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Nuove regole antincendio autorimesse

Antincendio autorimesse: in Gazzetta la nuova Regola Tecnica Verticale

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Pubblicata la nuova RTV per l’adeguamento antincendio delle autorimesse. Ecco tutte le novità

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno che contiene (nell’allegato 1) la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) in materia di antincendio per le autorimesse; confluirà nel dm 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).

Ricordiamo che la norma era stata approvata ad ottobre 2019 dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) dei Vigili del Fuoco.

La nuova Regola Tecnica per le autorimesse

Di seguito riportiamo, sintetizzandone i contenuti, i principali aspetti e le novità contenute nella nuova RTV.

Campo di applicazione

La regola tecnica si applica alle autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m² di cui all’allegato I del dpr n. 151/2011 individuate con il numero 75:

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².

Si applica, inoltre, sia alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata, siano effettivamente compatibili con gli interventi da realizzare.

Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato I per l’intera autorimessa, il decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

  1.  siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente
    della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  2.  siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati, comprovati da atti
    rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Le principali novità

La più importante novità introdotta dalla nuova RTV è che essa diventerà obbligatoria (da novembre 2020) e sarà l’unico riferimento normativo in materia (sono pertanto abrogati alcuni precedenti decreti sulla progettazione e sulla sicurezza delle autorimesse).

In questo modo la nuova regola antincendio per le autorimesse, e conseguentemente il Codice, sarà la prima RTV a normare un’attività in maniera univoca e obbligatoria, sostituendosi alle numerose circolari, decreti e norme che si erano accumulate dagli anni ’80 ad oggi.

Di seguito una sintesi delle principali novità previste all’interno della nuova RTV per autorimesse:

  • non ci sarà più distinzione tra autorimesse pubbliche e private per la messa a punto della strategia antincendio;
  • la classificazione delle attività avviene anche in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti e non solo alla quota dei piani e alla superficie (ad esempio, nel caso di autorimessa aperta contenuta entro i 5.000 m², in presenza di occupanti che abbiano familiarità con l’attività, è possibile prevedere la sola protezione di base, attuata, cioè, mediante i soli estintori, seguendo quanto indicato nella Rto);
  • in riferimento alla classificazione dell’autorimessa, si farà riferimento ai soli piani destinati ad autorimessa e non più alla quota del fabbricato;
  • per quote dei piani comprese tra meno uno e più sei metri, le misure da attuare diventano meno gravose;
  • è possibile omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive nelle autorimesse progettate e gestite seguendo i dettami in essa contenuti (valutazioni Atex);
  • introdotta una formula che permette di incrementare il raggio di influenza (Roffset) in presenza di aperture di smaltimento permanentemente aperte e in caso di altezze dei locali non inferiori a 3,5 m (l’incremento di Roffset è proporzionale all’altezza dei locali stessi);
  • vengono meno le prescrizioni specifiche per gli autosilo per la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco;
  •  meno gravose le condizioni che obbligano a inserire i depositi di materiale combustibile (con carico di incendio specifico fino a 300 MJ/mq e superficie lorda fino a 25 m2) in compartimenti distinti;
  • più dettagliate le caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti, comprese quelle verso compartimenti di altre attività;
  • introdotto il divieto di parcheggio nelle autorimesse di veicoli che trasportano sostanze pericolose (a meno che non vi sia una specifica valutazione del rischio incendio);
  • aggiunto il divieto di parcamento per i veicoli non in regola con gli obblighi di revisione periodica;
  •  in presenza di monta auto con occupanti a bordo il sistema di esodo deve essere definito impiegando la progettazione prestazionale del capitolo “Metodi” della Rto.

Definizioni

Il documento fornisce le definizioni di:

  • autorimessa;
  • superficie complessiva dell’autorimessa;
  • autorimessa isolata;
  • veicolo;
  • posto auto;
  • autosilo;
  • montauto.

In particolare è interessante riportare la definizione di “autorimessa”:

l’area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:

  • ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
  • il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni, …).

Classificazioni

In base alla nuova RTV le autorimesse sono classificate:

  • in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti;
  • in relazione alla superficie lorda;
  • in relazione alla quota di tutti i piani.

Valutazioni del rischio incendio

Il provvedimento considera che, per effettuare la valutazione del rischio:

  • la progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2;
  • tutti i riferimenti della RTO alla quota -5 m devono intendersi sostituiti dal riferimento alla quota – 6 m qualora i piani di parcamento siano limitati a due;
  • i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3;
  • le aree TZ sono trattate in base a specifica valutazione del rischio.

Strategia antincendio

In riferimento alla strategia antincendio si ha che:

  • devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 4;
  • devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinenti, le prescrizioni del capitolo V.3 in merito ai vani degli ascensori;
  • nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (Capitolo V.2).

Sono, inoltre, riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e gli scenari di progetto da impiegare per le soluzioni alternative di resistenza al fuoco nei casi specifici indicati.

La norma indica, inoltre, le strategie antincendio in riferimento alla:

  • reazione al fuoco;
  • resistenza al fuoco;
  • compartimentazione;
  • esodo;
  • gestione della sicurezza antincendio;
  • controllo dell’incendio;
  • controllo di fumi e calore;
  • sicurezza impianti tecnologici e di servizio.

Metodi

Ai fini dell’applicazione dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio, possono  essere impiegati gli scenari d’incendio di progetto descritti per le autorimesse aventi le seguenti caratteristiche:

  • autorimesse aperte le cui aperture di smaltimento costituiscano almeno il 50% della superficie complessiva della facciata su cui sono attestate;
  • autorimesse con compartimenti fuori terra organizzate senza box auto.

Entrata in vigore

La norma entrerà in vigore dal prossimo 19 novembre, ovvero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione in GU.

 

Clicca qui per scaricare la nuova RTV autorimesse

 

 

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