Le società in house possono riconoscere gli incentivi tecnici al proprio personale?
Le società in house a totale partecipazione pubblica, possono riconoscere gli incentivi tecnici al personale?
Il MIT, con il parere 3707/2025, si esprime positivamente circa l’applicabilità degli incentivi tecnici alle società in house, ma con dei limiti ben precisi.
Quando una società in house agisce sul mercato per l’affidamento di un contratto ad un operatore economico esterno, essa opera a tutti gli effetti come un organismo di diritto pubblico o come un ente aggiudicatore, ricadendo pienamente nell’alveo applicativo del Codice. A supporto di questa tesi si è espressa la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 23 maggio 2025, n. 128, la quale ha implicitamente confermato che l’operatività della società in house come società appaltante (SA) la vincola all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, ivi compresa la disciplina degli incentivi.
L’erogazione degli incentivi al personale della società in house è valida soltanto nell’ambito di “procedure di affidamento” a terzi. In altre parole, gli incentivi sono riconosciuti unicamente quando l’attività tecnica svolta dal personale della società è funzionale a una gara d’appalto che porta all’affidamento di un contratto a un soggetto esterno al circuito pubblico (cioè un operatore economico di mercato).
Esclusione per le attività svolte in autoproduzione o in house puro
Il regime degli incentivi non si applica nei seguenti casi:
- attività svolte in autoproduzione: quando la società in house esegue direttamente lavori, fornisce servizi o prodotti, senza ricorrere al mercato. In questo caso, l’attività interna non è una “procedura di affidamento” (intesa come gara), ma una mera attività gestionale interna;
- rapporti esclusivi ente controllante – società controllata (In House Puro): l’ipotesi in cui l’attività è svolta per l’Ente controllante, rientrando nel rapporto di immedesimazione organica.
In quest’ultimo scenario, come ribadito dal parere n. 36 del 3 luglio 2024, viene meno la terzietà della società in house rispetto all’ente dante causa. In assenza di una procedura competitiva di affidamento e stante la natura di longa manus (estensione operativa) dell’Ente, la logica remunerativa dell’incentivo, volta a premiare l’efficienza nella gestione di gare complesse verso il mercato, non sussiste. La prestazione si configura come attività di gestione interna al perimetro pubblico consolidato, precludendo l’erogazione degli incentivi de quibus.
In sintesi, il MIT distingue tra le attività tecniche svolte dalla società in house a supporto di gare rivolte a operatori esterni e quelle realizzate in autoproduzione per l’ente controllante. Nel primo caso, gli incentivi sono ammissibili perché la società opera in un contesto di terzietà, sostituendo prestazioni che altrimenti verrebbero affidate al mercato. Nel secondo caso, invece, non vi è diritto agli incentivi poiché la società agisce come articolazione interna dell’ente, secondo il principio di immedesimazione organica, e manca il requisito della terzietà.
Leggi l’approfondimento: Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/le-societa-in-house-possono-riconoscere-gli-incentivi-tecnici-al-proprio-personale/




