Bandi MePA adeguati al nuovo Codice appalti: gli operatori economici abilitati sono tenuti alla modifica delle dichiarazioni rese, senza procedere ad una nuova abilitazione. Ecco come fare
In base alle disposizioni del nuovo Codice appalti (dlgs n. 36/2023), a partire dal 1° luglio 2023 sono in vigore le nuove regole per la pubblicazione di bandi e avvisi pubblici. Novità e cambiamenti anche per quanto riguarda i processi di acquisto elettronici utilizzati dalla Pubblica Amministrazione: il MePA, Mercato elettronico Pubblica Amministrazione, e il SDAPA, il Sistema Dinamico di Acquisizione della PA, al fine di sburocratizzare le pratiche e velocizzare le procedure.
Con un comunicato del 3 luglio 2023 il Consip fornisce alcuni chiarimenti in merito alle novità previste con la piena operatività del nuovo Codice: dal 1° luglio sono efficaci i nuovi bandi MePA e, entro tale data, bisogna aver modificato le dichiarazioni per poter operare sul MePA in assoluta continuità. Per essere sempre aggiornato nella redazione di capitolati speciali d’appalto, capitolato generale, schemi di contratto, relazioni tecniche e modulistica, ti suggerisco il software aggiornato al nuovo Codice appalti, semplice da usare e con input guidato.
Con il comunicato in esame il Consip rende noto che dal 1° luglio sono efficaci i nuovi bandi MePA (disponibili dal 5 giugno) e si rendono, quindi, necessarie le attività di adeguamento dei mercati telematici alle nuove disposizioni normative. Ai sensi del dlgs n. 36/2023, per continuare a vendere sul mercato elettronico è necessario integrare le dichiarazioni rilasciate in fase di abilitazione ai mercati telematici.
In particolare, tutti gli operatori economici abilitati che non hanno provveduto alla modifica delle dichiarazioni rese, per poter continuare ad operare in continuità, sono ora tenuti a farlo attraverso un’apposita funzionalità del sistema, senza dover procedere a una nuova abilitazione.
Gli operatori economici che non hanno ancora modificato le dichiarazioni rese (o che non si sono abilitati ai nuovi bandi, nel caso in cui non siano già abilitati) non possono partecipare a negoziazioni e/o ricevere ordini diretti fino al completamento della modifica.
Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è disponibile la procedura per la modifica delle dichiarazioni commerciali e quelle legate all’impresa. Il sistema permetterà di modificare le dichiarazioni rese precedentemente senza dover procedere ad una nuova abilitazione.
Per i bandi/categorie è necessario aggiornare le dichiarazioni commerciali per ogni categoria a cui sei abilitato inserendo:
Questo il percorso:
Accedi al cruscotto e segui il percorso Gestione abilitazioni > profilo > Impresa > Categorie > Gestisci categorie.
Relativamente al Bando Lavori, poiché sono già presenti le classificazioni SOA con le relative fasce di importo, non è necessario procedere alla modifica delle dichiarazioni commerciali ma solo delle dichiarazioni legate all’impresa.
Per la modifica delle dichiarazioni legate all’impresa la procedura da seguire è:
Accedi al cruscotto e segui il percorso Gestione abilitazioni > profilo > Impresa > Modifica impresa > Dichiarazioni
Il Consip ricorda, infine che:
Il Mercato elettronico MePA di Consip è la piattaforma digitale dove le PA possono comprare in rete: è il luogo virtuale dove si incontrano la domanda delle PA e le offerte delle imprese.
L’articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, prevede che le Pubbliche Amministrazioni debbano ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici.
Il MePA è, quindi, uno strumento digitale attraverso il quale le PA possono acquistare beni e servizi offerti da fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia comunitaria; gli operatori che svolgono servizi e forniture, se vogliono ottenere commesse pubbliche entro le soglie di rilevanza comunitaria, devono necessariamente iscriversi ad una delle piattaforme e lì offrire le proprie prestazioni.
Il MePA, gestito da Consip, fornisce agli operatori economici la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e di tracciabilità, su una piattaforma digitale alla quale è possibile accreditarsi attraverso un procedimento di abilitazione fondato su dati autocertificati dalla stessa impresa richiedente l’abilitazione.
La piattaforma offre vantaggi sia alle PA che alle imprese, quali:
Di seguito le 3 fasi previste per lo svolgimento della procedura di vendita/acquisto sul MePA:
Manca ormai poco al 1° luglio 2023, data in cui diventerà efficace il nuovo Codice Appalti e con esso le novità inerenti al portale degli acquisti in rete della PA, il MePA.
A tal riguardo ricordiamo che il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli:
In definitiva, le procedure che si svolgono all’interno del mercato elettronico devono rispettare la disciplina generale dettata in materia di appalti: solo gli operatori economici che avranno modificato le proprie dichiarazioni potranno continuare a vendere sul mercato elettronico. Peraltro, sarà necessario aggiornare le dichiarazioni commerciali per ogni categoria a cui l’operatore economico è abilitato:
In base alla nuova procedura, è prevista la necessità di dichiarare i requisiti generali di partecipazione alle gare secondo quanto stabilito dal dlgs 36/2023 che prevede, tra l’altro:
Per non incorrere nella sospensione della propria abilitazione, gli operatori dovranno quindi necessariamente aggiornare le loro domande entro 30 giugno 2023.
Di seguito le tempistiche di adeguamento:
È finito, quindi, il periodo transitorio (dal 5 giugno al 30 giugno 2023) durante il quale gli operatori economici dovevano necessariamente attivarsi per modificare le dichiarazioni già rese, al fine di poter continuare a vendere sul MePA.
Sempre con comunicato del 3 luglio, il Consip informa che, relativamente al Sistema dinamico di acquisizione dal 3 luglio sono disponibili i nuovi bandi; pertanto, per poter operare in continuità, gli operatori economici devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative.
Il Sistema Dinamico di Acquisizione della PA (SDAPA) gestito da Consip, al contrario del mercato elettronico, non è uno strumento obbligatorio; è utilizzabile in via facoltativa dalle Pubbliche Amministrazioni per gli acquisiti di uso corrente (come attualmente previsto all’art. 55 del dlgs 50/2016).
A partire dal 1° gennaio 2024 i SDAPA saranno disciplinati dall’art. 32 del nuovo Codice che conferma la possibilità di applicare anche in questo ambito gli accordi quadro; tuttavia, anche le dichiarazioni del sistema dinamico dovranno essere adeguate al nuovo Codice Appalti già dal 1° luglio 2023.
Per lo SDAPA il Consip non ha stabilito un meccanismo di adeguamento in continuità, ma ha previsto che:
Gli operatori economici devono quindi tener conto anche di queste scadenze e programmare le loro attività in considerazione delle stesse.
Per adeguarsi alle nuove disposizioni normative, gli operatori economici devono seguire le seguenti indicazioni:
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la guida dedicata per maggiori informazioni.
Ricordiamo, infine, che con l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti diventerà obbligatorio appaltare in BIM! Per le opere di nuova costruzione e gli interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, l’obbligatorietà del BIM è così fissata:
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