Poco importano i materiali: un manufatto precario è individuato dal reale uso e destinazione temporanei. I nuovi chiarimenti del CdS
Il Consiglio di Stato con una recente sentenza, la n. 10847/2022, torna sulla nozione di struttura temporanea e su cosa debba intendersi per un manufatto precario inquadrabile in edilizia libera.
Un autocarro utilizzato come abitazione, un w.c. prefabbricato, una tettoia come riparo di una roulotte erano alcuni dei manufatti contestati ad un privato che li deteneva sul proprio terreno senza alcuna autorizzazione, invocandone la natura temporanea e precaria e quindi non necessitanti di titoli edilizi.
Dopo un ordine di sgombero da parte del Comune, arrivava una prima sentenza del Tar che confermava la natura stabile dei manufatti incriminati, per cui si finiva in giudizio presso il CdS che confermava quanto espresso dal Tar.
La scelta del titolo abilitativo più appropriato per la realizzazione di un manufatto edilizio costituisce motivo di facile inciampo con una serie di conseguenze amministrative e penali, ma la stessa gestione del titolo edilizio scelto correttamente potrebbe risultare confusa tra molteplici moduli da compilare, presentare e successivamente archiviare. È per questo che ti suggerisco un software per i titoli abilitativi in edilizia che può rendere il tuo lavoro più veloce, facile da tenere in ordine e consultare agevolmente.
Palazzo Spada ricorda brevemente che in base all’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del dpr 380/2001 è qualificabile come nuova costruzione:
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee […].
Il successivo articolo 6, comma 2, lettera b) include, invece, nell’attività di edilizia libera:
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Da tali previsioni la giurisprudenza ha desunto la nozione di “opera precaria“, non soggetta a titolo abilitativo.
In particolare, si è affermato che in ordine ai requisiti che deve avere un’opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi:
La giurisprudenza è concorde che per individuare la natura precaria di un’opera si debba seguire il criterio funzionale e non strutturale, per cui un’opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie.
È pertanto necessario un titolo edilizio per la realizzazione di:
tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo e pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale, […] ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
Da ciò la conclusione che la natura “precaria” di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all’intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo.
Nello stesso senso, è stato chiarito che:
La precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, dpr 380/2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante
Nel caso in esame, anche i manufatti di nuova realizzazione, infatti, benché asseritamente smontabili o comunque facilmente rimovibili, non risultano essere stati collocati sul suolo per il soddisfacimento di necessità del tutto temporanee e contingenti, bensì per sopperire a esigenze durevoli nel tempo, per cui il ricorso non può essere accolto.
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