Quali lavori in casa sfuggono davvero all’autorizzazione paesaggistica?
Nuovi chiarimenti dal TAR Campania sull’autorizzazione paesaggistica per lavori interni e di manutenzione su immobili in area vincolata: riferimenti normativi ed orientamenti giurisprudenziali
La questione della necessità dell’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi edilizi, soprattutto su immobili soggetti a vincolo, rappresenta ancora oggi un nodo centrale nell’applicazione della normativa in materia di tutela del territorio e del patrimonio. In particolare, distinguere tra lavori realmente impattanti e semplici opere interne o di manutenzione ordinaria suscita frequenti dubbi interpretativi sia per le amministrazioni sia per i privati. La normativa vigente, arricchita dal D.P.R. 31/2017, individua puntualmente quali interventi siano esclusi dall’obbligo autorizzativo, ma la corretta qualificazione della natura dei lavori resta spesso oggetto di contenzioso. In un frequente stato d’incertezza, la giurisprudenza amministrativa è dunque chiamata a chiarire, caso per caso, quali lavori possano considerarsi liberi da ulteriori vincoli paesaggistici, contribuendo a orientare operatori, tecnici e amministrazioni nell’applicazione corretta delle regole. In questo quadro si inserisce un recente pronunciamento del TAR Campania (sentenza n. 986/2025), che offre ulteriori spunti interpretativi sui confini applicativi del vincolo paesaggistico e sulle condizioni che consentono di escludere taluni interventi dall’autorizzazione preventiva.
Rispettare le regole in materia di salvaguardia del paesaggio al fine di evitare spiacevoli conseguenze di natura giuridica ed economia vuol dire anche saper affidarsi ai giusti strumenti di lavoro, ed è per questo che per la redazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata vorrei consigliarti un software per la relazione paesaggistica che ti consentirà di ottenere, con risparmio di tempo ed in maniera guidata, la documentazione per:
- l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 (norma nazionale) e quella per le regioni Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
- l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell’allegato B di cui al D.P.R. 31/2017.
Pavimentazione esterna, rifacimento impianti interni: occorre l’autorizzazione paesaggistica?
La ricorrente, comproprietaria di un’abitazione con terrazzo a livello sita nel Comune di una nota località turistica sul mare, ha acquisito la proprietà dell’immobile insieme al coniuge attraverso un atto di compravendita. Per due vani dell’abitazione e una parte della terrazza era stata presentata una domanda di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85, la quale risultava ancora pendente, pur se corredata di tutta la documentazione richiesta.
Il Comune, con apposita ordinanza, disponeva la demolizione e il ripristino della pavimentazione del terrazzo, oltre che di alcune opere considerate interne. Nello specifico, erano contestati:
- l’ampliamento di una finestra posta tra la cucina e il soggiorno, in corrispondenza di una parete interna (“intramezzatura…posta a divisione“);
- interventi interni consistenti in: rifacimento di intonaci, demolizione e posa di nuove pavimentazioni, sostituzione dei rivestimenti nel bagno, rinnovamento degli impianti elettrico e idraulico della cucina e del bagno, sostituzione di porte interne, infissi esterni, rubinetterie, sanitari, piatto doccia e relativa tinteggiatura di tutti i locali;
- lavori sul terrazzo relativi alla demolizione del vecchio pavimento e del massetto di sottofondo, sostituiti con uno strato impermeabile.
La protagonista del caso ha impugnato quindi l’ordinanza comunale chiedendone l’annullamento, deducendo una serie di illegittimità raccolte in un unico motivo strutturato su profili sia di violazione di legge che di eccesso di potere. In particolare, vengono contestate:
- carenza di istruttoria sulla consistenza e sull’epoca di realizzazione delle opere;
- errata applicazione delle norme urbanistiche ed edilizie (inclusi D.P.R. 380/2001, L. 241/90, Costituzione e Glossario dell’edilizia libera);
- mancata motivazione e irragionevolezza dell’ordine di demolizione, considerato che i lavori contestati non comportavano né nuovo volume né nuova superficie;
- sottolineatura che, trattandosi di opere interne, queste non necessitavano di autorizzazione paesaggistica nemmeno in area vincolata, come previsto dall’Allegato A del D.P.R. 31/2017.
Tar Campania: le opere interne e di manutenzione che non alterano l’aspetto esteriore dell’edificio, anche in area vincolata, non richiedono autorizzazione paesaggistica
Il TAR Campania, sezione Salerno, ha esaminato la questione riconoscendo fondate le doglianze della ricorrente. Sul punto centrale dell’autorizzazione paesaggistica in area vincolata, il Collegio ha evidenziato che le lavorazioni effettuate non costituivano “nuova costruzione”, in quanto prive di incremento volumetrico o creazione di superfici aggiuntive. Ha inoltre ribadito che:
- gli interventi esclusivamente interni o di manutenzione ordinaria, come quelli contestati, sono espressamente esclusi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica sulle aree sottoposte a vincolo, ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017, in particolare quando non incidono sull’aspetto esteriore dell’edificio o non alterano la percezione dei luoghi:
peraltro, pur vertendo i manufatti in contestazione in zona vincolata, trattasi di opere interne escluse dall’autorizzazione paesaggistica;
infatti, tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, sono espressamente previste: – “A1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso”; – “A2. ….opere di manutenzione balconi, terrazze, o scale esterne” ovvero “ rifacimenti esterni o manti di copertura“;
- Opere di sostituzione di pavimentazioni, rifacimento di manti impermeabili, modifiche agli impianti interni e ampliamento di aperture interne sono riconosciute dalla normativa come interventi non soggetti a preventiva autorizzazione paesaggistica, nemmeno se situati in aree tutelate.
Ritenendo dunque l’ordinanza comunale illegittima per violazione della normativa di settore, il TAR ha annullato il provvedimento, compensando le spese tra le parti e disponendo che la sentenza sia eseguita dall’amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza comunale, stabilendo la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Ha infine disposto che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Per maggiore approfondimento, leggi:

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/quali-lavori-in-casa-sfuggono-davvero-allautorizzazione-paesaggistica/


