Dalla CNCE nuovi chiarimenti per il calcolo della congruità manodopera e sulle attività da considerare edili
Dal 1° novembre 2021 (ai sensi del decreto del Ministero del lavoro n. 143/2021) è in vigore un nuovo controllo per il settore delle detrazioni fiscali: l’obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata nei lavori edili per i quali verrà effettuata la denuncia di inizio attività alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
L’attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Ma cosa succede in caso di mancata congruità della manodopera, cioè del nuovo DURC di congruità, introdotto ai sensi dell’articolo 8 comma 10-bis del dl 76/2020 (decreto Semplificazioni)? Nessuna sanzione penale, ma è prevista la perdita della detrazione, ossia dell’agevolazione contemplata, più il pagamento degli interessi tramite il meccanismo di regolarizzazione che dispone l’invito da parte della Cassa Edile/Edilcassa all’impresa a regolarizzare la propria posizione. Senza la congruità della manodopera si rischia, quindi, di perdere il beneficio! Per non correre il rischio di perdere l’agevolazione, ti consiglio il software con le linee guida chiare e calcoli veloci per gestire in sicurezza le tue pratiche!
Sempre in tema di congruità della manodopera in edilizia, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha pubblicato (Comunicazione CNCE 842 del 13 aprile 2023) le nuove FAQ tecnico-operative.
Alla CNCE è stato affidato l’incarico di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità da parte delle singole Casse edili; tale sistema è individuato nella piattaforma CNCE_Edilconnect e permette di:
Per ulteriori approfondimenti in merito al nuovo obbligo è utile consultare le FAQ della CNCE che rappresentano un importante strumento per imprese e professionisti del settore al fine di orientarsi nella corretta gestione di questo adempimento.
Le risposte forniscono alcuni principi di base che gli operatori economici dovranno tenere presenti. In particolare riportiamo le ultime domande relative all’aggiornamento di aprile 2023:
Ai fini del calcolo della congruità, quale percentuale deve essere applicata all’attività di montaggio di elementi prefabbricati all’interno dei cantieri edili?
Ai fini del calcolo della congruità come deve essere considerato, nell’ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari e lagunari, il personale marittimo non assunto con contratto dell’edilizia ma avviato obbligatoriamente tramite la Capitaneria di Porto?
È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?
Le attività di indagini geognostiche sono soggette alla verifica di congruità?
Si ripropone la FAQ n. 3 della Comunicazione CNCE n. 798 (Faq n. 57 del documento unitario) con l’introduzione delle informazioni operative contrassegnate in neretto. In caso di ATI e Consorzi chi inserisce il cantiere?
La verifica della congruità manodopera (come prevista dal decreto 143/2021) è un adempimento finalizzato al controllo del settore delle detrazioni fiscali: serve a verificare la coerenza tra la manodopera utilizzata in un lavoro edile e l’entità e la tipologia dei lavori svolti, a garanzia della corretta concorrenza sul mercato come previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.
Per la verifica della congruità si tiene conto della manodopera dichiarata e versata dalle singole imprese esecutrici in relazione all’appalto/cantiere in esame.
Le Casse edili sono tenute al rilascio dell’attestazione della congruità della manodopera in edilizia, prevista nell’ambito dei lavori pubblici e privati. Dall’eventuale controllo positivo verrà, quindi, rilasciata un’attestazione, una “certificazione di congruità”, da parte della Cassa. Si tratta di una sorta di DURC di congruità edilizia che affianca il DURC contributivo.
Per ottenere un’attestazione positiva è richiesto che siano soddisfatti i requisiti minimi sull’utilizzo manodopera, riportati in tabella allegata al decreto, che riporta le percentuali minime di costo del lavoro da soddisfare nelle diverse lavorazioni.
Dal 1° marzo 2023 le imprese ed i committenti riceveranno una procedura di alert, ossia un avviso automatizzato, al fine di adempiere agli obblighi necessari per ottenere il Durc di congruità. Inoltre, al fine di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati, è stato istituito il comitato di monitoraggio.
Il nuovo adempimento sulla verifica di congruità della manodopera riguarda il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In particolare si applicherà:
Ricordiamo infine che, verificata la congruità, il DURC viene rilasciato all’impresa affidataria:
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