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Novità delle NTC 2018 e vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

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L’Anci ha pubblicato una nota esplicativa che riassume le novità contenute nelle NTC 2018, oltre agli indici minimi di vulnerabilità sismica per gli edifici scolastici e storici

Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha pubblicato una nota di lettura alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018)  relativamente agli edifici scolastici.

Il documento sintetizza le novità introdotte dalle NTC 2018, soffermandosi in particolare sugli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di miglioramento degli immobili storici e di adeguamento degli edifici scolastici esistenti.

Ecco i contenuti della nota Anci.

Approvazione ed entrata in vigore

Il dm 17 gennaio 2018, recante il Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, in sigla NTC 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2018. Le nuove norme entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, ossia il 22 marzo 2018.

In riferimento al periodo transitorio si ha che per le opere in corso di esecuzione al 21 marzo 2018, così come per i progetti definitivi o esecutivi già affidati alla stessa data, sarà possibile continuare ad applicare la normativa con la quale sono state progettate, a condizione che la consegna dei lavori avvenga entro il 22 marzo 2023 (5 anni dalla data di entrata in vigore).

In tutti gli altri casi sarà necessario fare riferimento alle nuove norme.

Contenuti NTC 2018

La nota ricorda che le NTC 2018 forniscono:

  • i criteri generali tecnico costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici e per il loro consolidamento
  • i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni
  • le indagini sui terreni e sulle rocce, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
    collaudo di opere speciali quali: ponti, dighe, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature
  • la protezione delle costruzioni dagli incendi

Confronto con le NTC 2008

Rispetto alle NTC 2008 il testo è stato parzialmente rivisto, integrato ed aggiornato nei contenuti specifici, sia in relazione all’evoluzione tecnico-scientifica del settore delle costruzioni sia a seguito dell’aggiornamento della normativa comunitaria in materia di prodotti da costruzione, nonché nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione delle norme nazionali con i documenti normativi
europei, fra cui gli Eurocodici.

In particolare, la sicurezza strutturale degli edifici e, quindi, la pubblica incolumità è uno dei temi cardine nelle nuove costruzioni, con regole in generale molto stringenti, ma più flessibili negli edifici esistenti.

Rinviato il fascicolo del fabbricato

L’introduzione del vincolo del fascicolo di fabbricato dovrà essere discussa all’interno del tavolo sulla riforma del Testo Unico sull’edilizia.

La circolare applicativa e le appendici agli euro codici

In sostituzione della precedente circolare 2 febbraio 2009, n. 617 (diffusa a seguito delle NTC 2008), dovrà essere emanata a breve la circolare applicativa delle NTC 2018.

Inoltre, ad ulteriore completamento del quadro normativo dovranno essere pubblicate, infine, le “Appendici nazionali agli Eurocodici
strutturali” che potranno quindi essere utilizzati a livello nazionale, dando così piena attuazione alle nuove NTC 2018.

Gli edifici scolastici esistenti

Tra le novità delle NTC 2018, viene evidenziata l’esatta individuazione degli indici minimi di vulnerabilità sismica che dovranno essere raggiunti in caso di miglioramento (riservato agli immobili storici) o di adeguamento degli edifici scolastici esistenti, pari rispettivamente ai valori di 0,6 e 0,8.

Il termine adeguamento è inteso in senso generico e può comprendere anche le fattispecie del miglioramento e della riparazione locale.

Nelle NTC 2018 (punto 8.4.3) sono definiti gli interventi in presenza dei quali l’adeguamento sismico è obbligatorio:

  • sopraelevare la costruzione
  • ampliare la costruzione con opere strutturalmente connesse alla costruzione e tali da alterarne la risposta in modo significativo
  • apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%
  • effettuare interventi strutturali per trasformare la costruzione con un insieme sistematico di opere che portano a un sistema strutturale diverso dal precedente
  • fare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV

In assenza di tali interventi, l’adeguamento sismico non è obbligatorio.

La O.P.C.M 20 marzo 2003, n. 3274 ha introdotto l’obbligo da parte dei  proprietari delle opere rilevanti come scuole o ospedali di verifica; sono esenti le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984, se la classificazione sismica del territorio è rimasta quella definita all’epoca della costruzione.

Infine, la Protezione Civile (circolare 4 novembre 2010, n. DPC/SISM/0083283) ha fornito utili chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica. La verifica è obbligatoria ma non lo è l’intervento.

Gli edifici scolastici delle zone a rischio 1, 2, 3 e 4

La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere sarà tenuta in considerazione nella redazione dei piani triennali ed annuali e per la predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica.

Vengono, quindi, dettagliatamente trattati sia gli edifici scolastici delle zone a rischio 1 e 2 che quelli delle zone a rischio 3 e 4.

 

Clicca qui per scaricare la nota Anci

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