Incentivi tecnici nelle concessioni: il calcolo si fa sul fatturato o sul canone?
Incentivi alle funzioni tecniche nelle concessioni: una delibera della Corte dei Conti Lombardia chiarisce il criterio di calcolo
La Corte dei Conti Lombardia, con la deliberazione 184/2026, torna sul tema degli incentivi tecnici ex art. 45 del Codice Appalti e chiarisce un punto decisivo per stazioni appaltanti, enti concedenti e tecnici PA: nelle concessioni, il fondo incentivante non si calcola automaticamente sul canone dovuto dal concessionario o sull’aggio posto a base di gara, ma sul valore complessivo della concessione, determinato secondo l’art. 179 del D.Lgs. 36/2023.
La precisazione nasce dalla richiesta di parere di un Comune che si è trovato a dover gestire tre procedure diverse — farmacia comunale, riscossione coattiva delle entrate e project financing per servizi cimiteriali — e ha chiesto quale sia la base corretta per calcolare gli incentivi tecnici. La risposta della Corte è chiara: il riferimento è il fatturato totale stimato del concessionario per tutta la durata del contratto, non il solo flusso economico incassato dall’ente sotto forma di canone.
Il caso: concessioni di farmacia, riscossione e servizi cimiteriali
Il Comune istante sottopone alla Sezione regionale di controllo tre ipotesi operative.
La prima riguarda la concessione della farmacia comunale, con valore determinato dal fatturato atteso per 20 anni e canone concessorio versato dal concessionario al Comune. La seconda riguarda la riscossione coattiva delle entrate comunali, in cui il valore della concessione dipende dall’aggio applicato agli importi effettivamente riscossi. La terza riguarda un project financing per servizi cimiteriali, con gestione dei proventi da parte del concessionario, contributo pubblico in conto investimento e pagamento di un canone all’ente.
Il dubbio è: il fondo per gli incentivi tecnici va calcolato sul valore della concessione, quindi sul fatturato atteso del concessionario, oppure sull’importo posto a base di gara, come canone o aggio?
La questione non è marginale. Nelle concessioni pluriennali, soprattutto se riferite a servizi pubblici locali o a project financing, il fatturato stimato può essere molto più elevato del canone versato all’amministrazione. Da questa scelta discende quindi un impatto diretto sul quadro economico, sulla programmazione della spesa e sulla disciplina regolamentare interna.
I quesiti posti alla Corte
Il Comune chiede, in sostanza, quale sia il valore su cui applicare l’art. 45 del Codice Appalti per calcolare gli incentivi tecnici nelle concessioni.
Le alternative prospettate sono due:
- il valore della concessione determinato ai sensi dell’art. 179 del d.lgs. 36/2023, cioè il fatturato atteso del concessionario;
- l’importo posto a base della singola procedura, quindi il canone complessivo nel caso della farmacia, l’aggio totale sul riscosso nel caso della riscossione coattiva o il canone complessivo nel project financing per i servizi cimiteriali.
L’ente chiede inoltre se, per la riscossione coattiva, l’incentivo debba essere calcolato sul valore iniziale oppure possa essere modificato in base al riscosso anno per anno; come modulare spettanza e liquidazione degli incentivi nel tempo; quale importo utilizzare se la concessione non prevede né canone né aggio; e se, in presenza di quadri economici già approvati, occorra riapprovarli considerando l’IRAP.
Incentivi tecnici nelle concessioni: la base di calcolo è il valore ex art. 179
La Corte afferma che, in caso di concessioni, il valore sul quale calcolare gli incentivi tecnici è quello che deriva dall’applicazione dell’art. 179 del Codice.
L’art. 179 definisce il valore della concessione come il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione e delle forniture accessorie. Il valore stimato deve essere calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara.
In via definitiva, secondo la Sezione, l’ente deve determinare il valore della concessione in modo discrezionale, ma con metodo oggettivo, tenendo conto non solo del canone, ma di tutti gli elementi che, ai sensi dell’art. 179, concorrono a determinare il fatturato generato per l’intera durata della concessione. Tra gli elementi che possono concorrere alla determinazione del valore rientrano, se pertinenti, il valore di eventuali clausole di opzione, pagamenti o vantaggi finanziari conferiti al concessionario dall’ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, sovvenzioni o altri vantaggi finanziari conferiti da terzi, nonché entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione.
Leggi l’approfondimento: Gli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/incentivi-tecnici-nelle-concessioni-il-calcolo-si-fa-sul-fatturato-o-sul-canone/




