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Home » Linee guida 2026 per la gestione informativa digitale (GID)

Linee guida 2026 per la gestione informativa digitale (GID)

Le indicazioni pratiche fornite dalla Commissione per il monitoraggio BIM istituita presso il MIT sulla corretta adozione dei sistemi informativi digitali negli appalti pubblici

Tempo di lettura stimato: 8 minutidi Redazione BibLus / 24 Febbraio 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Linee guida BIM

Per gli ultimi aggiornamenti consulta Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa

La Commissione per il monitoraggio BIM ha emanato il 20 febbraio 2026 le nuove Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti. 

Dal 1° gennaio 2025 è obbligatorio adottare metodi e strumenti digitali (BIM) per opere pubbliche sopra i 2 milioni di euro. L’obbligo segna un cambio di paradigma: non riguarda solo la progettazione, ma anche organizzazione, procedimenti amministrativi e gestione dell’intero ciclo di vita dell’opera.

Le linee guida ministeriali – rivolte in primis alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti – forniscono indicazioni operative per consentire alle amministrazioni di organizzare gli aspetti tecnici, professionali e gestionali necessari per essere in linea con il nuovo quadro normativo e di comprenderne i benefici e le opportunità di efficienza che ne derivano.

Nelle linee guida trovano spazio chiarimenti importanti su:

  • Ambito di applicazione e finalità della gestione informativa digitale
  • Azioni necessarie per l’applicazione della gestione informativa digitale
  • Ruoli e responsabilità
  • Ambiente di Condivisione Dati
  • Interoperabilità e formati aperti

Ecco un’ampia sintesi del documento, disponibile in PDF in calce all’articolo per ogni ulteriore approfondimento.

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Dal BIM al GID: il nuovo paradigma

Le Linee Guida chiariscono fin da subito un aspetto terminologico e concettuale fondamentale: il Codice preferisce non limitarsi all’acronimo BIM, ma abbraccia la categoria più ampia ed evoluta di Information Management (Gestione Informativa Digitale), in perfetta aderenza alla norma internazionale UNI EN ISO 19650.

Il modello informativo non è più visto solo come una rappresentazione tridimensionale, ma come un ecosistema di dati strutturati (geometrici, fisici, funzionali) che accompagna l’opera per l’intero ciclo di vita.

Il cuore pulsante di questo ecosistema è l’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat o CDE – Common Data Environment), una piattaforma interoperabile basata su formati aperti non proprietari (come l’IFC – Industry Foundation Classes), essenziale per garantire la trasparenza, la tracciabilità e la collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

La gestione informativa digitale persegue i seguenti obiettivi:

  • miglioramento della qualità e coerenza della progettazione;
  • strutturazione e tracciabilità dei processi;
  • accesso a informazioni strutturate per le attività di controllo;
  • continuità informativa lungo il ciclo di vita dell’opera;
  • integrazione con le politiche europee in materia di digitalizzazione e sostenibilità.

Soglie di obbligatorietà e condizioni per l’uso facoltativo

Il Codice Appalti – nella versione aggiornata dal D.Lgs. 209/2024 – fissa una data spartiacque: il 1° gennaio 2025. A decorrere da tale data, l’adozione della gestione informativa digitale diventa obbligatoria per la progettazione e realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti con un importo stimato dei lavori superiore a 2 milioni di euro.

Per gli interventi su edifici storico-artistici (soggetti al Codice dei Beni Culturali), la soglia di obbligatorietà è innalzata a quella di rilevanza euro-unitaria (art. 14), per mitigare l’impatto sulle stazioni appaltanti meno strutturate.

Sono inoltre esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che non riguardino opere già realizzate originariamente in BIM.

Una ulteriore modifica rilevante apportata dal D.Lgs. 209/2024 al’art. 43, attiene allo strumento per individuare il valore dell’opera (la soglia) ai fini della applicazione obbligatoria dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

Si tratta della “stima del costo presunto dei lavori” da effettuarsi già in sede di documento di fattibilità delle alternative progettuali, secondo le modalità dell’art. 14 del Codice.

Le linee guida precisano che, anche laddove non ricorrano le fattispecie per le quali sussista l’obbligatorietà dell’utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di fare ricorso ad esso, prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti.

In tal caso, è obbligatoria l’applicazione delle misure stabilite nell’Allegato I.9 del Codice e la conformità con i principi digitali, disciplinati all’art. 19 del Codice.

La norma consente dunque alla stazione appaltante, pur in assenza di uno specifico obbligo, di:

  • valutare caso per caso – in relazione all’interesse pubblico in cura e sulla base delle specifiche caratteristiche dell’appalto da mettere in gara – l’adozione dei metodi e strumenti di cui all’art. 43;
  • di prevedere nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Il punteggio premiale non è un obbligo: esso è lasciato alla discrezionale valutazione dell’amministrazione. Il punteggio premiale attiene, per espressa previsione normativa, alle sole “modalità d’uso” dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Un elenco esemplificativo di usi specifici e metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, correlati alla premialità, è contenuto all’art. 1, comma 12, dell’Allegato I.9.

I tre pilastri dell’implementazione (adempimenti preliminari)

Per evitare che il BIM si riduca a un mero adempimento formale, le Linee Guida impongono alle stazioni appaltanti tre “adempimenti preliminari” irrinunciabili:

  • piano di formazione del personale: la formazione non deve essere episodica, ma strutturale. Prevede un’alfabetizzazione digitale di base per tutto il personale (inclusi RUP, amministrativi e legali) e una formazione specialistica per le nuove figure tecniche;
  • atto di organizzazione: un documento di governance interna (da integrare nel PIAO per le PA) che definisce formalmente ruoli, responsabilità, flussi di lavoro e standard operativi. L’approccio deve essere basato sul rischio (risk-based), utilizzando il BIM per mitigare varianti in corso d’opera, contenziosi e ritardi;
  • dotazioni hardware e software: l’acquisizione di un ACDat adeguato, software di visualizzazione e verifica dei modelli (model checking/clash detection) e, se la progettazione è interna, software di authoring BIM.

Le nuove figure professionali

Il documento del MIT recepisce e istituzionalizza tre figure chiave per la gestione dei processi digitali, le quali dovrebbero essere preferibilmente reperite all’interno dell’organico della stazione appaltante:

  • Gestore dei processi digitali (BIM Manager): opera a livello organizzativo. Definisce gli standard, redige i modelli dei documenti di gara (come il Capitolato Informativo) e assicura l’allineamento tra processi aziendali e strumenti digitali;
  • Gestore dell’Ambiente di Condivisione dei Dati (CDE Manager): opera a livello di ecosistema. Configura l’ACDat, gestisce i profili di accesso, i flussi di validazione e garantisce la sicurezza informatica e l’integrità dei dati;
  • Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator): opera a livello del singolo intervento. Supporta il RUP, verifica il Piano di Gestione Informativa (pGI) dell’appaltatore, coordina le consegne e gestisce le interferenze (clash) tra i modelli disciplinari.

L’Ambiente di Condivisione Dati: i requisiti di interoperabilità e sicurezza

L’Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) assume un ruolo centrale nell’attuazione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

La definizione di Ambiente di Condivisione dei Dati, introdotta con il Correttivo nell’Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici, formula il concetto di “ecosistema digitale di piattaforme interoperabili”, evidenziando come esso non debba essere inteso come una piattaforma unica, ma come un sistema integrato e coordinato di strumenti digitali, governati in modo unitario dalla stazione appaltante.

In tale accezione, l’ACDat più che un singolo software o applicativo, risulta essere un ambiente organizzato, definito da regole, ruoli e flussi procedurali, che consente alla stazione appaltante di esercitare un controllo unitario sui contenuti informativi, indipendentemente dagli strumenti operativi utilizzati dai diversi soggetti coinvolti.

L’ACDat è impiegato per:

  • garantire la collaborazione tra i soggetti coinvolti in quanto la condivisione centralizzata delle informazioni riduce gli errori e i tempi di coordinamento;
  • assicurare l’allineamento tra modelli, documenti e informazioni per garantire che tutti lavorino su dati univoci, sempre aggiornati e tra loro mutuamente correlabili;
  • supportare l’intero ciclo di vita dell’opera tenuto conto che l’ACDat non è limitato alla fase di progettazione, ma accompagna anche le fasi di esecuzione e di manutenzione;
  • aumentare la trasparenza e la tracciabilità per assicurare che ogni modifica sia identificabile, verificabile e documentata.

Per produrre questi risultati, l’ACDAt deve avere le seguenti caratteristiche:

  • deve funzionare come ecosistema digitale governato dalla stazione appaltante;
  • non deve limitarsi alla funzione di archiviazione o scambio di informazioni, ma è configurato come strumento di supporto al processo decisionale e procedimentale della stazione appaltante;
  • deve costituire l’ambiente ufficiale di riferimento per la gestione e la condivisione delle informazioni relative ai singoli interventi;
  • deve garantire una gestione strutturata dei contenuti informativi per stati e livelli di condivisione mediante flussi di lavoro;
  • deve garantire sistemi di tracciabilità e ricostruzione della storia evolutiva dei contenuti informativi, inclusivi di origine, versioni, trasformazioni e responsabilità, nonché la conservazione della loro evoluzione nel tempo;
  • deve essere regolato mediante sistemi di profilazione degli utenti;
  • deve supportare formati aperti;
  • i dati e le informazioni contenuti nell’ACDat, laddove non soggetti a vincoli di riservatezza o sicurezza, devono essere resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione;
  • deve essere configurato e gestito in modo da garantire adeguati livelli di affidabilità, disponibilità, integrità, riservatezza e protezione dei dati trattati.

Gli ACDat sono soggetti alla normativa applicabile in materia di sicurezza delle informazioni e assicurano il rispetto dei requisiti dettati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) attraverso il Decreto Direttoriale n. 21007/2024 del 27 giugno 2024 (Regolamento Cloud per la PA), con un livello di adeguamento o di qualificazione che corrisponde alla classificazione dei dati e dei servizi digitali operata dall’amministrazione utilizzatrice ai sensi del medesimo Regolamento Cloud.

Infine, le line guida chiariscono che l’Ambiente di Condivisione Dati non coincide con le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) ma deve dialogare con esse in un rapporto di integrazione funzionale e complementarità, costituendo il sistema di riferimento per la gestione informativa tecnica del contratto, senza sostituire le piattaforme deputate alle procedure di affidamento e agli adempimenti codicistici.

L’interoperabilità: dai formati aperti ai flussi informativi

Per un’efficace gestione dei processi informativi digitali è necessario che tutti i soggetti interessati possano accedere ad un unico ambiente di condivisione dei dati (ACDat), inteso come ecosistema digitale di piattaforme interoperabili, in capo alla stazione appaltante, che lo adegua alle proprie esigenze e procedure all’interno del perimetro delle normative internazionali che lo regolano (serie UNI EN ISO 19650).

Il paradigma della interoperabilità, da conseguire anche verso le banche dati della pubblica amministrazione, si esplica attraverso l’uso di modelli informativi con formati neutri standardizzati da organismi indipendenti e regolati da norme internazionali di riferimento (ad es. lo schema denominato IFC – Industry Foundation Classes secondo ISO 16739-1).

Le linee guida forniscono una tabella ampliata con i principali formati aperti e quelli comunemente utilizzati nei progetti BIM e nella gestione documentale.

Gli scambi informativi avvengono attraverso una serie di documenti coerente e sequenziale:

  • il capitolato informativo (CI), da intendersi come esito della definizione interna dei requisiti informativi da parte della stazione appaltante;
  • l’offerta di gestione informativa (oGI), con cui l’operatore economico descrive le modalità per soddisfare tali requisiti;
  • il piano di gestione informativa (pGI), che formalizza e disciplina l’attuazione dell’offerta, includendo, tra l’altro, i piani di consegna dei contenitori informativi.

I commi 8 e 9 dell’art. 1 dell’Allegato I.9 del Codice definiscono sinteticamente l’intero processo che regola gli scambi informativi che occorrono tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario nel corso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (sia per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, come la progettazione e servizi ad essa correlati, che per la fase di realizzazione dell’opera). Vengono, inoltre, definiti i contenuti del capitolato informativo ovvero il documento che insieme al contratto disciplina i rapporti e gli obblighi fra le parti in tema di gestione informativa.

A seguire, il comma 10 dell’Allegato I.9 del Codice esplicita, in sequenza logica, gli adempimenti relativi alla gestione informativa digitale nelle fasi di gara, affidamento ed esecuzione, con particolare riferimento alla messa a disposizione della documentazione tramite l’ambiente di condivisione dei dati, alla presentazione dell’offerta di gestione informativa, alla predisposizione del piano di gestione informativa, alla consegna dei contenuti informativi digitali e alla verifica della documentazione e dei dati.

Le linee guida forniscono gli schemi di flusso procedurale con una sintesi degli aspetti riguardanti la gestione informativa digitale.

Sono schematizzati tre processi:

  • Schema 1: dal quadro esigenziale al DOCFAP
  • Schema 2: dal DIP al PFTE
  • Schema 3a: dal PFTE all’appalto integrato
  • Schema 3b: dal PFTE all’appalto di lavori

La prevalenza contrattuale del modello informativo

Uno dei chiarimenti più interessanti forniti dalle Linee Guida riguarda la prevalenza contrattuale dei modelli informativi sugli elaborati grafici tradizionali (2D), nei limiti in cui ciò sia “praticabile tecnologicamente”. Questo significa che, in caso di discordanza tra un elaborato bidimensionale e il modello BIM, è quest’ultimo a dettare legge, a meno che la differenza non derivi da limiti tecnologici esplicitamente dichiarati nel Piano di Gestione Informativa. Il modello BIM diventa così l’oggetto giuridico centrale del contratto di lavori pubblici.

Le Linee Guida del MIT sanciscono che la digitalizzazione non è più un’opzione o un mero strumento tecnico, ma una condizione strutturale della capacità amministrativa. L’adozione del BIM e dell’Information Management è vista come il volano per garantire la massima tempestività nell’esecuzione delle opere, la riduzione dei costi imprevisti e la trasparenza dei processi. Il successo di questa riforma dipenderà ora dalla capacità delle stazioni appaltanti di investire in competenze, riorganizzare i propri flussi interni e abbracciare pienamente la cultura del dato condiviso.

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Download Gratuito Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (MIT, 2026)

Leggi l’approfondimento: Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa

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