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Home » Omessa informazione sui rischi da amianto: la nomina del RSPP non esonera datore e dirigenti

Omessa informazione sui rischi da amianto: la nomina del RSPP non esonera datore e dirigenti

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è stato nominato, ma questo non basta per sollevare il datore di lavoro dalle responsabilità

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 18 Febbraio 2026/0 Commenti/in Sicurezza /di
Omessa informazione sui rischi da amianto

Per gli ultimi aggiornamenti consulta Responsabilità e obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, 12 febbraio 2026, n. 5757, affronta un tema importante nel sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. 81/2008: la responsabilità datoriale nei lavori affidati in appalto con esposizione a rischio amianto e il valore giuridico della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Si conferma che la nomina dell’RSPP non costituisce delega di funzioni e non trasferisce la posizione di garanzia. Ne consegue che datore di lavoro e dirigenti restano penalmente responsabili per l’omessa informazione e gestione del rischio, anche in presenza di un servizio di prevenzione formalmente istituito.

Il caso: lavori in appalto con esposizione ad amianto

La vicenda trae origine da lavori appaltati in un contesto caratterizzato da presenza di materiali contenenti amianto. L’accusa ha riguardato:

  • omessa informazione sui rischi specifici (all’interno dell’ambiente in relazione ai lavori edili di rimozione di pannelli eternit contenenti amianto);
  • carente cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatore;
  • mancata adozione di misure preventive adeguate.

Il cuore del giudizio è stato l’assunto difensivo secondo cui la designazione dell’RSPP avrebbe trasferito le responsabilità prevenzionistiche. La Cassazione ha respinto tale impostazione, evidenziando che l’obbligo informativo sui rischi interferenziali e specifici permane in capo ai garanti della sicurezza.

Direttore generale: titolare della responsabilità operativa ed esecutiva

In particolare, il giudice ha ritenuto che l’imputato, nella sua qualità di direttore generale, pur in presenza di un responsabile della sicurezza nominato, fosse titolare della responsabilità operativa ed esecutiva della società, con conseguente obbligo specifico di controllo e vigilanza. Tuttavia, osserva il ricorrente, dagli atti e dai documenti presenti nel fascicolo del dibattimento risulta chiaramente che, all’epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di mero direttore generale e non era titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto ai rischi connessi alle lavorazioni edilizie. Infatti, un responsabile della sicurezza era stato appositamente nominato dal committente, soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche per valutare i rischi legati ai lavori affidati all’appaltatore e per adempiere ai relativi obblighi informativi. Tale circostanza è confermata dal fatto che il responsabile nominato aveva già predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), anch’esso acquisito nel dibattimento.

Pertanto, gli oneri di informazione gravavano sul responsabile per la sicurezza e sul datore di lavoro committente e non già sul ricorrente.

Icona

Download Gratuito Sentenza Cassazione penale 5757/2026 - Omissione rischi specifici amianto

ElementoDelega di funzioniNomina RSPP
Trasferimento della posizione di garanzia✔ Sì✘ No
Poteri decisionali e di spesa✔ Necessari✘ Assenti
Forma scritta e accettazione✔ Obbligatorie✔ Obbligatoria la designazione
Funzione tecnica consultiva✘ Non è funzione principale✔ Funzione tipica
Esonero del datore di lavoro✔ Possibile (se valida)✘ Non previsto

 

Leggi gli approfondimenti: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

La valutazione dei rischi — specie quelli connessi ad agenti cancerogeni come l’amianto — non può essere un adempimento formale, ma un processo strutturato, documentato e costantemente aggiornato. Per datori di lavoro, dirigenti e RSPP, dotarsi di strumenti adeguati significa ridurre l’esposizione a responsabilità penali e garantire una reale tutela dei lavoratori. Con il software per la valutazione dei rischi puoi redigere DVR, DUVRI e valutazioni specifiche con procedure guidate, banche dati integrate e relazioni automatiche conformi alla normativa vigente. Il sistema consente di individuare i livelli di esposizione e le misure di prevenzione, assicurando tracciabilità e coerenza documentale. Inoltre, con il software piano di lavoro amianto puoi elaborare il Piano di Lavoro Amianto in presenza di lavori di demolizione o rimozione dell’amianto.

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