Lavori pubblici

Dal 1° luglio efficaci i bandi MePA adeguati al nuovo Codice appalti

Bandi MePA adeguati al nuovo Codice appalti: gli operatori economici abilitati sono tenuti alla modifica delle dichiarazioni rese, senza procedere ad una nuova abilitazione. Ecco come fare

In base alle disposizioni del nuovo Codice appalti (dlgs n. 36/2023), a partire dal 1° luglio 2023 sono in vigore le nuove regole per la pubblicazione di bandi e avvisi pubblici. Novità e cambiamenti anche per quanto riguarda i processi di acquisto elettronici utilizzati dalla Pubblica Amministrazione: il MePA, Mercato elettronico Pubblica Amministrazione, e il SDAPA, il Sistema Dinamico di Acquisizione della PA, al fine di sburocratizzare le pratiche e velocizzare le procedure.

Con un comunicato del 3 luglio 2023 il Consip fornisce alcuni chiarimenti in merito alle novità previste con la piena operatività del nuovo Codice: dal 1° luglio sono efficaci i nuovi bandi MePA e, entro tale data, bisogna aver modificato le dichiarazioni per poter operare sul MePA in assoluta continuità. Per essere sempre aggiornato nella redazione di capitolati speciali d’appalto, capitolato generale, schemi di contratto, relazioni tecniche e modulistica, ti suggerisco il software aggiornato al nuovo Codice appalti, semplice da usare e con input guidato.

Comunicato Consip: è necessaria la modifica delle dichiarazioni rese

Con il comunicato in esame il Consip rende noto che dal 1° luglio sono efficaci i nuovi bandi MePA (disponibili dal 5 giugno) e si rendono, quindi, necessarie le attività di adeguamento dei mercati telematici alle nuove disposizioni normative. Ai sensi del dlgs n. 36/2023, per continuare a vendere sul mercato elettronico è necessario integrare le dichiarazioni rilasciate in fase di abilitazione ai mercati telematici.

In particolare, tutti gli operatori economici abilitati che non hanno provveduto alla modifica delle dichiarazioni rese, per poter continuare ad operare in continuità, sono ora tenuti a farlo attraverso un’apposita funzionalità del sistema, senza dover procedere a una nuova abilitazione.

Gli operatori economici che non hanno ancora modificato le dichiarazioni rese (o che non si sono abilitati ai nuovi bandi, nel caso in cui non siano già abilitati) non possono partecipare a negoziazioni e/o ricevere ordini diretti fino al completamento della modifica.

Come fare la modifica delle dichiarazioni?

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è disponibile la procedura per la modifica delle dichiarazioni commerciali e quelle legate all’impresa. Il sistema permetterà di modificare le dichiarazioni rese precedentemente senza dover procedere ad una nuova abilitazione.

Per i bandi/categorie è necessario aggiornare le dichiarazioni commerciali per ogni categoria a cui sei abilitato inserendo:

  • il “fatturato globale” dell’impresa relativo a tutte le tue attività che sarà automaticamente valido per tutte le categorie oggetto di modifica;
  • il “fatturato dei contratti analoghi” relativo alla specifica categoria.

Questo il percorso:

Accedi al cruscotto e segui il percorso Gestione abilitazioni > profilo > Impresa > Categorie > Gestisci categorie.

Relativamente al Bando Lavori, poiché sono già presenti le classificazioni SOA con le relative fasce di importo, non è necessario procedere alla modifica delle dichiarazioni commerciali ma solo delle dichiarazioni legate all’impresa.

Per la modifica delle dichiarazioni legate all’impresa la procedura da seguire è:

Accedi al cruscotto e segui il percorso Gestione abilitazioni > profilo > Impresa > Modifica impresa > Dichiarazioni

Il Consip ricorda, infine che:

  • per 30 giorni solari successivi al 3 luglio (più eventuali 15 di proroga) non potranno essere indetti nuovi Appalti specifici;
  • possono ancora essere portate a termine le negoziazioni avviate prima del 30 giugno.

MePA: cos’è, come funziona

Il Mercato elettronico MePA di Consip è la piattaforma digitale dove le PA possono comprare in rete: è il luogo virtuale dove si incontrano la domanda delle PA e le offerte delle imprese.

L’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici.

Il MePA è, quindi, uno strumento digitale attraverso il quale le PA possono acquistare beni e servizi offerti da fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia comunitaria; gli operatori che svolgono servizi e forniture, se vogliono ottenere commesse pubbliche entro le soglie di rilevanza comunitaria, devono necessariamente iscriversi ad una delle piattaforme e lì offrire le proprie prestazioni.

Il MePA, gestito da Consip, fornisce agli operatori economici la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilità, su una piattaforma digitale alla quale è possibile accreditarsi attraverso un procedimento di abilitazione fondato su dati autocertificati dalla stessa impresa richiedente l’abilitazione.

La piattaforma offre vantaggi sia alle PA che alle imprese, quali:

  • digitalizzazione dei processi di procurement pubblico,
  • riduzione dei tempi di gara e anche dei costi commerciali.

Di seguito le 3 fasi previste per lo svolgimento della procedura di vendita/acquisto sul MePA:

  1. il Consip pubblica i bandi del Mercato elettronico;
  2. i fornitori si abilitino secondo i requisiti e pubblicano le loro offerte inerenti gli appalti;
  3. la PA effettua gli ordini di acquisto (se nel Catalogo è presente qualche offerta interessante per soddisfare le proprie necessità), altrimenti può richiedere offerte per negoziare con uno o più fornitori.

MePA e nuovo codice appalti: è necessario aggiornare i dati inserendo le nuove dichiarazioni

Manca ormai poco al 1° luglio 2023, data in cui diventerà efficace il nuovo Codice Appalti e con esso le novità inerenti al portale degli acquisti in rete della PA, il MePA.

A tal riguardo ricordiamo che il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli:

  • il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
  • il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della Pubblica Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

In definitiva, le procedure che si svolgono all’interno del mercato elettronico devono rispettare la disciplina generale dettata in materia di appalti: solo gli operatori economici che avranno modificato le proprie dichiarazioni potranno continuare a vendere sul mercato elettronico. Peraltro, sarà necessario aggiornare le dichiarazioni commerciali per ogni categoria a cui l’operatore economico è abilitato:

  • il “fatturato globale” dell’impresa;
  • il “fatturato dei contratti analoghi” relativo alla specifica categoria.

In base alla nuova procedura, è prevista la necessità di dichiarare i requisiti generali di partecipazione alle gare secondo quanto stabilito dal dlgs 36/2023 che prevede, tra l’altro:

  • la rilevanza della nuova figura dell’ “amministratore di fatto”, ovvero di un soggetto che seppure non incaricato formalmente, svolge una significativa e continua attività gestoria;
  • la rilevanza del socio unico e non più dei soci di maggioranza;
  • la rilevanza degli amministratori del socio unico persona giuridica;
  • l’irrilevanza dei soggetti precedentemente cessati dalla carica;
  • alcune fattispecie tipiche e predeterminate di illecito professionale.

Per non incorrere nella sospensione della propria abilitazione, gli operatori dovranno quindi necessariamente aggiornare le loro domande entro 30 giugno 2023.

MePA: le nuove date con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti

Di seguito le tempistiche di adeguamento:

  • 5 giugno è stata introdotta un’apposita funzionalità del sistema che consente agli operatori economici già abilitati di modificare le dichiarazioni già rese, integrandole con i nuovi obblighi previsti dal dlgs 36/2023. A partire da tale data, inoltre, se un operatore economico vorrà abilitarsi ex novo al MePA potrà utilizzare unicamente tale procedura;
  • 5 giugno pubblicazione dei nuovi bandi MePA aggiornati al nuovo Codice degli Appalti per consentire agli operatori economici di continuare a operare sul Mercato elettronico in continuità;
  • 1° luglio efficaci i nuovi bandi pubblicati il 5 giugno e solo gli operatori economici che avranno modificato le proprie dichiarazioni potranno continuare a vendere sul mercato elettronico; per chi non è ancora abilitato lo dovrà fare seguendo la procedura che integrerà anche le nuove disposizioni normative;
  • 30 giugno 2023 stop dell’invio delle negoziazioni o inviti sugli attuali bandi dei mercati telematici per le stazioni appaltanti.

È finito, quindi, il periodo transitorio (dal 5 giugno al 30 giugno 2023) durante il quale gli operatori economici dovevano necessariamente attivarsi per modificare le dichiarazioni già rese, al fine di poter continuare a vendere sul MePA.

SDAPA, sistema dinamico di acquisizione della PA: dal 3 luglio sono disponibili i nuovi bandi

Sempre con comunicato del 3 luglio, il Consip informa che, relativamente al Sistema dinamico di acquisizione dal 3 luglio sono disponibili i nuovi bandi; pertanto, per poter operare in continuità, gli operatori economici devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative.

Il Sistema Dinamico di Acquisizione della PA (SDAPA) gestito da Consip, al contrario del mercato elettronico, non è uno strumento obbligatorio; è utilizzabile in via facoltativa dalle Pubbliche Amministrazioni per gli acquisiti di uso corrente (come attualmente previsto all’art. 55 del dlgs 50/2016).

A partire dal 1° gennaio 2024 i SDAPA saranno disciplinati dall’art. 32 del nuovo Codice che conferma la possibilità di applicare anche in questo ambito gli accordi quadro; tuttavia, anche le dichiarazioni del sistema dinamico dovranno essere adeguate al nuovo Codice Appalti già dal 1° luglio 2023.

Per lo SDAPA il Consip non ha stabilito un meccanismo di adeguamento in continuità, ma ha previsto che:

  • gli operatori economici potranno abilitarsi fino al 27 giugno;
  • le Pubbliche Amministrazioni potranno predisporre appalti specifici fino al 30 giugno;
  • il 3 luglio 2023 verranno pubblicati i nuovi bandi;
  • dal 3 luglio 2023, per almeno 30 giorni, ci sarà uno stop delle negoziazioni.

Gli operatori economici devono quindi tener conto anche di queste scadenze e programmare le loro attività in considerazione delle stesse.

SDAPA: ecco come adeguarsi

Per adeguarsi alle nuove disposizioni normative, gli operatori economici devono seguire le seguenti indicazioni:

  • se sono già abilitati sul Sistema dinamico, possono modificare le dichiarazioni rese attraverso un’apposita funzionalità del sistema, senza dover procedere a una nuova abilitazione;
  • se non sono ancora abilitati possono abilitarsi direttamente ai nuovi bandi seguendo la procedura che integra anche le nuove disposizioni normative.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la guida dedicata per maggiori informazioni.

Ricordiamo, infine, che con l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti diventerà obbligatorio appaltare in BIM! Per le opere di nuova costruzione e gli interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, l’obbligatorietà del BIM è così fissata:

  • 1° gennaio 2023 per gare di importo uguale o superiore a 5,35 milioni di euro;
  • 1° gennaio 2025 per gare di importo uguale o superiore a 1 milione di euro.

Non farti trovare impreparato, richiedi l’ebook per assolvere al meglio agli obblighi del nuovo Codice.

 

 

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