La redazione del DIP rientra tra le attività incentivabili?
La normativa non è chiara: la redazione del documento di indirizzo alla progettazione non è esplicitata nell'elenco delle attività incentivabili. Cosa ne pensa il MIT?
Il tema degli incentivi per le funzioni tecniche è uno degli aspetti più delicati e discussi nell’ambito dell’applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. La questione assume particolare rilevanza quando si tratta di definire quali attività possano essere considerate incentivabili, soprattutto in relazione a documenti e adempimenti che, pur essendo fondamentali nel processo di realizzazione delle opere pubbliche, non trovano una collocazione esplicita nell’allegato I.10 del Codice, dedicato proprio alla disciplina degli incentivi.
Il caso sottoposto all’attenzione del MIT (nel parere 3934/2025) riguarda specificamente la possibilità di riconoscere un incentivo al personale interno che si occupi della redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). La questione nasce dall’esigenza di un ente locale che, dopo aver sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la ripartizione degli incentivi e aver approvato il relativo regolamento comunale, si è trovato a dover affrontare un vuoto normativo apparente circa la possibilità di incentivare un’attività che, pur essendo prevista dal Codice, non risulta espressamente menzionata tra quelle incentivabili.
Il caso in esame
L’ente proponente ha seguito un percorso amministrativo rigoroso e conforme alle previsioni normative. Con delibera di Giunta è stata autorizzata la consegna del CCDI relativo alla ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, in applicazione dell’articolo 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Successivamente, con delibera è stato approvato il regolamento comunale che disciplina nel dettaglio le modalità di ripartizione di tali incentivi tra il personale tecnico coinvolto nelle diverse fasi di realizzazione delle opere pubbliche.
Nel redigere tale regolamento, l’amministrazione ha ritenuto opportuno inserire una specifica voce dedicata alla redazione del DIP, pur nella consapevolezza che tale attività non compare in modo esplicito nell’allegato I.10 del Codice. La scelta è stata motivata dalla necessità pratica di poter quantificare e corrispondere un compenso adeguato al personale interno che si faccia carico di questa importante attività preparatoria, evitando così di dover ricorrere a consulenze esterne con conseguente aggravio di spesa per l’ente, in perfetta ratio dell’istituto degli incentivi.
La risposta del MIT
Il Ministero, nel fornire la propria risposta, ha operato una lettura sistematica delle disposizioni normative rilevanti, in particolare degli articoli 41 e 43 del Codice, nonché degli articoli 2 e 3 dell’allegato I.7. Da questa analisi emerge con chiarezza che il DIP, unitamente al Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, deve essere qualificato come atto prodromico e propedeutico rispetto ai successivi livelli di progettazione, ossia il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e il Progetto Esecutivo. Questa collocazione temporale e funzionale determina l’inserimento del DIP nella fase immediatamente precedente all’avvio della progettazione vera e propria, configurandolo come elemento essenziale per garantire la corretta impostazione dell’intero processo progettuale. Tale interpretazione trova conferma anche nell’evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina dei contratti pubblici nel corso degli anni. Il Ministero richiama espressamente la disciplina previgente, facendo riferimento all’articolo 3 del D.lgs. N. 50/2016, all’articolo 93 del D.lgs. N. 163/2006 e all’articolo 15 del D.P.R. n. 207/2010. Questa continuità normativa dimostra come il legislatore abbia sempre riconosciuto l’importanza di una fase preliminare di definizione degli indirizzi progettuali, pur con denominazioni e modalità operative che si sono evolute nel tempo.
Chi redige il DIP?
Un aspetto centrale della questione riguarda l’individuazione del soggetto cui compete la redazione del DIP. Sul punto, il Ministero richiama opportunamente il comunicato presidenziale dell’ANAC del 10 luglio 2024, che ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di affidamento dell’incarico di redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali. In tale documento, l’ANAC ha sottolineato con chiarezza che il DIP è redatto dal Responsabile Unico del Progetto e deve essere approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indipendentemente dal fatto che la progettazione sia svolta internamente alla stazione appaltante o affidata a professionisti esterni.
Per questo il MIT giunge alla conclusione che la redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione può essere valorizzata ai fini della liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche. Questa affermazione rappresenta il nucleo del parere e fornisce una risposta positiva al quesito posto dall’ente locale, confermando la legittimità della scelta di inserire tale voce nel regolamento comunale sugli incentivi. Il parere ministeriale, pur fornendo una risposta sostanzialmente positiva al quesito posto, introduce un’importante precisazione che delimita l’ambito di applicazione del principio affermato: viene infatti specificato che l’incentivabilità della redazione del DIP è tale, ferma restando l’esclusione di quelle attività non delegabili, come individuate dall’articolo 2, comma 1, dell’allegato I.2 al Codice.
La conseguenza pratica di questa precisazione è che, qualora la redazione del DIP comporti l’esercizio di funzioni non delegabili, l’incentivo potrà essere riconosciuto esclusivamente al RUP che ha effettivamente svolto tale attività. Viceversa, per le attività di supporto e collaborazione che non rientrano tra quelle non delegabili, sarà possibile riconoscere incentivi anche ad altri tecnici dell’ente che hanno collaborato con il RUP nella predisposizione del documento.
Leggi gli approfondimenti: Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti, Il documento di indirizzo alla progettazione nel nuovo codice appalti
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