Nuovi chiarimenti del MEF sull’applicabilità del regime forfetario per i neo iscritti all’Albo
Ok al regime forfetario per i neo iscritti all’Albo, ma solo a determinate condizioni
In arrivo nuovi chiarimenti del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) in materia di ” regime forfetario 2019 “, a seguito di un’interrogazione (question-time 5-01179 del 24 gennaio 2019) che la commissione Finanze della Camera gli ha rivolto: oggetto del chiarimento, una modifica al regime agevolato apportata dalla legge di Bilancio 2019.
Il Mef ha chiarito che il neo professionista che si iscrive all’Albo professionale può adottare il regime forfetario, ma a determinate condizioni:
non può accedere al regime forfetario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato nei 2 anni precedenti.
In particolare, in riferimento all’interpretazione della nuova lettera d-bis) del comma 57, art. 1, della legge n.190/2014, poi modificata dalla legge di Bilancio 2019, viene chiesto se sono: “incluse nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale?”
In base alla legge di Bilancio 2019, si ha che:
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
Tuttavia, alla lettera d-bis) del comma 57 viene chiarito che non possono avvalersi del regime forfetario:
…le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Tale previsione mira ad evitare l’avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell’aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l’attività di lavoro dipendente, o attività a questo assimilate, in attività di lavoro autonomo.
Pertanto, conclude il Mef, solo qualora siano rispettate le suddette condizioni non vi sono ostacoli all’accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale; al contrario, non si può fare accedere al regime forfettario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell’ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti.
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