DPCM-13 ottobre

Nuove misure anticontagio nel DPCM 13 ottobre 2020

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Il nuovo decreto fissa le regole autunnali per contrastare il diffondersi dell’epidemia: dalle restrizioni per l’accesso agli studi professionali alla chiusura dei locali dopo le 21

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 il nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) che fissa nuove regole, più stringenti, al fine di limitare la diffusione del Covid-19.

L’emanazione del nuovo decreto si è resa necessaria dopo il nuovo aumento di casi di contagio, registrati nelle ultime settimane su tutta la Penisola.

DPCM del 13 ottobre 2020

Di seguito le principali novità contenute nel decreto.

Obbligo di mascherine

Il decreto prevede l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (le mascherine), nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Attività produttive

Per tutte le attività produttive valgono le regole previste dai protocolli di aprile 2020.

Mascherine riutilizzabili o fatte in casa

Il DPCM prevede che possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge (e quindi integra) le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Ristorazione, bar e assembramenti all’aperto

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite:

  • sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo;
  • sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto), nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Studi professionali

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

  1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sport, discoteche ed eventi

Le nuove disposizioni prevedono che sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza.

Sono comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Feste e cerimonie

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Scuole

Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio.

Visite nelle RSA e negli ospedali

E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

 

Clicca qui per scaricare il DPCM del 13 ottobre

 

certus

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