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Home » L’impresa affidataria è responsabile della sicurezza dei lavori anche senza contratto scritto

L’impresa affidataria è responsabile della sicurezza dei lavori anche senza contratto scritto

Gli obblighi dell’impresa affidataria possono sorgere anche prima della sottoscrizione formale del contratto: per la Cassazione contano incarico, prezzo concordato e concreta esecuzione dei lavori

Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 29 Luglio 2026/0 Commenti/in Sicurezza /di
Sentenza Cass. 26676-2026

Per gli ultimi aggiornamenti consulta Impresa affidataria e impresa esecutrice: compiti e differenze

Un intervento definito come semplice sopralluogo per il preventivo può essere considerato, sulla base dei fatti, un lavoro già affidato e avviato. In questo caso, l’assenza di un contratto scritto non impedisce l’applicazione degli obblighi di sicurezza previsti per l’impresa affidataria.

Lo chiarisce la Cassazione penale con la sentenza n. 26676/2026, pronunciata in seguito a un infortunio avvenuto durante la riparazione del lucernario di un capannone. Il lavoratore, dipendente di un’altra impresa, era salito sulla copertura su incarico del titolare dell’impresa che aveva ricevuto il lavoro ed era precipitato da un’altezza di circa sette metri.

Secondo la Suprema Corte, in materia di sicurezza non conta soltanto la qualificazione formale attribuita dalle parti al rapporto: occorre verificare chi abbia ricevuto l’incarico, chi abbia impartito le direttive, se il prezzo fosse già stato concordato e se le lavorazioni fossero concretamente iniziate.

Il caso

La vicenda riguarda un intervento di riparazione su un lucernario collocato sulla copertura di un capannone industriale. Il lavoratore infortunato, dipendente di un’impresa diversa da quella dell’imputato e suo nipote, era salito sulla copertura per eseguire l’intervento. Durante l’attività precipitava da circa sette metri, riportando lesioni. Il Tribunale di Modena condannava il titolare dell’impresa alla pena di 5.000 euro di ammenda per la violazione dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

La norma disciplina gli obblighi dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei o mobili e le attribuisce una funzione di verifica e coordinamento rispetto alle lavorazioni affidate alle imprese esecutrici.

La difesa contestava, tuttavia, l’esistenza stessa dei presupposti necessari per applicare l’art. 97.

Secondo il ricorrente:

  • non era stato stipulato alcun contratto di appalto con il proprietario dell’opificio;
  • non esisteva un contratto di subappalto con l’impresa del lavoratore infortunato;
  • l’accesso sul tetto aveva la sola finalità di effettuare un sopralluogo per formulare un preventivo;
  • il proprietario non avrebbe autorizzato l’ingresso di operai per l’esecuzione dei lavori.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che queste affermazioni non si confrontavano con la ricostruzione compiuta dal Tribunale.

Impresa affidataria: gli obblighi dell’art. 97

L’impresa affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

L’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 le attribuisce obblighi specifici nella gestione della sicurezza del cantiere.

In particolare, l’impresa affidataria deve:

  • verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  • controllare l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
  • coordinare gli interventi delle imprese esecutrici;
  • verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio;
  • verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, nei casi previsti;
  • assicurare che le lavorazioni affidate possano svolgersi in condizioni di sicurezza.

La posizione dell’impresa affidataria non dipende però soltanto dalla presenza di un documento denominato “contratto di appalto”. Deve essere ricostruita analizzando il concreto assetto dei rapporti tra committente, impresa incaricata e soggetti esecutori.

Il contratto di appalto deve essere necessariamente scritto?

No, salvo le ipotesi in cui la forma scritta sia imposta espressamente dalla legge.

La Cassazione ribadisce che il contratto di appalto tra privati può essere concluso:

  • verbalmente;
  • mediante comportamenti concludenti;
  • attraverso fatti incompatibili con la volontà di non stipulare il contratto.

La forma scritta è necessaria soltanto in particolari fattispecie, come alcuni contratti riguardanti navi e aeromobili, gli appalti pubblici o le operazioni che comprendono il trasferimento di diritti reali immobiliari.

Negli ordinari appalti privati, quindi, il contratto può perfezionarsi anche senza la sottoscrizione di un documento formale.

L’accordo può essere dimostrato, ad esempio, dall’esistenza congiunta di:

  • un incarico definito;
  • un’opera individuata;
  • un prezzo concordato;
  • direttive impartite all’esecutore;
  • accesso al luogo di lavoro;
  • effettivo avvio dell’intervento.

Per la sicurezza conta la sostanza dei rapporti

La Corte applica alla materia prevenzionistica un criterio sostanzialistico. Non è decisiva la denominazione attribuita dalle parti al rapporto, né è sufficiente sostenere che il contratto non fosse stato ancora sottoscritto. Bisogna ricostruire l’organizzazione effettivamente presente nel luogo di lavoro.

Occorre, in particolare, verificare:

  • chi ha commissionato l’opera;
  • quale impresa ha assunto l’intervento;
  • chi ha impartito le istruzioni operative;
  • quali lavoratori sono stati inviati sul posto;
  • se erano presenti più imprese;
  • quale parte dei lavori era riferibile a ciascuna organizzazione;
  • se le attività avevano già superato la fase del semplice esame preliminare.

In materia di tutela della salute e della sicurezza, la validità formale del contratto non può diventare uno strumento per neutralizzare gli obblighi prevenzionistici derivanti dalla concreta esecuzione dell’opera.  Quando sul posto operano più imprese, ciascuna responsabile di una parte dell’intervento, gli obblighi devono essere individuati sulla base dell’assetto reale delle lavorazioni.

Sopralluogo o avvio dei lavori: qual è la differenza?

Il punto più utile della sentenza riguarda il confine tra sopralluogo preliminare e attività esecutiva.

Un sopralluogo finalizzato alla predisposizione di un preventivo serve normalmente a:

  • esaminare lo stato dei luoghi;
  • acquisire misure e informazioni;
  • individuare le lavorazioni necessarie;
  • valutare i materiali e le attrezzature da impiegare;
  • stimare tempi, costi e condizioni di intervento.

Anche il sopralluogo deve essere svolto in sicurezza, soprattutto quando comporta l’accesso a coperture, vani tecnici o zone esposte al rischio di caduta. Tuttavia, sul piano contrattuale, esso può precedere l’effettivo affidamento dell’opera.

La situazione cambia quando:

  • il lavoro è stato già commissionato;
  • il corrispettivo è stato concordato;
  • il soggetto incaricato impartisce disposizioni operative;
  • un lavoratore viene inviato a intervenire materialmente sull’opera;
  • vengono avviate operazioni funzionali alla riparazione.

In questi casi, l’attività non può essere considerata un semplice sopralluogo soltanto perché manca un contratto scritto o perché le parti la definiscono in quel modo. È la condotta concreta a dimostrare che il rapporto è già entrato nella fase esecutiva.

Le motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte rileva che i primi tre motivi di ricorso erano fondati su una ricostruzione alternativa del fatto. La difesa sosteneva che non vi fossero un appalto, un subappalto e un’effettiva autorizzazione all’esecuzione dei lavori. Il Tribunale aveva, invece, accertato il contrario sulla base delle testimonianze raccolte.

In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio soltanto perché la difesa propone una diversa lettura dei fatti.

La Cassazione non deve stabilire quale ricostruzione sia astrattamente preferibile, ma verificare se quella adottata dal giudice di merito sia:

  • logicamente motivata;
  • coerente con gli elementi acquisiti;
  • priva di contraddizioni manifeste;
  • compatibile con il senso comune.

Nel caso esaminato, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata: incarico, prezzo pattuito e disposizioni date al lavoratore dimostravano l’esistenza sostanziale dell’appalto e del successivo affidamento dell’attività a un’altra impresa.

Gli obblighi di sicurezza sorgono prima della firma

Il profilo più rilevante è, però, la sua applicazione agli obblighi dell’impresa affidataria. Gli obblighi dell’art. 97 possono sorgere anche prima della sottoscrizione formale del contratto, quando i fatti dimostrano che l’opera è stata già affidata e che l’esecuzione è concretamente iniziata.

Questo significa che l’organizzazione della sicurezza non può essere rinviata alla firma del contratto se, nel frattempo:

  • i lavoratori sono stati inviati sul posto;
  • vengono impartite direttive;
  • sono iniziate attività sulla copertura;
  • è già presente una pluralità di imprese;
  • si stanno eseguendo operazioni pericolose.

Il responsabile dell’impresa non può qualificare a posteriori l’intervento come sopralluogo per sottrarsi agli obblighi prevenzionistici, quando le modalità concrete dimostrano l’avvio della lavorazione.

Appalto verbale e subappalto di fatto

Il principio interessa anche il successivo affidamento di una parte dei lavori a un’altra impresa. Il subappalto, così come l’appalto principale, non è necessariamente identificato dalla presenza di un documento scritto. Può essere ricostruito sulla base delle istruzioni impartite e delle attività concretamente affidate.

Nel caso esaminato, il lavoratore infortunato apparteneva a un’altra impresa ma era salito sul lucernario su incarico dell’imputato. La presenza di un rapporto familiare tra i due non eliminava il dato organizzativo: il lavoratore operava per un’impresa diversa e stava eseguendo un’attività affidatagli dal titolare dell’impresa che aveva assunto la riparazione.

La sicurezza deve quindi essere gestita considerando l’effettiva compresenza delle organizzazioni imprenditoriali, non soltanto i rapporti personali tra i soggetti coinvolti.

Perché la gestione informale degli affidamenti è rischiosa

Gli accordi verbali sono validi in molti rapporti tra privati, ma determinano criticità importanti sul piano tecnico e prevenzionistico.

Senza una chiara formalizzazione può diventare difficile stabilire:

  • l’esatto oggetto dell’incarico;
  • il momento in cui iniziano le lavorazioni;
  • i limiti del semplice sopralluogo;
  • le imprese autorizzate ad accedere;
  • il soggetto responsabile del coordinamento;
  • le attrezzature da utilizzare;
  • le misure contro le cadute dall’alto;
  • le responsabilità per eventuali subaffidamenti.

La forma scritta non sostituisce l’organizzazione concreta della sicurezza, ma consente di definire con maggiore precisione ruoli, attività e limiti operativi.

Per questo, anche quando l’intervento è di modesta entità, è opportuno formalizzare prima dell’accesso:

  • la natura dell’attività;
  • l’eventuale carattere meramente ispettivo del sopralluogo;
  • il divieto di iniziare lavorazioni;
  • i soggetti autorizzati;
  • le modalità di accesso alla copertura;
  • i sistemi di protezione necessari;
  • l’eventuale coinvolgimento di altre imprese o lavoratori autonomi.

Anche un sopralluogo in copertura richiede misure di sicurezza

La decisione non deve essere letta nel senso che il semplice sopralluogo sia estraneo alle regole prevenzionistiche.

Accedere a una copertura per osservare un lucernario può esporre il tecnico o il lavoratore a rischi rilevanti, tra cui:

  • caduta dal bordo;
  • sfondamento di elementi non portanti;
  • caduta attraverso lucernari;
  • scivolamento;
  • cedimento della copertura;
  • assenza di sistemi di accesso sicuri.

Prima dell’accesso occorre quindi verificare la portanza della copertura, la presenza di protezioni collettive, la disponibilità di sistemi di ancoraggio e l’idoneità delle attrezzature.

La qualificazione dell’attività come sopralluogo non elimina il rischio fisico. Determina, semmai, la necessità di definire con chiarezza quali operazioni siano consentite e quali siano vietate prima dell’affidamento definitivo.

Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

Il quarto motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.

La difesa sosteneva che il Tribunale avesse valorizzato soltanto i precedenti penali specifici dell’imputato, senza considerare il ridotto grado della colpa.

La Cassazione dichiara inammissibile anche questa censura.

Le attenuanti generiche:

  • non costituiscono un diritto automatico dell’imputato;
  • non derivano dalla sola assenza di ulteriori elementi negativi;
  • richiedono circostanze positive e meritevoli di particolare considerazione;
  • rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito.

Il giudice non deve esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti prevalenti ai fini della decisione.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva motivato il diniego sulla base dei precedenti specifici dell’imputato, considerati rilevanti per valutarne la personalità.

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Download Gratuito Sentenza Cassazione 26676/2026 - Contratto non scritto e obblighi dell’impresa affidataria

Approfondimenti

Per approfondire, leggi anche:

  • Impresa affidataria e impresa esecutrice: compiti e differenze
  • Art. 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

Anche quando l’affidamento nasce verbalmente, gli obblighi di sicurezza dipendono dall’organizzazione concreta dei lavori. Con il software per la sicurezza puoi predisporre PSC, POS, DUVRI e gli altri piani di sicurezza, valutare i rischi specifici, definire fasi e interferenze e aggiornare il registro della sicurezza direttamente in cantiere.

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