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Home » Le carenze del PSC esonerano il RSPP dalle omissioni del POS?

Le carenze del PSC esonerano il RSPP dalle omissioni del POS?

Una lacuna del PSC non esonera chi redige il POS dalla valutazione di un rischio specifico dell'impresa quando quella lavorazione era conosciuta o conoscibile sin dall'origine

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 31 Agosto 2026/0 Commenti/in Sicurezza /di
Sentenza Cassazione 314342026

Un pacco bombole da circa 1.500 kg, un locale tecnico con spazi limitati, un carrellino a rulli e un cric per automobile utilizzato per completare il posizionamento del carico. È da questa combinazione che nasce l’infortunio mortale esaminato dalla Cassazione Penale con la sentenza n. 31434/2026.

Il POS deve descrivere e valutare come verrà realmente eseguita la lavorazione, fino alle fasi di movimentazione e posizionamento finale dei componenti. Una lacuna del PSC non può essere utilizzata per giustificare l’assenza, nel POS, della valutazione di un rischio specifico già noto prima dell’avvio dei lavori.

La Cassazione conferma così la responsabilità del datore di lavoro e del RSPP che aveva predisposto il POS, ribadendo che la funzione consulenziale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione può assumere rilevanza causale quando il rischio avrebbe dovuto essere individuato e segnalato.

Il caso

L’intervento riguardava il potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti con un nuovo impianto a metano.

Due dipendenti dell’impresa appaltatrice erano stati incaricati di collocare, all’interno di un corpo di fabbrica in cemento armato, un impianto composto da un pacco bombole e da un compressore.

Il pacco bombole era stato movimentato mediante un carrellino a rulli e portato in prossimità della parete del locale. Restava però da eseguire una fase decisiva: sfilare il carrellino e completare il posizionamento definitivo del manufatto.

Per effettuare l’operazione i lavoratori utilizzavano un cric per automobile. A causa dell’inadeguatezza e dell’errato posizionamento del cric e del carrellino, il pacco bombole si ribaltava verso gli operai. Uno dei due lavoratori veniva schiacciato mortalmente, mentre il collega rimaneva ferito.

Il punto centrale della vicenda non è quindi il semplice trasporto del componente fino al cantiere, ma la mancata progettazione della movimentazione interna e del posizionamento finale.

Perché sono stati ritenuti responsabili datore di lavoro e RSPP

I giudici di merito avevano contestato al datore di lavoro diversi profili di colpa.

In particolare, non avrebbe:

  • informato adeguatamente i lavoratori sui rischi della movimentazione degli elementi pesanti;
  • fornito mezzi realmente idonei per lo spostamento e il posizionamento finale del pacco bombole;
  • adottato un POS contenente una valutazione sufficientemente dettagliata della lavorazione;
  • valutato concretamente il rischio della movimentazione del pacco bombole.

Al RSPP veniva invece addebitata la predisposizione di un POS carente proprio sotto il profilo operativo, perché il documento non descriveva adeguatamente le modalità con cui i singoli componenti dell’impianto sarebbero stati spostati e installati all’interno del locale.

La Cassazione rigetta entrambi i ricorsi.

RSPP: consulente del datore, ma può concorrere nella responsabilità dell’infortunio

La Corte parte da un principio ormai consolidato: l’RSPP è un consulente del datore di lavoro e non dispone, in via generale, dei poteri decisionali e di spesa propri del datore.

Questo significa che non può essere ritenuto responsabile semplicemente perché non è intervenuto materialmente durante l’esecuzione di una lavorazione pericolosa.

La sua responsabilità può però emergere quando l’infortunio derivi da un rischio che, nell’esercizio delle proprie competenze tecniche, avrebbe dovuto:

  • individuare;
  • valutare correttamente;
  • segnalare al datore di lavoro;
  • tradurre in adeguate indicazioni e procedure prevenzionistiche.

Il POS deve descrivere le procedure operative reali

Nel caso esaminato, il passaggio decisivo riguarda il contenuto del POS.

La Corte richiama l’Allegato XV, punto 3.2.1, lett. h), del D.Lgs. 81/2008, secondo cui il POS deve contenere le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC, quando previste.

Ma la valutazione del giudice va oltre una lettura meramente documentale.

Il POS aveva considerato essenzialmente i rischi relativi al trasporto e allo scarico del box in cemento armato completo, mentre non disciplinava in maniera puntuale la successiva movimentazione dei singoli componenti dell’impianto di pressurizzazione.

Ed è proprio durante questa fase concreta e non adeguatamente proceduralizzata che si è verificato l’infortunio.

In termini pratici, per la movimentazione di un componente pesante non basta quindi scrivere che il materiale sarà “trasportato”, “scaricato” o “posizionato”. Il documento deve consentire di comprendere almeno:

con quale attrezzatura sarà movimentato il carico, quale sarà la portata necessaria, come verrà introdotto nel locale, come verrà mantenuto stabile, come saranno rimossi eventuali rulli o carrelli e come sarà effettuato il posizionamento definitivo senza esporre i lavoratori al rischio di schiacciamento o ribaltamento.

PSC carente e POS incompleto: chi risponde?

È questo il passaggio più importante della sentenza.

La difesa dell’RSPP sosteneva che il POS fosse stato redatto sulla base del PSC predisposto dal coordinatore e che le successive modifiche della lavorazione non fossero state adeguatamente recepite nel piano di sicurezza e coordinamento.

Secondo questa ricostruzione, la carenza del POS sarebbe quindi derivata, almeno in parte, dalla precedente incompletezza del PSC.

La Cassazione non accoglie la tesi.

La Corte rileva che le operazioni di traslazione, assemblaggio e collocazione dell’impianto di pressurizzazione all’interno del cabinato erano già state concordate prima dell’inizio dei lavori e addirittura prima della redazione del PSC.

Il rischio, pertanto, non era nato da una modifica improvvisa e imprevedibile intervenuta durante l’esecuzione.

Per questa ragione, il mancato aggiornamento del PSC non può determinare l’esonero del soggetto che aveva predisposto un POS privo della necessaria analisi operativa.

Il POS non è una copia operativa del PSC

Il POS non può essere considerato un documento passivamente subordinato al PSC quando il rischio deriva dalle concrete modalità operative proprie dell’impresa esecutrice.

Se la lavorazione è nota, l’impresa sa quali componenti deve movimentare, conosce peso, dimensioni, ambienti e modalità di installazione e sa che sarà necessario effettuare determinate operazioni sul posto, tali rischi devono essere analizzati nel POS anche quando il PSC risulti incompleto.

In altre parole, l’eventuale omissione del coordinatore non cancella automaticamente gli obblighi prevenzionistici degli altri soggetti della filiera.

Nella verifica del POS non bisogna limitarsi a chiedere se il documento sia coerente con il PSC, ma anche se descriva davvero l’attività che i lavoratori dovranno materialmente compiere.

Movimentazione dei carichi: la gru era presente, ma non era idonea

Un ulteriore elemento valorizzato dalla Corte riguarda la disponibilità delle attrezzature.

La difesa aveva sostenuto che in cantiere fossero presenti mezzi utilizzabili per eseguire l’operazione in sicurezza.

La Cassazione osserva però che la gru disponibile aveva una portata massima di 1.000 kg, mentre il pacco bombole pesava circa 1.500 kg. Era inoltre necessario disporre di un soggetto abilitato alla conduzione.

La mera presenza in cantiere di un mezzo di sollevamento non equivale dunque alla disponibilità di un’attrezzatura idonea alla specifica operazione.

Anche questo passaggio ha una ricaduta pratica significativa.

L’idoneità di un’attrezzatura deve essere verificata rispetto almeno a:

  • peso e baricentro del carico;
  • configurazione dell’area di lavoro;
  • spazi di manovra;
  • portata effettiva;
  • accessori di sollevamento;
  • personale abilitato;
  • modalità di stabilizzazione e posa finale.

Il problema non si risolve individuando genericamente nel POS una gru o un mezzo di sollevamento: occorre verificare che quella soluzione sia tecnicamente utilizzabile nella situazione reale.

La formazione sul campo non sostituisce quella prevista dal D.Lgs. 81/2008

La Corte affronta anche la condotta del lavoratore.

La difesa aveva attribuito particolare rilievo alla decisione degli operai di utilizzare un cric non idoneo, sostenendo che tale comportamento avesse assunto una rilevanza causale autonoma.

La Cassazione sottolinea, invece, che la vittima non risultava adeguatamente formata e informata sui rischi dell’operazione.

L’esperienza maturata sul campo non può sostituire gli obblighi di informazione e formazione imposti dalla normativa.

Quando il lavoratore adotta una modalità imprudente proprio perché l’organizzazione aziendale non ha individuato una procedura sicura, non ha fornito strumenti adeguati e non ha trasferito correttamente le informazioni necessarie, la sua condotta non diventa automaticamente una causa esclusiva dell’infortunio.

Il ruolo della vigilanza e del preposto

La sentenza richiama infine il dovere datoriale di vigilare sulle modalità di esecuzione del lavoro.

Nel caso concreto non risultava dimostrato che la vittima fosse un preposto di fatto; inoltre, il datore non aveva previsto sul posto una figura che impedisse l’esecuzione di operazioni manifestamente pericolose.

La Cassazione ribadisce così che il datore deve organizzare anche la vigilanza effettiva, impedendo che si consolidino modalità operative non sicure.

Questo non significa che il datore debba essere personalmente presente in ogni momento, ma che il sistema organizzativo deve assicurare un controllo coerente con la pericolosità delle attività da svolgere.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto infondati i ricorsi e ha confermato l’impianto delle responsabilità.

Sono stati quindi confermati i profili di responsabilità del:

  • datore di lavoro, per le carenze organizzative, informative, formative, di vigilanza e per l’inadeguatezza dei mezzi disponibili;
  • RSPP, in relazione all’errore tecnico rappresentato dall’omessa valutazione, nel POS predisposto, del rischio specifico legato alla movimentazione e al posizionamento dei componenti pesanti.

I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Icona

Download Gratuito Sentenza Cassazione 31434/2026 - PSC carente e responsabilità del RSPP per le omissioni del POS

Per approfondire, leggi anche:

    • RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    • Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
    • Piano Operativo di Sicurezza (POS): come redigerlo correttamente
    • Piano sicurezza e coordinamento (PSC): quando serve e chi deve redigerlo
    • Preposto alla sicurezza sul lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità

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