• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Nuovi requisiti minimi in vigore dal 3 giugno Il corso online per essere subito pronto con APE e Relazione legge 10
Immagine
SCOPRI IL CORSO ›

Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » I livelli di progettazione nel nuovo Codice Appalti

I livelli di progettazione nel nuovo Codice Appalti

I due livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. 36/2023: progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo. Guida alla lettura dell'art. 41

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 24 Aprile 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
La progettazione secondo il Codice Appalti

La disciplina dei livelli di progettazione nel D.Lgs. 36/2023 ruota attorno all’articolo 41, che definisce l’“architettura” del processo progettuale e rinvia all’Allegato I.7 per i contenuti tecnici e operativi.

Specifichiamo subito che con il D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti) si assiste ad una importante modifica per i livelli di progettazione: si passa da 3 a 2, scompare il progetto definitivo.

L’impostazione è volutamente orientata alla semplificazione: non solo meno livelli, ma anche maggiore coerenza tra fabbisogni, prestazioni attese ed elaborati, con un forte legame tra Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), PFTE ed esecutivo.

Su questo impianto è intervenuto il Correttivo (D.Lgs. 209/2024), con modifiche mirate che incidono soprattutto su responsabilità progettuali, manutenzione e gestione informativa digitale.

In questo approfondimento cercheremo di fare chiarezza sulla progettazione secondo il nuovo codice, anche alla luce del Correttivo (D.Lgs. 209/2024).

Sai che dal 1° gennaio 2025 la tua Stazione Appaltante deve dotarsi di un Ambiente di Condivisione Dati per gestire appalti superiori a 2 milioni di Euro? Scopri la soluzione per rispondere in maniera semplice e veloce agli obblighi del nuovo codice appalti!

Indice

  • Quadro normativo: perché l’art. 41 è il perno della progettazione
  • Due livelli di progettazione per i lavori: PFTE e progetto esecutivo
  • Il progetto di fattibilità tecnico-economica: la “cerniera” tra fabbisogno e progetto
  • Il progetto esecutivo: cantierabilità, dettaglio e continuità progettuale
  • Affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione: obbligo di clausola esplicita
  • Allegato I.7: i contenuti della progettazione
  • Verifica della progettazione
  • Livelli di progettazione ed equo compenso
  • FAQ livelli di progettazione

Quadro normativo: perché l’art. 41 è il perno della progettazione

L’articolo 41 del D.Lgs. 36/2023 è il perno dell’intera disciplina della progettazione: fissa l’architettura dei livelli progettuali e rinvia agli allegati per la regolazione dei contenuti tecnici e operativi.

L’art. 41 non elenca semplicemente “cosa produrre”: stabilisce come si struttura la progettazione e con quali effetti procedimentali.

La norma:

  • prevede e disciplina i contenuti dei due livelli progettuali per i lavori (PFTE + esecutivo);
  • attribuisce all’Allegato I.7 natura regolamentare per definire contenuti minimi e requisiti prestazionali: l’allegato dà sostanza alla nuova impostazione, dettaglia requisiti e contenuti minimi e, soprattutto, esplicita come il PFTE individui la soluzione migliore (anche includendo richiami alla gestione informativa digitale e ai requisiti del capitolato informativo), mentre l’esecutivo porta la definizione al livello necessario per funzione, requisiti, qualità e determinazione dei lavori, costi e tempi.
  • collega in modo esplicito la progettazione a obiettivi di risultato, qualità, sostenibilità, tempi e costi;
  • disciplina casi speciali (manutenzioni, varianti urbanistiche, affidamenti disgiunti, gestione informativa digitale).

Il correttivo (D.Lgs. 209/2024) interviene proprio su questo snodo, rafforzando il coordinamento tra livelli, obiettivi e digitalizzazione e chiarendo, nella redazione del DIP in presenza di gestione informativa, il ruolo di supporto specialistico al RUP (coordinatore dei flussi informativi), oltre a rifinire puntualmente alcuni contenuti dell’Allegato I.7 per evitare duplicazioni e disallineamenti.

Usa il nostro tool di consultazione dinamica per leggere e individuare intuitivamente tutte le modifiche apportate all’articolo 41.

Due livelli di progettazione per i lavori: PFTE e progetto esecutivo

Nel D.Lgs. 36/2023 viene abbandonata la tripartizione “preliminare–definitivo–esecutivo” della vecchia normativa (D.Lgs. 50/2016) a favore di un percorso più essenziale: per i lavori si passa a due soli livelli, scelta che mira a velocizzare la fase di approvazione, limitando sovrapposizioni documentali e passaggi ridondanti, senza comprimere qualità e affidabilità delle decisioni.

Nello specifico i livelli di progettazione sono:

  • progetto di fattibilità tecnico-economica;
  • progetto esecutivo.

La stazione appaltante governa requisiti ed elaborati in funzione di tipologia e dimensione dell’intervento, individuando quanto serve per rendere ciascuna fase adeguata allo scopo: non è una libertà “discrezionale”, ma una responsabilità tecnica e amministrativa che deve produrre tracciabilità e verificabilità. La PA indica alcuni parametri da rispettare in ogni fase della progettazione:

  • caratteristiche;
  • requisiti;
  • elaborati progettuali.

Il nuovo codice ripristina, inoltre, l’appalto integrato (vietato nella vecchia normativa).

Unico livello di progettazione per servizi e forniture

Il comma 12 dell’art. 41 chiarisce che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti.  I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da:

  • una relazione generale illustrativa;
  • un capitolato tecnico;
  • un documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.

Parere n. 4155/2026: a chi spetta l’approvazione della progettazione di servizi e forniture?

Il parere MIT n. 4155/2026 chiarisce che la progettazione di servizi e forniture è un atto gestionale di competenza esclusiva del dirigente, senza intervento della Giunta. L’approvazione del progetto deve essere sempre formalizzata con atto dirigenziale, indipendentemente dall’importo e dalla soglia di gara. Non rileva quindi alcuna distinzione tra sopra e sotto soglia: l’obbligo di approvazione è generale e non derogabile. Tale atto definisce oggetto, contenuti e spesa dell’affidamento, costituendo presupposto essenziale per la successiva procedura. Leggi l’approfondimento.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica: la “cerniera” tra fabbisogno e progetto

Il progetto di fattibilità tecnico-economica ha la finalità di individuare la soluzione migliore in correlazione alle esigenze da soddisfare, che debba garantire un buon rapporto qualità-prezzo e di costi-benefici. Il progetto tiene conto delle linee guida adottate con provvedimento del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Risponde ad alcune caratteristiche:

  • include i richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
  • sviluppa le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all’art.41 comma 1;
  • individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
  • consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
  • contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte.

Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all’articolo 19 del D.P.R. 327/2001 il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

Il sistema si regge su un presupposto: la qualità dell’input. Per questo l’Allegato I.7 definisce i contenuti minimi del:

  • quadro delle necessità (obiettivi, esigenze, vincoli, priorità);
  • documento di indirizzo della progettazione (DIP) con indirizzi tecnici, prestazionali, procedurali e – quando previsto – informativi.

In termini operativi, DIP e quadro esigenziale diventano la “base di coerenza” su cui misurare PFTE ed esecutivo: se un requisito non è nel DIP, va motivato perché entra nel progetto; se è nel DIP e manca nel progetto, la lacuna è oggettivamente contestabile.

Quando la stazione appaltante richiede l’uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, il DIP deve includere anche il Capitolato Informativo: è qui che si fissano requisiti, regole di scambio/validazione che poi devono risultare coerenti sia nel PFTE che nel progetto esecutivo.

Iter semplificato per i contratti di manutenzione

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che l’esecutivo includa tutti gli elementi previsti dal livello omesso. Con alcune integrazioni all’art. 41 e all’allegato I.7, il Correttivo 2025 al Codice Appalti apporta rilevanti semplificazioni, in termini di elaborati progettuali e livelli di progettazione, alla disciplina dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il comma 5 dell’art. 41 (non modificato) stabilisce che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Con l’aggiunta del comma 5-bis si prevede ora che, in alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all’articolo 6, comma 8-bis dell’allegato I.7.

Inoltre, l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Il nuovo comma 8-bis dell’allegato I.7 prevede che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

  1. relazione generale;
  2. computo metrico estimativo dell’opera;
  3. elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
  4. piano di sicurezza e di coordinamento.

Per quanto riguarda l’utilizzo del BIM, il PFTE deve recepire i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo alla progettazione.

Per approfondire:

  • Progetto fattibilità tecnico economica: elaborati e contenuti
  • Il documento di indirizzo alla progettazione nel nuovo codice appalti

Il progetto esecutivo: cantierabilità, dettaglio e continuità progettuale

Il progetto esecutivo, secondo e anche ultimo livello di progettazione, è sempre coerente al progetto d fattibilità tecnico-economica. Rispetta determinate caratteristiche, quali:

  • sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
  • è corredato dal piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
  • se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
  • di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.

Nel caso di affidamento esterno, sia del progetto di fattibilità tecnico economica che di quello esecutivo, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato dalla determinazione delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il dettaglio dei contenuti dei 2 livelli di progettazione è contenuto nell’allegato I.7.

La redazione di un progetto, sia esso di fattibilità tecnico economica o esecutivo è un’attività fondamentale, soprattutto in questa fase dove le PA sono impegnate con i fondi PNRR, alle prese con le scadenze pressanti e gli adempimenti puntuali. Ti informo che esiste già una soluzione per il fascicolo digitale del lavoro pubblico, che consente alle PA e ai loro collaboratori di organizzare efficacemente i progetti e i lavori in modalità snella e produttiva.

BIM Codice Appalti

Dal 1° gennaio 2025 le Opere Pubbliche di importo superiore a 2 milioni di euro dovranno essere appaltate in modalità BIM. Il tuo Ente é pronto?

SCOPRI DI PIÙ

Affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione: obbligo di clausola esplicita

Il D.Lgs. 209/2024 ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 36/2023, in particolare sul tema della progettazione esterna. Tra le innovazioni principali, spicca l’inserimento del comma 8-bis nell’art. 41, che stabilisce l’obbligo di inserire nei contratti di progettazione una clausola esplicita per regolamentare le conseguenze di eventuali errori o omissioni progettuali riscontrati nella fase esecutiva, nei contratti stipulati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per l’affidamento esterno della progettazione. Tali errori o omissioni devono essere tali da compromettere la realizzazione dell’opera o il suo utilizzo futuro. Inoltre, è specificato che qualsiasi accordo che miri a escludere o limitare la responsabilità del progettista per questi errori e/o omissioni è considerato nullo.

Il RUP ha il compito di verificare la corretta applicazione della clausola nei contratti, garantendo che sia rispettato l’obbligo di reintegrazione specifica per eventuali difformità progettuali. L’obiettivo è quello di evitare contenziosi costosi e promuovere soluzioni preventive che garantiscano la realizzazione dell’opera nei tempi e nei costi previsti.

La norma ben si coordina con l’art. 120 del Codice, che disciplina le varianti in corso d’opera, prevedendo un confronto tra progettista e appaltatore per individuare soluzioni compatibili con il principio del risultato.

Viene introdotto il concetto di “costo medio” dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, in riferimento ai contratti di lavori. Esso è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente.

Parere MIT 3184/2025: quali soggetti possono partecipare all’affidamento esterno?

Il MIT fornisce importanti delucidazioni sui criteri di partecipazione per l’affidamento dei servizi di verifica della progettazione.

Quali soggetti possono partecipare all’affidamento esterno? Un aspetto importante riguarda la possibilità di affidare esternamente il servizio di verifica della progettazione e l’eventuale discrezionalità della stazione appaltante nel richiedere requisiti economico-finanziari.

Le risposte a questi quesiti si trovano nella Sezione IV dell’Allegato I.7 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale definisce i parametri per la verifica della progettazione. Il MIT, nel parere n. 3184 del 27 febbraio 2025, ha chiarito le modalità di affidamento per lavori inferiori a 20 milioni di euro e fino alla soglia comunitaria prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti.

Chiarimento ANAC: è possibile l’affidamento congiunto del Docfap con i successivi livelli progettuali?

ANAC chiarisce che i compensi dei progettisti non possono essere subordinati all’ottenimento di finanziamenti esterni, poiché sono parte integrante dell’appalto e devono essere garantiti. L’Autorità ribadisce inoltre che il Docfap deve essere affidato e redatto separatamente rispetto agli altri livelli di progettazione, seguendo la sequenza procedurale prevista dal D.Lgs. 36/2023. Non è quindi ammesso un affidamento unico che comprenda Docfap e progettazione successiva, per evitare scelte progettuali predefinite e carenze valutative. Il chiarimento mira a correggere prassi diffuse e a rafforzare la qualità della fase preliminare delle decisioni pubbliche. Leggi l’approfondimento.

Allegato I.7: i contenuti della progettazione

L’allegato I.7 del Codice appalti esplicita i contenuti della progettazione nei suoi 2 diversi livelli, nonché la verifica della progettazione medesima, dando attuazione agli articoli da 41 a 44 del codice stesso. Si tratta di un allegato fortemente innovativo rispetto alla disciplina precedente: basti pensare, ad esempio all’articolo 23, comma 13 del codice in cui sono stati definiti i tempi e le modalità della progressiva, obbligatoria introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (c.d. “appalti BIM”).

Per quanto riguarda la verifica e la validazione del progetto, le norme dell’allegato recepiscono altre novità introdotte dal nuovo codice, con la tendenziale devoluzione di tali attività alla stessa stazione appaltante, per tramite del RUP o delle proprie strutture tecniche e amministrative e la perimetrazione a casi tipizzati della esternalizzazione di tali prestazioni tecniche.

L’articolo 78 del correttivo ha apportato modifiche all’allegato I.7 riguardanti l’utilizzo del BIM. Tra queste:

  • integrazione dei CAM nel BIM: è ora possibile, in relazione al Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) e in caso di utilizzo del BIM, integrare i requisiti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella gestione digitale delle informazioni (art. 3);
  • contenuti della relazione specialistica: viene precisato che la relazione specialistica sulla modellazione informativa del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) deve certificare la conformità ai requisiti del capitolato informativo e al Piano di Gestione Informativa (art. 13);
  • verifica preventiva dell’interesse archeologico: si specifica che la relazione relativa a questa verifica non deve riportare gli esiti della procedura, ma descrivere le attività svolte per determinarne l’assoggettabilità (art. 9);
  • equivalenza informativa: la relazione specialistica sulla modellazione informativa e il piano preliminare di manutenzione devono garantire la coerenza tra le informazioni del cronoprogramma e i modelli informativi (artt. 18 e 19).

Verifica della progettazione

Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla
normativa vigente.

La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell’avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario è effettuata prima dell’inizio dei lavori.

Categorie di soggetti abilitati alla verifica della progettazione

L’articolo 34, comma 2, dell’Allegato I.7 stabilisce che l’attività di verifica può essere svolta da:

  • organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro;
  • soggetti di cui all’articolo 66 del Codice o dalla stessa stazione appaltante per lavori inferiori a 20 milioni di euro, purché dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
  • uffici tecnici delle stazioni appaltanti, nel caso di progetti redatti da professionisti esterni per lavori inferiori alla soglia dell’articolo 14 e fino a 1 milione di euro;
  • responsabile unico del progetto, con supporto di specifiche strutture interne, per lavori sotto 1 milione di euro.

Un quesito posto al MIT ha richiesto chiarimenti sulla possibilità di partecipazione di organismi accreditati UNI CEI EN ISO 17020 di tipo A, B e C. Il Ministero ha specificato che solo quelli di tipo A e C possono partecipare all’affidamento esterno, mentre gli organismi di tipo B, operanti all’interno di organizzazioni con altre funzioni, sono esclusi.

Requisiti economici e tecnico-organizzativi

Un altro punto chiarito dal MIT riguarda i requisiti minimi di partecipazione, regolati dall’art. 38 dell’Allegato I.7. Le stazioni appaltanti devono stabilire tali requisiti tenendo conto di:

  • fatturato globale per servizi di verifica, ispezione, progettazione o direzione lavori negli ultimi cinque anni, con un importo minimo pari a due volte il valore dell’appalto;
  • esperienza pregressa, con almeno due appalti di verifica o ispezione negli ultimi cinque anni, ciascuno pari almeno al 50% dell’importo dell’appalto da affidare.

Il MIT ha confermato che questi requisiti sono obbligatori e non derogabili, pur consentendo integrazioni proporzionate alle esigenze della stazione appaltante.

In sintesi, il MIT ha chiarito:

  • i soggetti ammessi alla verifica della progettazione: per lavori sotto i 20 milioni di euro e fino alla soglia UE, possono partecipare solo organismi accreditati di tipo A e C o soggetti con un sistema interno di controllo della qualità;
  • le condizioni per l’affidamento interno: se la stazione appaltante dispone di una struttura accreditata di tipo B o di un proprio sistema interno di controllo della qualità, può effettuare la verifica senza esternalizzarla;
  • l’obbligatorietà dei requisiti economici e tecnico-organizzativi, che devono essere sempre rispettati per garantire la qualità e l’affidabilità delle verifiche progettuali.

Livelli di progettazione ed equo compenso

Il Correttivo appalti aggiunge il comma 15-bis al già menzionato articolo 41. Il comma 15 prevede che le stazioni appaltanti determinino l’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e degli altri servizi tecnici facendo riferimento all’Allegato I.13, che recepisce le tabelle aggiornate dei corrispettivi parametrati al livello qualitativo delle prestazioni richieste, nel rispetto dei principi di equo compenso e di concorrenza.

La modifica normativa elimina l’inciso contenuto nel secondo periodo del medesimo comma 15, secondo cui i corrispettivi previsti dal cosiddetto “decreto parametri” dovevano essere utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per la determinazione dell’importo da porre a base di gara. La soppressione si giustifica alla luce dell’introduzione del nuovo comma 15-bis, che distingue nettamente tra

  • la quantificazione dell’importo a base di gara (da effettuarsi secondo l’Allegato I.13);
  • definizione dei criteri di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’intervento si rende necessario in considerazione dell’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 43, che ha riformato la materia dell’equo compenso.

FAQ livelli di progettazione

Quali sono i principali cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 36/2023 in merito alla progettazione?

Il nuovo Codice Appalti ha ridotto i livelli di progettazione da tre a due, eliminando il progetto definitivo. Ora la progettazione si articola in:

  • progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE);
  • progetto esecutivo.

Cosa cambia con il Correttivo (D.Lgs. 209/2024) per la progettazione esterna?

Il Correttivo introduce una maggiore responsabilizzazione dei progettisti esterni, obbligando l’inserimento nei contratti di una clausola esplicita sulle conseguenze di eventuali errori o omissioni progettuali.

Quali responsabilità ha il RUP in merito alla progettazione esterna?

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) deve verificare che nei contratti siano inserite clausole adeguate e garantire l’applicazione della reintegrazione specifica in caso di difformità progettuali.

Qual è il ruolo del BIM nella progettazione?

Il PFTE deve recepire i requisiti informativi previsti nel capitolato informativo e nel documento di indirizzo alla progettazione, facilitando l’uso del Building Information Modeling (BIM).

Dal 1° gennaio 2025 quali obblighi avranno le Stazioni Appaltanti per la gestione dei dati di appalto?

Le Stazioni Appaltanti dovranno dotarsi di un Ambiente di Condivisione Dati per gestire appalti superiori a 2 milioni di euro, al fine di garantire maggiore trasparenza e controllo nella gestione degli appalti pubblici.

 

Scopri tutti i nostri software gestione appalti pubblici

BIM Codice Appalti

Dal 1° gennaio 2025 le Opere Pubbliche di importo superiore a 2 milioni di euro dovranno essere appaltate in modalità BIM. Il tuo Ente é pronto?

SCOPRI DI PIÙ

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/nuovo-codice-appalti-addio-al-progetto-definitivo/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

digitalizzazione-contratti-pubblici

La digitalizzazione degli appalti pubblici nel nuovo Codice Appalti

Principio di rotazione dlgs 36 2023

Il principio di rotazione nel nuovo codice appalti

Incentivi funzioni tecniche codice appalti

Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti

Accesso agli atti codice nel appalti

Articoli 35 e 36 nuovo codice appalti: accesso agli atti

Atto organizzativo BIM Codice Appalti

Atto organizzativo BIM: tutto quello che devi sapere

Avvalimento nuovo codice appalti

Il contratto di avvalimento nel nuovo Codice appalti

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy