all’amministrazione stessa. La novità normativa apre nuovi scenari, ma la sua concreta attuazione presenta ancora diverse incognite.
Ma quale tipo di rapporto si instaura tra il RUP “esterno” e l’amministrazione che lo designa? Si tratta di un incarico formale, di una collaborazione regolata da convenzione, o di un’altra forma giuridica?
Molto probabilmente sarà necessaria una convenzione tra le amministrazioni coinvolte. Tuttavia si tratterebbe di una possibilità già tecnicamente percorribile anche prima dell’intervento normativo. D’altra parte, è improbabile considerare il RUP proveniente da un’altra amministrazione come un dipendente a tempo determinato dell’ente richiedente. È possibile, invece, che il legislatore volesse semplificare il meccanismo, consentendo al dirigente competente di conferire l’incarico previa verifica dell’assenza di risorse interne.
La via della convenzione, sebbene più solida dal punto di vista giuridico, rischia di compromettere la rapidità delle procedure e sembra confermare un’opportunità che, in sostanza, era già prevista dal quadro normativo esistente.
Soglia di 1,5 milioni: resta l’incompatibilità tra RUP e D.L., non tra i collaboratori
Il MIT conferma che nei contratti superiori a 1.500.000 euro permane l’obbligo di assegnare i ruoli di RUP e D.L. a persone differenti. Tuttavia, tale vincolo non si estende automaticamente ai collaboratori, purché si evitino situazioni che potrebbero compromettere l’autonomia delle valutazioni o generare forme di controllo incrociato.
Pertanto, la sovrapposizione di incarichi tra collaboratori è consentita solo se valutata e motivata in relazione alla struttura organizzativa, alla natura dell’opera e alle responsabilità connesse.
Parere Anac 269/2025: rotazione straordinaria per il RUP coinvolto in un procedimento penale
L’ANAC, con il parere 269/2025, chiarisce che la rotazione straordinaria del RUP coinvolto in un procedimento penale (artt. 16 e 35-bis D.Lgs. 165/2001) è una misura preventiva per tutelare l’immagine dell’ente. La misura si applica in caso di procedimenti penali o disciplinari per reati commessi nell’esercizio delle funzioni, distinguendosi dalla rotazione ordinaria. L’amministrazione deve valutare l’assegnazione di incarichi a tale dipendente, considerando l’impatto sull’immagine dell’ente, e formalizzare le decisioni in un provvedimento trasparente. Il RPCT deve includere i fatti penalmente rilevanti nell’analisi dei rischi e adottare misure preventive adeguate. Leggi qui l’articolo.
Parere MIT 2687/2024: nomina del RUP per servizi tecnici
Il MIT ha chiarito, con il parere n. 2687 del 18 luglio 2024, alcuni aspetti riguardanti la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) per i servizi di ingegneria e architettura, specialmente per le stazioni appaltanti che non appartengono alla Pubblica Amministrazione.
Ecco i principali chiarimenti:
- competenze del RUP: il RUP per servizi tecnici deve essere un tecnico qualificato. Se non è possibile nominare un tecnico come RUP, il dirigente o il responsabile del servizio deve assumere le competenze necessarie. Se il RUP non soddisfa i requisiti tecnici, la stazione appaltante deve garantire il supporto tecnico attraverso personale qualificato o soggetti esterni competenti;
- possibilità di nomina di un legale: un legale con esperienza può essere nominato RUP per la fase di affidamento, ma solo se affiancato da un tecnico con laurea in architettura o ingegneria. Il nuovo Codice dei Contratti permette la nomina di due RUP: uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase di affidamento, con un responsabile di progetto per supervisione e coordinamento;
- struttura stabile di supporto: è possibile creare una struttura stabile di supporto per il RUP, ma tale decisione deve essere compatibile con l’autonomia organizzativa delle stazioni appaltanti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
Parere ANAC 57/2024: sulla nomina del RUP ampi margini di manovra, ma massima attenzione alle competenze!
L’ANAC, con il parere n. 57/2024, chiarisce che le amministrazioni hanno libertà nell’individuare il RUP e i Responsabili di fase, nel rispetto delle competenze e requisiti previsti. Il RUP può essere un dipendente anche non dirigente e deve avere competenze adeguate, in particolare tecniche per lavori di ingegneria e architettura, con supporto di personale qualificato se necessario.
Il ruolo implica responsabilità diretta sui risultati, garantendo tempi e obiettivi dei progetti. Non è obbligatorio assegnare il ruolo a specifiche professionalità, purché il soggetto abbia titolo di studio adeguato ed esperienza pertinente. Leggi qui l’approfondimento.
Parere MIT 3360: i collaboratori del RUP possono supportare anche il D.L. a discrezione della PA
Il MIT, parere n. 3360/2025, chiarisce che non vi è divieto normativo per cui i collaboratori del RUP e del Direttore dei Lavori coincidano, anche nei contratti sopra 1,5 milioni di euro. RUP e D.L. hanno funzioni diverse ma complementari, e i principi di imparzialità, trasparenza e assenza di conflitto devono essere rispettati. La PA può decidere discrezionalmente sulla sovrapposizione dei collaboratori, delegando attività meramente esecutive secondo l’art. 15 del Codice appalti. Resta obbligatorio che RUP e D.L. siano persone differenti, mentre i collaboratori possono sovrapporsi se ciò non compromette autonomia e controllo incrociato. Leggi qui tutto il testo.
I requisiti del RUP nel nuovo codice appalti
Per quanto riguarda i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o un tecnico anche di qualifica non dirigenziale in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. L’aggiornamento deve essere costante e regolare.
Requisiti del RUP per appalti di lavori e concessioni
Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività simili a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:
- di almeno un anno per i contratti di importo < 1.000.000 di euro ;
- di almeno 3 anni per i contratti di importo ≥ 1.000.000 di euro e < alle soglie di rilevanza europea;
- di almeno 5 anni per i contratti di importo pari o superiore ≥ soglie di rilevanza europea.

RUP, project manager del nuovo codice appalti requisiti per affidamento lavori
Requisiti del RUP per servizi e forniture
Per quanto riguarda i servizi e le forniture, il RUP deve avere un titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale in costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività simili a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.
Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:
- di almeno un anno per importi < soglie di rilevanza europea;
- di almeno 3 anni per importi ≥ soglie di rilevanza europea.

RUP, project manager del nuovo codice appalti requisiti per affidamento servizi e forniture
Requisiti del RUP per servizi e forniture con particolari caratteristiche tecniche
Nel caso di forniture o servizi con particolari caratteristiche tecniche (dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici), la stazione appaltante può richiedere, oltre ai suddetti requisiti, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

RUP, project manager del nuovo codice appalti requisiti per affidamento servizi specifici
Requisiti del RUP per lavori complessi
Per quanto riguarda l’affidamento di lavori complessi, il RUP deve avere:
- esperienza professionale di almeno 5 anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
- laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare;
- adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

RUP, project manager del nuovo codice appalti requisiti per affidamento lavori complessi
Compiti del RUP nuovo codice appalti
Qual è la funzione del responsabile unico di progetto?
I compiti del responsabile unico del progetto sono definiti sempre dall’allegato I.2 D.Lgs. 36/2023. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
Il RUP ha il compito di coordinare il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. Possiamo suddividere i compiti del RUP in base alle fasi dell’appalto. I compiti possono essere:
- comuni a tutti i contratti e a tutte le fasi;
- specifici per la fase di affidamento;
- specifici per la fase di esecuzione.
Analizziamo nel dettaglio caso per caso.
Una delle principali capacità richieste al RUP è quella di riuscire ad agire all’interno di un Ambiente di Condivisione Dati (o Common Data Environment), in quanto l’utilizzo di questo strumento si è esteso alla totalità degli investimenti pubblici. Diventa dunque importante per il RUP utilizzare al più presto una soluzione ACDat sicura che risponda alle esigenze normative e che sia una piattaforma certificata sugli standard openBIM®. Se stai iniziando a valutare la scelta di un Common Data Environment ti consiglio di richiedere subito una presentazione di questo prodotto in modo che tu possa valutare le funzioni che meglio rispondono alle esigenze del tuo lavoro e richiedere una configurazione personalizzata della piattaforma.

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Tar Piemonte 980/2025: il Rup può disporre l’aggiudicazione solo se dotato di poteri a valenza esterna
Il RUP può disporre l’aggiudicazione solo se dotato di poteri a valenza esterna, altrimenti limita la propria funzione alla proposta, come confermato dalla sentenza del TAR Piemonte n. 980/2025. La commissione giudicatrice può avere fino a 5 membri senza invalidare gli atti, giustificato da esigenze organizzative. L’unanimità dei punteggi non viola il principio di individualità, essendo una sintesi collegiale delle valutazioni. Infine, la verifica dell’anomalia delle ore di lavoro era facoltativa e le ore aggiuntive gratuite non incidono sul calcolo economico. Leggi l’approfondimento.
Compiti del RUP comuni a tutte le fasi di affidamento
I compiti del RUP comuni a tutte le fasi sono i seguenti:
- formula proposte e fornisce dati e informazioni per predisporre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
- propone la conclusione di un accordo di programma alla stazione appaltante quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- propone l’indizione o, dove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- verifica i progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
- sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice;
- accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice;
- decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice;
- promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;
- provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Compiti del RUP in fase di affidamento
Il responsabile unico del progetto durante la fase di affidamento:
- effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, esercitando funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
- svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’articolo 93 del codice;
- dispone le esclusioni dalle gare;
- in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.
Consiglio di Stato 916/2026 – Legittima l’esclusione da parte del RUP basata sull’istruttoria del seggio di gara
Con la sentenza n. 916 del 4 febbraio 2026, la V Sezione del Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti in merito alla ripartizione di competenze tra il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli organi di supporto (come il seggio di gara) nelle procedure di affidamento, nonché sulla validità delle misure di self-cleaning in presenza di gravi illeciti professionali.
I giudici hanno stabilito che nelle procedure di gara il RUP mantiene la competenza esclusiva nell’adozione dei provvedimenti a valenza esterna (come l’esclusione di un concorrente), ma può legittimamente avvalersi del supporto istruttorio di organi ausiliari, quali il seggio di gara.
Ne consegue che è legittimo il provvedimento di esclusione sottoscritto dal RUP che recepisca gli esiti dell’istruttoria svolta dai collaboratori, anche attraverso la tecnica della motivazione per relationem, purché il RUP faccia propria la proposta condividendone integralmente le valutazioni.
Leggi la sintesi redazionale della sentenza
CdS 5741/2025 – Tar Sicilia 2671/2025 – La verifica dell’anomalia dell’offerta è competenza esclusiva del RUP
La verifica dell’anomalia dell’offerta spetta in via esclusiva al RUP, come ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5741/2025, escludendo ogni intervento della commissione giudicatrice.
Nel caso esaminato, la commissione aveva valutato preventivamente tutte le offerte, operando senza competenza e in violazione della lex specialis. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il RUP può avvalersi di supporti tecnici solo per attività istruttorie, ma la decisione finale resta di sua esclusiva competenza. La sentenza riafferma così la centralità del RUP nella verifica di congruità e la necessità di strumenti tecnici affidabili per garantire correttezza e trasparenza nelle gare. Leggi l’approfondimento.
Sulla stessa linea anche il TAR Sicilia con la sentenza 2671/2025: la verifica di anomalia spetta al RUP, il quale può avvalersi della commissione solo come supporto tecnico. Pur sanando il vizio di incompetenza, il Tribunale ha ritenuto insufficiente l’istruttoria svolta dalla Stazione Appaltante sui costi della manodopera e sul monte ore necessario per l’esecuzione del servizio. L’Amministrazione non ha verificato in modo documentato l’impatto della “particolare organizzazione” aziendale sul rispetto dei minimi retributivi e sulla sostenibilità complessiva dell’offerta. Accolto il ricorso, il TAR ha annullato l’aggiudicazione imponendo la ripetizione della verifica di congruità. Leggi l’approfondimento.
Strumenti operativi per il RUP
Alla luce di questa centralità funzionale del RUP, è fondamentale che il RUP disponga di strumenti tecnici affidabili per supportare le fasi istruttorie e per garantire la conformità formale e sostanziale della documentazione di gara. In questo contesto, un software contabilità lavori rappresenta una risorsa concreta e strategica. Puoi redigere con precisione computi metrici estimativi, quadri economici e analisi dei costi, attività fondamentali per la preparazione degli atti di gara e per la verifica di congruità, specialmente nelle aggiudicazioni con il minor prezzo.
Consiglio di Stato 5006/2025: il RUP è al timone delle esclusioni dalle gare d’appalto
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5006/2025, ribadisce che l’esclusione da una gara è competenza esclusiva del RUP, anche se può avvalersi del supporto tecnico della commissione di gara. La firma del RUP sul verbale contenente la proposta di esclusione equivale a una formale assunzione di responsabilità. La commissione mantiene un ruolo istruttorio e propositivo, ma la decisione finale spetta sempre al RUP. Non è rilevante chi comunichi l’esclusione, purché la decisione provenga formalmente dal RUP. Leggi qui i dettagli.
Tar Umbria 122/2025: il potere di escludere i concorrenti spetta al RUP o alla SA, non alla Commissione Giudicatrice!
La mancata presentazione dell’offerta non comporta un’esclusione automatica disposta dalla Commissione di gara. Il TAR Umbria (sentenza n. 122/2025) ribadisce che solo il Responsabile Unico del Progetto (RUP) può adottare formalmente l’esclusione, ai sensi dell’art. 7, lett. d), allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso esaminato, la Commissione si è limitata a constatare l’assenza dell’offerta e a non ammettere l’operatore alle fasi successive. Il TAR ha confermato la correttezza della procedura e la piena competenza del RUP in materia di esclusione. Leggi l’approfondimento.
Sentenza Consiglio di Stato 2731/2025: il RUP ha il potere di escludere un concorrente dalla gara
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2731/2025, ha confermato che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ha il potere di escludere un concorrente dalla gara. Tale competenza deriva dal D.Lgs. 36/2023, che attribuisce al RUP la responsabilità della regolarità dell’intera procedura. La commissione di gara, invece, si limita alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche. L’esclusione è legittima in caso di mancato possesso dei requisiti previsti dal bando, come ribadito anche dal TAR. Leggi qui l’approfondimento.
Compiti del RUP in fase di esecuzione
Durante la fase di esecuzione, il RUP:
- impartisce le istruzioni al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, finalizzate a garantire la regolarità degli stessi;
- autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- vigila sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- svolge i compiti previsti dall’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- assume il ruolo di responsabile dei lavori, per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- tiene conto di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento formulate dagli operatori economici, prima della consegna dei lavori;
- trasmette (al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori) la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- accerta che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 121 del codice;
- dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell’articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell’intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 212, comma 3, del codice;
- propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;
- rilascia il certificato di pagamento all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore;
- rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto. Con il software giornale dei lavori assolvi a tutti gli obblighi di controllo amministrativo e contabile, lavori in un ambiente collaborativo dove trovi tutte le figure coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Usufruisci di uno spazio cloud dedicato ed un sistema di comunicazione avanzato.
TAR Lazio 23542/2025: il RUP può modificare in corso la delibera a contrarre?
La sentenza n. 23542/2025 del TAR Lazio chiarisce che il RUP non è un mero esecutore, ma titolare di autonomi poteri tecnico-decisionali. Nel caso di specie, il RUP ha legittimamente corretto una contraddizione interna alla lex specialis relativa al criterio di valutazione dell’offerta economica. Il TAR ha escluso l’incompetenza, richiamando le attribuzioni del RUP sugli aspetti tecnici della procedura ai sensi del Codice dei contratti. Determinante è stato il rispetto della pubblicità legale, che tutela l’affidamento degli operatori sugli atti ufficialmente pubblicati.
Corte di Cassazione Penale 24617/2025: sicurezza in cantiere, la Cassazione sulle diverse responsabilità di RUP e D.L./CSE
La Cassazione Penale, con sentenza n. 24617/2025, ha confermato le condanne per omicidio colposo del CSE e del RUP in un infortunio mortale dovuto al crollo di strutture non puntellate.
Il CSE è stato ritenuto responsabile per omesse verifiche e aggiornamenti dei piani di sicurezza (POS e PSC), ribadendo che la sua non è solo alta vigilanza, ma una vigilanza operativa e concreta. Il presunto ordine orale di sospensione dei lavori è stato giudicato irrilevante in assenza di documentazione formale. La Corte ha inoltre chiarito che il RUP, quale rappresentante del committente, mantiene una posizione di garanzia anche nella fase esecutiva, dovendo vigilare sull’effettiva sicurezza del cantiere. La delega al CSE non lo esonera da responsabilità, poiché priva di pieni poteri decisionali e gestionali. Leggi l’approfondimento.
Atto del Presidente ANAC 3316/2025: obblighi di vigilanza durante l’esecuzione contrattuale
La corretta gestione della fase esecutiva dei contratti pubblici è decisiva per la tutela dell’interesse pubblico. Con l’atto 3316 del 9 luglio 2025, l’ANAC ha rilevato gravi carenze nei controlli delle stazioni appaltanti, pur in presenza di sistemi informatizzati. Le principali criticità riguardano il limitato coinvolgimento del RUP, la mancata verbalizzazione delle attività di vigilanza e l’eccessivo affidamento ai controlli documentali. L’Autorità richiama a un approccio operativo sostanziale, fondato su ruoli chiari, check-list, indicatori e tracciabilità delle verifiche. Solo un controllo effettivo e continuo nella fase esecutiva garantisce qualità del servizio e reale salvaguardia dell’interesse pubblico. Leggi qui i dettagli.
TAR Toscana 1257/2024: sulle competenze del RUP ampia autonomia alle stazioni appaltanti
Il TAR Toscana (sent. n. 1257/2024) chiarisce che, ai sensi dell’art. 15 del Codice Appalti, le stazioni appaltanti possono rimodulare le prerogative del RUP previste nell’allegato I.2, adottando anche modelli organizzativi regionali. La norma consente di distinguere tra responsabili di procedimento per le varie fasi (affidamento, progettazione, esecuzione), mantenendo al RUP funzioni di indirizzo e coordinamento. La legge regionale Toscana 15/2024, che introduce ulteriori modelli gestionali, è ritenuta legittima in quanto esercita l’autonomia organizzativa riconosciuta alle Regioni. Il TAR richiama la Corte Costituzionale n. 43/2011, confermando che la disciplina organizzativa del RUP rientra nella competenza regionale. Leggi l’articolo dedicato.
Delibera ANAC 497/2024: linee guida a RUP e DEC per controlli più rigorosi sull’esecuzione dei contratti di servizi e forniture
La delibera ANAC 497/2024 fornisce linee guida alle stazioni appaltanti per rafforzare i controlli durante l’esecuzione di appalti di servizi e forniture. Ribadisce il ruolo centrale di RUP e DEC, chiamati a supervisionare attivamente e garantire il rispetto delle clausole contrattuali. Suggerisce ispezioni periodiche, check-list, verbali dettagliati e valutazioni tecniche trasparenti, con documentazione sistematica e tracciabile. Si richiede l’uso di criteri misurabili per attestazioni di regolare esecuzione, prevenendo carenze documentali e garantendo trasparenza e monitoraggio continuo. Leggi l’approfondimento.
Compenso RUP
Nel nuovo codice degli appalti, l’incentivo per le funzioni tecniche è fissato al 2% dell’importo base di gara per lavori, servizi e forniture. Di questa percentuale, l’80% è distribuito tra il RUP e gli altri tecnici coinvolti e i loro collaboratori, includendo gli oneri previdenziali e assistenziali. Le modalità di distribuzione e le eventuali riduzioni per ritardi o aumenti di costi ingiustificati sono stabilite dalle stazioni appaltanti in base alle loro normative.
L’incentivo è erogato dal dirigente o dal responsabile di servizio in collaborazione con il RUP e non può superare il 100% dell’importo lordo annuo del dipendente che riceve l’incentivo.
Supporto al RUP
L’art. 15 al comma 6 indica la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere una struttura di supporto al RUP nuovo codice appalti. Possono essere destinate risorse finanziarie non superiori all’1 % dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
Incentivi RUP
Il comma 6 dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 recita:
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.
Questo desta molte preoccupazioni all’Anac, in quanto, stando alla normativa, il RUP ha la facoltà di fare affidamenti diretti senza alcun confronto, a sua totale discrezione per importi che potenzialmente possono essere altissimi. Basti pensare, ad esempio, all’appalto della telemedicina che assegna 800 milioni di euro o ad alcune tratte ferroviarie di 1/2 miliardi di €. Calcolando l’1% di tali importi, ci si rende conto che sono risorse di considerevole importanza.
I servizi che il RUP può affidare direttamente sono servizi tecnici o legali, con lo scopo di gestire al meglio l’appalto. Per le opere, il tetto massimo stabilito dalla UE è 5,382 milioni di euro, entro cui si può procedere senza gara; per i servizi il tetto è 215.000 €. Secondo il presidente Anac Busia questo comma andrebbe modificato per non incorrere in una procedura di infrazione comunitaria.
RUP e digitalizzazione nel nuovo codice appalti
Il Decreto Legislativo 36/2023 ha introdotto una serie di normative e direttive che hanno un impatto significativo sul suo ruolo in Italia, soprattutto in termini di digitalizzazione e gestione dei contratti pubblici. É infatti richiesta una digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del contratto pubblico con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la trasparenza e la conformità dei progetti di costruzione. Questo richiede al RUP non solo una comprensione approfondita delle tecnologie digitali e delle piattaforme utilizzate, ma anche competenze e conoscenze specifiche per navigare efficacemente in questo ambiente digitale complesso.
Non più solo un gestore di procedimenti, il RUP moderno deve anche assumere il ruolo di gestore di progetti, o Project Manager, con una forte enfasi sulla gestione informativa digitale. Questo significa che il RUP deve essere in grado di navigare con competenza attraverso le sfide e le opportunità presentate dalla digitalizzazione, garantendo che le tecnologie digitali siano implementate e utilizzate in modo efficace per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei progetti di costruzione.
La figura del RUP, quindi, si trova a dover bilanciare le sue tradizionali competenze in ingegneria e gestione del progetto con una solida comprensione delle tecnologie digitali e delle strategie di gestione dell’informazione. Questo include la capacità di collaborare con vari stakeholder, come BIM Coordinators e CDE Managers, e di assicurare che le politiche e le pratiche di gestione dell’informazione siano allineate con gli obiettivi globali del progetto e dell’organizzazione.
La digitalizzazione, in questo contesto, non si limita solo all’adozione di nuove tecnologie, ma si estende anche alla gestione informativa digitale, che comprende l’approvvigionamento digitale, l’e-Procurement e la Gestione Informativa Digitale.
Approvvigionamento digitale e e-Procurement e gestione informativa digitale (GID)
L’approvvigionamento digitale e l’e-Procurement rappresentano due aspetti fondamentali della digitalizzazione nel ciclo di vita del contratto pubblico, influenzando direttamente le modalità con cui le amministrazioni pubbliche e le entità private interagiscono, negoziano e stipulano contratti. L’approvvigionamento digitale si riferisce all’utilizzo di soluzioni digitali per facilitare l’acquisto di beni, servizi e lavori, mentre l’e-Procurement riguarda l’uso di tecnologie elettroniche per semplificare le procedure di acquisto e rendere i processi di approvvigionamento più efficienti e trasparenti.
Nel contesto del RUP, l’approvvigionamento digitale e l’e-Procurement implicano l’adozione di piattaforme elettroniche che permettono di gestire tutte le fasi del processo di acquisto, dalla pubblicazione degli appalti alla presentazione delle offerte, dalla valutazione delle proposte alla gestione dei contratti. Questo non solo accelera i tempi di esecuzione e riduce i costi, ma anche garantisce una maggiore trasparenza e tracciabilità delle operazioni.
La Gestione Informativa Digitale (GID) è un concetto chiave nel contesto della digitalizzazione dei contratti pubblici, e si riferisce alla capacità di gestire, organizzare e utilizzare le informazioni in modo efficace attraverso l’uso di tecnologie digitali. Nel caso del RUP, la GID si traduce nella necessità di gestire una mole sempre crescente di dati e informazioni che fluiscono durante tutte le fasi del progetto, dal concepimento alla realizzazione, alla manutenzione dell’opera.
La GID implica l’adozione di strumenti e metodologie che permettono di raccogliere, archiviare, elaborare e condividere dati e informazioni in modo strutturato e organizzato, garantendo al contempo la sicurezza e la conformità dei dati. Questo può includere l’uso del Building Information Modeling (BIM) per la gestione delle informazioni relative alla progettazione, costruzione e gestione degli edifici, così come l’adozione di piattaforme digitali per la condivisione e la collaborazione dei dati tra i vari stakeholder del progetto.
Il RUP, in questo scenario, deve assicurare che le informazioni siano gestite in modo tale da supportare efficacemente la presa di decisioni, facilitare la collaborazione tra le parti interessate e garantire che i dati siano accurati, affidabili e accessibili durante tutto il ciclo di vita del progetto. Inoltre, deve garantire che le pratiche di GID siano in linea con le normative vigenti, come quelle stabilite dal D. Lgs. 36/2023, e che le tecnologie e le piattaforme utilizzate siano sicure e rispettino gli standard di settore.
Le competenze richieste al RUP con l’avvento della digitalizzazione del nuovo codice appalti
Con la digitalizzazione richiesta dal nuovo codice appalti il RUP ha il compito di:
- garantire la continuità dei flussi informativi;
- estendere le proprie competenze nel Project Management per assicurare che i progetti siano gestiti in modo integrato e allineato con gli obiettivi strategici dell’ente;
- coordinare e collaborare efficacemente con diverse figure professionali per assicurare una gestione efficace delle informazioni;
- garantire che il progetto venga eseguito in conformità con gli standard e le best practice del settore, come quelle delineate nella norma UNI 11337-7.
Dunque, è indispensabile che il RUP sviluppi nuove competenze. Analizziamole nel dettaglio.

Digitalizzazione nuovo codice appalti: le competenze richieste al RUP
Integrazione di saperi economico-finanziari, giuridico-amministrativi e tecnico-gestionali
La figura del RUP, nel panorama contemporaneo della gestione dei contratti pubblici, si trova a dover orchestrare una sinfonia di flussi informativi che attraversano diverse discipline e competenze. L’integrazione di saperi economico-finanziari, giuridico-amministrativi e tecnico-gestionali diventa essenziale per assicurare che il progetto si sviluppi in maniera fluida e conforme alle normative vigenti.
Il RUP, quindi, deve possedere una visione olistica e multidisciplinare, capace di connettere i punti tra le diverse aree di conoscenza e garantire che le informazioni fluiscono in modo coerente e tempestivo tra le varie fasi del progetto. Ad esempio, le decisioni tecniche devono essere allineate con le restrizioni di budget, mentre le scelte economico-finanziarie devono essere conformi al quadro giuridico e amministrativo che regola il contratto pubblico. La capacità del RUP di integrare questi diversi ambiti di sapere assicura non solo la legalità e la fattibilità del progetto, ma anche la sua efficienza ed efficacia operativa.
Estensione del Project Management
L’evoluzione del ruolo del RUP si riflette anche nell’estensione delle sue competenze nel campo del Project Management, abbracciando concetti quali il Programme Management e il Portfolio Management. In questo contesto, il RUP non si occupa solo della gestione di un singolo progetto, ma anche della coordinazione e dell’ottimizzazione di un insieme di progetti (Programme Management) o dell’intero portafoglio di progetti dell’ente (Portfolio Management).
Il RUP, quindi, deve essere in grado di gestire le complessità e le sfide che emergono quando si coordinano più progetti contemporaneamente, assicurando che ciascuno di essi sia allineato con gli obiettivi strategici dell’ente e che le risorse siano allocate in modo ottimale tra i diversi progetti. Questo richiede una profonda comprensione delle metodologie di Project Management, nonché la capacità di applicare principi e pratiche di gestione del progetto a livello macroscopico, considerando l’intero portafoglio di progetti e assicurando che essi siano allineati con la strategia complessiva dell’ente.
Interazione con BIM Coordinator, BIM Manager e CDE Manager
Nel contesto della digitalizzazione dei processi costruttivi e gestionali, il RUP deve riuscire ad interagire e a coordinare efficacemente diverse figure professionali, tra cui il BIM Coordinator, il BIM Manager e il CDE Manager, ciascuna delle quali svolge un ruolo cruciale nella gestione informativa digitale del progetto.
Il BIM Coordinator è responsabile della gestione e dell’ottimizzazione dei modelli informativi e assicura che le informazioni siano coerenti e conformi agli standard del progetto. Il BIM Manager, d’altra parte, si occupa della gestione strategica dell’implementazione BIM e assicura che le tecnologie e i processi BIM siano implementati e utilizzati in modo efficace. Infine, il CDE Manager gestisce l’Ambiente Comune di Dati (Common Data Environment – CDE) e assicura che i dati del progetto siano accurati, accessibili e sicuri.
Il RUP, quindi, deve essere in grado di coordinare queste figure professionali, assicurando che le informazioni fluiscono efficacemente tra di loro e che le decisioni siano prese in modo informato e tempestivo. Ciò implica una comprensione approfondita delle responsabilità e delle competenze di ciascuna di queste figure, nonché la capacità di facilitare la collaborazione e la comunicazione tra di loro.
Conoscenze in Project Management secondo la norma UNI 11337-7
La norma UNI 11337-7 fornisce linee guida e standard per la gestione informativa digitale nei progetti di costruzione, con un focus particolare sulle competenze e le conoscenze richieste per le figure professionali coinvolte nel processo BIM. Per il RUP, avere conoscenze in Project Management secondo questa norma significa essere in grado di applicare principi e pratiche di gestione del progetto che siano conformi agli standard BIM e che facilitino l’implementazione efficace delle tecnologie e dei processi BIM nel progetto.
Questo include la capacità di definire chiaramente ruoli e responsabilità, stabilire e mantenere processi di comunicazione efficaci, gestire e mitigare i rischi e assicurare che il progetto sia eseguito in modo conforme agli standard BIM e agli obiettivi dell’ente. Inoltre, il RUP deve essere in grado di utilizzare gli strumenti e le tecnologie BIM in modo efficace, assicurando che le informazioni siano gestite e condivise in modo da facilitare la collaborazione tra tutte le parti interessate.
La figura del RUP e le altre figure satellite
Il RUP, nella sua nuova funzione, non solo coordina e supervisiona le diverse fasi del progetto, ma funge anche da punto di riferimento per le altre figure coinvolte nell’appalto. La sua capacità di interagire efficacemente con il D.L., il DE e il progettista è fondamentale per il successo degli appalti pubblici, garantendo che le opere siano realizzate in modo efficiente, trasparente e conforme agli obiettivi stabiliti. La complessità del suo ruolo richiede una preparazione adeguata e una continua formazione per affrontare le sfide del settore.
RUP e DEC nuovo codice appalti
RUP e DEC, responsabile unico del progetto e direttore dell’esecuzione, sono due figure importanti secondo il codice dei contratti pubblici. Vengono nominati in fasi diverse dell’appalto e ricoprono ruoli differenti. In alcuni casi possono anche coincidere. Il RUP gestisce tutto il ciclo dell’appalto, dalla pianificazione alla realizzazione, assicurandosi che le procedure siano corrette e efficienti. Durante l’esecuzione, il RUP coordina e supervisiona, gestendo modifiche e certificazioni. Il DEC, invece, si concentra solo sulla fase di esecuzione del contratto, controllando che le prestazioni siano conformi ai requisiti. Si occupa della gestione tecnica e contabile del progetto e riporta al RUP, che può avvalersi del DEC quando necessario. In sintesi, mentre il RUP ha un ruolo più ampio e integrato, il DEC si specializza nel garantire che l’esecuzione del contratto rispetti gli standard previsti.
RUP e progettista nuovo codice appalti
Il RUP deve supervisionare e coordinare le attività del progettista, assicurandosi che il progetto rispetti le norme e gli obiettivi di qualità e sicurezza. Questo implica una comunicazione costante tra le due figure, affinché il progettista possa ricevere indicazioni chiare e tempestive. Il RUP ha la facoltà di delegare specifici compiti operativi a responsabili di procedimento per ciascuna fase, inclusa la progettazione. Tuttavia, la responsabilità finale rimane sempre in capo al RUP, che deve garantire l’integrità del progetto e il rispetto delle normative vigenti. Il RUP può avvalersi di una struttura di supporto e di esperti, inclusi tecnici specializzati nel settore dell’ingegneria e architettura. Questo è particolarmente rilevante per garantire che il progettista disponga delle risorse e delle informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro in modo efficace.
RUP e direttore lavori nuovo codice appalti
La relazione tra RUP e D.L. è caratterizzata da una comunicazione costante e tempestiva, specialmente durante la fase di esecuzione del contratto. Il D.L. funge da intermediario tra il RUP e l’impresa esecutrice, assicurando che le disposizioni impartite dal RUP siano seguite e implementate correttamente. Il D.L. opera in autonomia nell’esecuzione dei contratti, coordinando l’ufficio di direzione dei lavori e rispettando le disposizioni impartite dal RUP. È responsabile di attività come l’accettazione dei materiali, l’emissione di ordini di servizio, la verifica della corretta esecuzione dei lavori e la compilazione di documenti contabili per monitorare la spesa. Il RUP ha la responsabilità della direzione generale dell’appalto e può impartire istruzioni al D.L. per garantire la regolarità dei lavori. È anche il destinatario delle comunicazioni formali riguardanti l’avanzamento e le problematiche riscontrate.
Formazione specifica del RUP
La figura del responsabile unico del progetto richiede un’adeguata e specifica competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management, soprattutto per quanto riguarda procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi. A specificarlo è l’art. 4 comma 4 dell’allegato I.2 D.Lgs. 36/2023.
FAQ ANAC aggiornate al 13 febbraio 2026
Il consorzio tenuto all’applicazione del codice dei contratti che non disponga di proprio personale oppure non abbia personale con i requisiti e le competenze professionali richieste dalla legge per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile Unico di Progetto, di Direttore dell’esecuzione del contratto e di Direttore dei lavori, può individuare tali figure fra i consorziati che lo costituiscono?
Il consorzio tenuto all’applicazione del codice dei contratti pubblici che non disponga di proprio personale o non abbia nel proprio organico dipendenti in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richiesti dalla legge per lo svolgimento degli incarichi di Responsabile Unico di Progetto, di Direttore dell’esecuzione del contratto e di Direttore dei lavori, potrà individuare le diverse figure innanzi citate, tra il personale degli enti consorziati, attraverso la stipula di accordi con gli stessi, purché il personale impiegato sia in possesso delle specifiche competenze e professionalità richieste dalla natura dell’incarico. Il conferimento dell’incarico al personale degli enti consorziati dovrà, comunque, avvenire nel rispetto di quanto previsto nello statuto, – quale atto organizzativo del consorzio medesimo – e nella Convenzione che regola il rapporto tra gli enti consorziati.
Il consorzio tenuto all’applicazione del codice dei contratti che non disponga di proprio personale può individuare il Responsabile per l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) fra i consorziati che lo costituiscono?
Il consorzio tenuto all’applicazione del codice dei contratti pubblici che non disponga di proprio personale può individuare il Responsabile per l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (art. 33-ter del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) tra il personale degli enti consorziati, attraverso la stipula di accordi con gli stessi.
Il conferimento dell’incarico al personale degli enti consorziati dovrà, comunque, avvenire nel rispetto di quanto previsto nello statuto – quale atto organizzativo del consorzio medesimo – e nella Convenzione che regola il rapporto tra gli enti consorziati.
In base alle disposizioni dell’art. 15 e dell’Allegato I.2 del d.lgs. 36/2023, in ordine alla nomina del Responsabile unico di progetto e dei Responsabili di fase, ferma la necessità di rispettare i requisiti di professionalità richiesti dal Codice, tali ruoli devono essere assegnati a specifiche tipologie di professionalità?
Il d.lgs. 36/2023 rimette alla discrezionalità delle singole amministrazioni aggiudicatrici l’individuazione del modello organizzativo ritenuto più idoneo ai fini dell’individuazione del Rup ed eventualmente dei Responsabili di fase, sulla base dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti dall’art. 15 e dall’Allegato I.2 del Codice. Il modello organizzativo prescelto dalla singola stazione appaltante, ai fini della nomina del Rup, dovrebbe tenere conto della preferenza riconosciuta dall’art. 15 del Codice, per l’individuazione di tale figura nell’ambito dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa; in secondo luogo, il modello organizzativo prescelto dovrebbe garantire l’individuazione di un Rup in possesso di adeguati requisiti (come indicati nell’art. 15 e nell’allegato I.2) e competenze professionali, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, fermo restando quanto previsto all’art. 2, comma 3 del medesimo Allegato.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/nuovo-codice-appalti-il-rup-cambia-nome/



L’articolo è ben scritto, puntuale e dettagliato, molto incentrato sui LL.PP. ma utile anche per i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi