Telecamere e spioncini in condominio: quando la violazione della privacy non dà diritto al risarcimento?
Una controversia sulla videosorveglianza negli spazi comuni arbitrata dal Tribunale Napoli Nord offre l’occasione per chiarire limiti, responsabilità e condizioni necessarie per ottenere tutela
L’installazione di telecamere negli edifici condivisi mette a confronto due esigenze entrambe meritevoli di tutela: da un lato, la sicurezza delle persone e dei beni; dall’altro, il diritto alla riservatezza di chi vive o transita negli spazi comuni.
La presenza di un impianto di videosorveglianza, infatti, non è di per sé illegittima. Ciò che assume particolare importanza è il modo in cui le telecamere vengono collocate, l’ampiezza del loro campo di ripresa, la finalità perseguita e l’eventuale registrazione delle immagini. Un sistema pensato per proteggere un ingresso o una proprietà privata può diventare problematico quando consente di osservare in maniera eccessiva i movimenti, le abitudini o gli accessi di altre persone.
In questo ambito, la questione non riguarda soltanto la possibilità di ottenere la rimozione o la modifica dell’impianto. Un profilo distinto è quello del risarcimento del danno: la violazione della privacy e il diritto a ricevere una somma di denaro non coincidono necessariamente. Perché possa sorgere una responsabilità risarcitoria, occorre infatti valutare anche la concreta incidenza della condotta sulla vita del soggetto che si ritiene leso e la consistenza del pregiudizio effettivamente subito.
La giurisprudenza (sentenza n. 2616/2026 del Tribunale di Napoli Nord) è quindi chiamata a individuare un equilibrio tra tutela della sicurezza, corretto utilizzo degli spazi comuni, protezione dei dati personali e necessità di evitare che ogni irregolarità formale si trasformi automaticamente in una fonte di risarcimento. Proprio questo equilibrio rappresenta uno degli aspetti più rilevanti delle controversie relative alle telecamere installate in contesti condominiali o comunque caratterizzati dalla condivisione di spazi e accessi.
La sicurezza in condominio non riguarda soltanto l’installazione di telecamere e la corretta tutela della privacy, ma comprende anche la prevenzione dei rischi negli spazi comuni. Quando nel fabbricato operano lavoratori dipendenti, come portieri, custodi, giardinieri o addetti alle pulizie, diventa fondamentale valutare in modo sistematico i pericoli connessi alle attività svolte e agli ambienti di lavoro.
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Una telecamera irregolare in condominio basta per ottenere il risarcimento?
La controversia esaminata dal Tribunale di Napoli Nord parte da una situazione di forte conflittualità tra soggetti che utilizzavano diverse porzioni di un medesimo compendio immobiliare. Gli attori avevano promosso il giudizio lamentando, in particolare, la presenza di telecamere installate in prossimità delle abitazioni e negli spazi comuni.
Secondo gli attori, gli apparecchi di videosorveglianza erano orientati in modo tale da riprendere la porta della loro abitazione e, più in generale, da consentire un controllo continuativo delle attività svolte da loro e dai componenti della famiglia negli spazi interessati. Per tale ragione ritenevano che l’installazione degli apparati determinasse una lesione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Domandavano pertanto la rimozione delle telecamere, la cancellazione o distruzione delle eventuali registrazioni conservate e il risarcimento dei danni che assumevano di avere subito.
La vicenda, peraltro, era già stata interessata da un precedente procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., conclusosi con un’ordinanza con la quale era stata disposta la rimozione degli apparati di ripresa. Tale precedente provvedimento assume particolare rilievo perché, al momento della decisione nel successivo giudizio di merito, risultava ormai pacifico che le telecamere esterne fossero state effettivamente rimosse.
Il Tribunale ha preliminarmente chiarito un aspetto giuridico significativo: l’immobile non doveva essere considerato un condominio in senso tecnico, perché era pervenuto agli interessati per successione ed era rimasto indiviso tra gli eredi. La disciplina applicabile era quindi quella della comunione, prevista dagli artt. 1100 e seguenti del codice civile, con particolare riferimento all’art. 1102 c.c. relativo all’uso della cosa comune. Gli spazi non attribuiti in proprietà o uso esclusivo dovevano pertanto essere considerati comuni e utilizzabili da tutti senza impedimenti incompatibili con la loro destinazione.
La posizione degli attori si fondava innanzitutto sulla denunciata violazione della privacy provocata dalle riprese video
A loro avviso, le telecamere consentivano di controllare la porta della loro abitazione e di osservare in maniera sistematica quanto accadeva negli spazi circostanti, rendendo conoscibili movimenti, abitudini e attività quotidiane della famiglia.
La contestazione, quindi, non riguardava semplicemente l’esistenza di un dispositivo di sicurezza, ma il modo in cui questo sarebbe stato collocato e utilizzato. Secondo la prospettazione attorea, l’angolo di ripresa sarebbe andato oltre quanto strettamente necessario alla tutela della proprietà dei convenuti, invadendo invece una sfera personale appartenente agli altri occupanti dell’immobile.
Su tale presupposto gli attori chiedevano non soltanto la rimozione materiale degli apparecchi, ma anche la distruzione delle immagini eventualmente già registrate e conservate. La domanda risarcitoria era collegata proprio alla dedotta illegittima interferenza nella vita privata: il controllo esercitato mediante le telecamere avrebbe infatti determinato, nella loro prospettazione, un danno non patrimoniale meritevole di compensazione economica.
Gli attori contestavano inoltre la presenza di piante e vasi lungo le scale e sui pianerottoli comuni. Sostenevano che tali oggetti riducessero lo spazio disponibile e ostacolassero il normale passaggio, con conseguente lesione del loro diritto al pieno godimento degli spazi condivisi.
Il complesso delle domande era quindi diretto a ottenere: la cessazione delle riprese; l’eliminazione degli apparati; la cancellazione delle registrazioni eventualmente effettuate; la rimozione o lo spostamento degli oggetti presenti sulle parti comuni; e infine il risarcimento dei danni che, secondo gli attori, derivavano dalla condotta dei convenuti.
I convenuti si opponevano integralmente alle domande e rappresentavano la causa come un ulteriore episodio di una più ampia conflittualità giudiziaria tra le parti
Secondo la loro ricostruzione, le iniziative intraprese nei loro confronti erano pretestuose e finalizzate a conseguire vantaggi nella gestione del patrimonio immobiliare comune.
Sotto il profilo giuridico, contestavano innanzitutto l’applicabilità della disciplina condominiale. L’immobile, essendo stato acquistato dagli interessati per successione e non essendo ancora intervenuta una divisione tra gli eredi, doveva essere qualificato come bene in comunione ereditaria. Di conseguenza, secondo la difesa, non trovavano applicazione le norme specificamente dettate dagli artt. 1117 e seguenti c.c. per il condominio.
Con riferimento alle telecamere, i convenuti sottolineavano soprattutto che gli apparecchi oggetto della precedente ordinanza cautelare erano già stati rimossi. Chiedevano pertanto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere sul punto, ritenendo di avere già dato esecuzione a quanto disposto nel procedimento precedente.
Quanto ai vasi e alle piante, contestavano che la loro collocazione producesse un effettivo intralcio alla circolazione o impedisse l’utilizzazione delle scale e dei pianerottoli.
Infine, i convenuti chiedevano anche la condanna degli attori per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ritenendo che l’azione giudiziaria rappresentasse un abuso del processo e fosse stata proposta con finalità persecutorie o comunque senza adeguato fondamento.
Il giudizio del Tribunale: in tema di videosorveglianza negli spazi comuni, la mera illegittimità delle riprese non comporta automaticamente il risarcimento: il danno alla riservatezza deve essere concreto, serio e provato nelle sue effettive conseguenze
Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto procedibile la domanda, essendo stato regolarmente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria.
Nel merito ha stabilito, come anticipato, che il rapporto tra le parti dovesse essere regolato dalle norme sulla comunione e non da quelle sul condominio. L’immobile era infatti ancora in comunione pro indiviso tra gli eredi. Ciò significava che ciascun partecipante poteva servirsi degli spazi comuni, purché non ne alterasse la destinazione e non impedisse agli altri di farne parimenti uso.
Telecamere e spioncini e la cessazione delle riprese
Per quanto riguarda le telecamere esterne, il Tribunale ha preso atto del fatto che esse erano state rimosse in esecuzione della precedente ordinanza cautelare. Non essendovi più gli apparecchi, il giudice non poteva adottare un nuovo ordine di rimozione.
La sentenza prende poi in considerazione la presenza di dispositivi assimilabili a spioncini digitali o “occhi magici” installati sulla porta dell’abitazione dei convenuti. Secondo il Tribunale, tali dispositivi presentano caratteristiche diverse da una normale telecamera di videosorveglianza, poiché hanno un campo visivo limitato alla zona immediatamente antistante la porta, non sono orientabili e non consentono di seguire con il proprio obiettivo gli spostamenti delle persone al di fuori del raggio fisso di ripresa.
Il punto centrale della decisione, tuttavia, riguarda soprattutto la domanda di risarcimento.
Telecamere negli spazi comuni: quando la violazione non comporta automaticamente un risarcimento
Il Tribunale afferma un principio particolarmente rilevante: l’installazione di una telecamera deve rispettare criteri di necessità, proporzionalità e limitazione dell’area ripresa. Un apparato destinato alla sicurezza non deve cioè trasformarsi in uno strumento capace di controllare indiscriminatamente gli spazi frequentati dagli altri soggetti.
La violazione di tali regole, però, non significa che il soggetto ripreso abbia automaticamente diritto a ricevere una somma di denaro.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale ribadisce che:
il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (Cass. Sez. 3, 24/09/2013, n. 21865), prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (v. Cass. Sez. L, 14/05/2012 n. 7471; Cass. Sez. 3, 18/11/2014 n. 24474, Cass. 31/07/2015 n. 16222; Cass. Sez. 3, 27/12/2017 n.30956).
In altre parole, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto fondamentale, quale la riservatezza, non è un danno “in re ipsa”. In altri termini, non coincide automaticamente con la stessa violazione. Chi chiede il risarcimento deve dimostrare che quella condotta abbia prodotto conseguenze concrete e apprezzabili nella propria vita. La prova può essere fornita anche tramite presunzioni, ma deve comunque esistere un complesso di elementi dal quale il giudice possa desumere l’effettività del pregiudizio.
La conseguenza è particolarmente chiara: la sola presenza di una telecamera irregolare o collocata in modo non corretto non è sufficiente, di per sé, per ottenere un risarcimento economico. È necessario provare anche il danno che dalla ripresa è concretamente derivato.
Il Tribunale individua alcuni esempi di conseguenze che potrebbero assumere rilevanza ai fini risarcitori:
- uno stato di stress provocato dalla sensazione di essere costantemente controllati; ansia o disagio psicologico;
- un senso persistente di oppressione;
- oppure la necessità di modificare le proprie abitudini quotidiane per evitare di essere ripresi.
Non ogni fastidio, però, raggiunge il livello necessario per ottenere il risarcimento. La lesione del diritto alla riservatezza deve superare una soglia minima di gravità e deve produrre un pregiudizio effettivo e serio. Il giudice deve quindi distinguere tra conseguenze realmente rilevanti e meri disagi o inconvenienti non sufficientemente significativi. Il risarcimento del danno non patrimoniale è giustificato soltanto quando il pregiudizio supera la normale soglia di tollerabilità e non può essere considerato futile.
Nel caso concreto questa prova non era stata fornita. Il Tribunale rileva che gli attori non avevano dimostrato di essere stati costretti a cambiare le loro normali abitudini per sottrarsi alle riprese. Non era stata nemmeno prodotta documentazione idonea a dimostrare stati di ansia, stress o analoghe conseguenze psicologiche direttamente riconducibili alla situazione di controllo denunciata.
Per questo motivo la domanda di risarcimento è stata rigettata.
In quali casi, secondo il Tribunale, chi installa le telecamere non è tenuto a risarcire
Dal ragionamento del Tribunale è possibile ricavare alcuni criteri particolarmente importanti.
Anzitutto, non basta provare che la telecamera sia stata installata in maniera irregolare. Anche ammettendo una violazione delle regole sulla riservatezza, per ottenere il risarcimento occorre dimostrare un’autonoma conseguenza dannosa.
Non è inoltre sufficiente un generico sentimento di fastidio. Il danno deve essere serio, concreto e superiore alla normale soglia di tollerabilità.
Il risarcimento può quindi essere escluso quando chi agisce in giudizio:
- non prova di avere subito conseguenze concrete a causa delle riprese;
- non dimostra di avere modificato le proprie abitudini o i propri comportamenti per evitare la telecamera;
- non offre elementi dai quali ricavare una situazione di stress, ansia, disagio psicologico o senso di oppressione causalmente collegata alle riprese;
- non dimostra che la lesione della privacy abbia raggiunto una gravità tale da superare la soglia minima richiesta per il risarcimento del danno non patrimoniale;
- si limita, in sostanza, a dimostrare l’esistenza o l’irregolarità del dispositivo senza provare il danno-conseguenza derivato dalla condotta.
È invece necessario distinguere la questione del risarcimento da quella relativa alla rimozione della telecamera. Una telecamera illegittimamente collocata può dover essere rimossa anche quando non vi siano gli elementi per riconoscere un risarcimento economico. Allo stesso modo, la successiva rimozione dell’apparecchio non esclude in astratto la possibilità di chiedere il ristoro di un danno verificatosi in precedenza: occorre però che quel danno venga specificamente allegato e provato.
Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli Nord, le telecamere erano state rimosse in esecuzione della precedente ordinanza e, anche volendo ipotizzare una precedente attività di ripresa illecita, mancava la prova delle concrete conseguenze dannose lamentate dagli attori. È proprio tale mancanza probatoria, e non semplicemente l’avvenuta rimozione degli apparecchi, a determinare il rigetto della richiesta risarcitoria.
Vasi e piante sulle parti comuni
In ultimo, esaminando i filmati acquisiti agli atti, il Tribunale non ha ravvisato alcun effettivo ostacolo al normale passaggio. La disposizione dei vasi e delle piante non risultava tale da compromettere il comodo utilizzo delle scale e dei pianerottoli e non emergeva, dalle immagini, un uso anomalo delle parti comuni.
La relativa domanda degli attori è stata pertanto considerata priva di adeguata prova.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda proposta dagli attori.
È stata rigettata anche la domanda dei convenuti diretta a ottenere la condanna degli attori per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Il giudice ha ricordato che una simile condanna richiede la dimostrazione della temerarietà della lite e della mala fede o della colpa grave nella condotta processuale, presupposti che nel caso concreto non sono stati ritenuti sufficientemente dimostrati.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Riforma del Condominio 2012, la guida aggiornata. L’amministratore che riveste il ruolo di datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure previste dalla normativa sulla sicurezza e a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi. Per gestire correttamente gli adempimenti e ridurre il rischio di errori o sanzioni, puoi utilizzare un software per la redazione del DVR, che mette a disposizione strumenti e indicazioni operative per analizzare i rischi delle diverse attività lavorative. Puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni e predisporre il DVR tenendo conto delle caratteristiche specifiche del condominio e delle mansioni svolte.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/telecamere-e-spioncini-in-condominio-quando-la-violazione-della-privacy-non-da-diritto-al-risarcimento/



