In arrivo i nuovi requisiti minimi: interrogazione sui tempi di adozione
Cosa prevede il nuovo decreto requisiti minimi: aggiornati i requisiti per pompe di calore, nuove disposizioni per sistemi tecnici, antisismica e ricarica veicoli elettrici
In arrivo nuove regole per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici: è allo studio del Ministero dell’ambiente il nuovo decreto “requisiti minimi”, contenente le modalità di classificazione energetica degli edifici e il modello di attestazione della prestazione energetica (APE).
A seguito del recepimento (con dlgs 48/2020) della direttiva EPBD, che promuove la diffusione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi UE al 2030, il Ministero ha avviato il processo di aggiornamento del decreto interministeriale 26 giugno 2015 recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (denominato “decreto requisiti minimi“). Si tratta di un primo documento di revisione trasmesso dal Ministero all’Enea e al Comitato termotecnico italiano al fine di ottenere un parere tecnico. Per effettuare il calcolo energetico di un edificio o generare l’APE o redigere la relazione tecnica ex art. 8 dlgs 192/2005 è obbligatorio attenersi a quanto prescritto nel decreto requisiti minimi; per non sbagliare e generare la tua certificazione energetica in maniera corretta, ti consiglio di provare gratis un software per la certificazione energetica facile da usare, veloce da imparare e sempre al passo con le norme.
L’aggiornamento del decreto interministeriale 26 giugno 2015 è stato oggetto di un’interrogazione in Commissione Ambiente alla Camera.
Interrogazione sui tempi di adozione del decreto e aggiornamento dei requisiti pompe di calore
Il 26 luglio scorso il sottosegretario per l’Ambiente e la Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, ha risposto ad un’interrogazione in Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera (la n. 5-00699) in cui veniva chiesto, nell’ambito dei lavori per l’aggiornamento del decreto, in merito a:
- i tempi di attesa per l’adozione del decreto di aggiornamento del decreto requisiti minimi e al relativo iter procedimentale;
- la revisione dei valori minimi di performance dei prodotti per la climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria, anche alla luce della vigente regolamentazione europea sull’eco-progettazione e sull’etichettatura energetica che si basa su performance stagionali piuttosto che sui rendimenti e prestazioni puntuali.
In merito al primo quesito sull’iter procedurale viene riferito che è stato predisposto ed è ancora ad oggi in fase di condivisione lo schema di decreto interministeriale sui requisiti minimi degli edifici. Sono previste tempistiche medio/lunghe: ora è entrato nella fase di concertazione con gli altri ministeri competenti (Ministro delle infrastrutture, Ministro della salute, nonché con il Ministro della difesa). Alla fine del processo è previsto che sia acquisita l’intesa della Conferenza unificata.
Per quanto riguarda, invece, il secondo chiarimento, si evidenzia che lo schema di provvedimento aggiorna i valori minimi di performance dei prodotti per la climatizzazione invernale, estiva e di produzione di acqua calda sanitaria ormai ritenuti obsoleti in quanto riferiti a rendimenti e prestazioni puntuali, cioè determinati con riferimento ad una precisa condizione di funzionamento e climatica. La vigente regolamentazione europea sull’eco-progettazione e sull’etichettatura energetica si basa, invece, su performance stagionali piuttosto che nominali: ossia più vicine alle reali prestazioni in utenza degli impianti.
Nuovo decreto requisiti minimi: quali sono le nuove disposizioni?
Come evidenziato nella risposta del sottosegretario Barbaro, lo schema di provvedimento circa i nuovi requisiti minimi introduce nuove disposizioni riguardanti:
- i sistemi tecnici per l’edilizia al fine di favorire l’installazione delle tecnologie più efficienti e prevedere sistemi avanzati di regolazione e controllo;
- il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi, la limitazione dei rischi connessi all’attività sismica;
- l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici;
- nuovi requisiti per le pompe di calore.
Sistemi tecnici per l’edilizia
Lo schema di decreto introduce nuove disposizioni riguardanti i sistemi tecnici per l’edilizia finalizzate a favorire l’installazione delle tecnologie più efficienti, nonché a prevedere sistemi avanzati di regolazione e controllo.
Benessere termo-igrometrico ambienti interni, sicurezza antincendio e antisismica
Prevista una disciplina finalizzata al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi e la limitazione dei rischi connessi all’attività sismica, volta a favorire l’integrazione di normative trasversali che esplicano la loro azione sugli edifici.
Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici
Introdotte disposizioni finalizzate all’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
Requisiti per le pompe di calore
Con particolare riferimento al quesito sollevato nell’interrogazione, si rappresenta che lo schema di provvedimento in oggetto aggiorna i requisiti per le pompe di calore alla luce del mutato approccio in ambito di Ecodesign, ove attualmente i requisiti sono definiti sul rendimento stagionale piuttosto che su quello nominale.
Quali sono i requisiti minimi di prestazione energetica?
I requisiti minimi si riferiscono alle caratteristiche e al rendimento energetico dell’involucro edilizio, alla prestazione energetica dell’edificio e all’utilizzo di energie rinnovabili.
I requisiti minimi riguardano la prestazione energetica di:
- edifici nuovi,
- edifici che hanno subito una ristrutturazione importante,
- edifici che hanno subito la sostituzione o il rinnovamento dei sistemi tecnici per l’edilizia o degli elementi strutturali della costruzione.
Ricordiamo, infine, che il provvedimento è in vigore dal 1° ottobre 2015 ed indica quali verifiche energetiche devono essere eseguite per ciascuna tipologia di intervento: demolizione e ricostruzione o ristrutturazione è importante, quindi, riconoscere correttamente le tipologie di interventi e classificazione degli edifici.
I dati attestanti il rispetto dei requisiti minimi devono essere riportati esattamente nel certificato energetico; per effettuare correttamente il calcolo energetico di un edificio o generare l’APE (attestato di prestazione energetica) o redigere la relazione tecnica ex art. 8 dlgs 192/2005 ed essere sempre aggiornato alle ultime normative, utilizza il software certificazione energetica che puoi scaricare e usare gratis per 30 giorni.

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