Il general contractor resta responsabile della sicurezza anche se non esegue direttamente i lavori
Il subappalto non cancella gli obblighi dell'impresa affidataria: la frammentazione dell'esecuzione tra più imprese rende ancora più pregnanti gli obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento
Un lavoratore precipita da circa 6 metri attraversando un lucernaio non protetto durante il rifacimento di una copertura in cemento-amianto destinata a ospitare un impianto fotovoltaico. Il cantiere coinvolge più imprese, una catena di subappalti, un PSC ancora in bozza, POS non compiutamente coordinati e un coordinatore per la sicurezza nominato quando le lavorazioni erano ormai già iniziate.
La Cassazione, con la sentenza n. 29605/2026, affronta così un tema particolarmente importante: fino a che punto risponde il general contractor che affida integralmente a terzi l’esecuzione materiale dell’opera?
La risposta della Corte è netta: il subappalto non cancella gli obblighi dell’impresa affidataria. Anzi, quando l’organizzazione dell’intervento diventa più complessa e si articola in più livelli di affidamento, gli obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento assumono un peso ancora maggiore.
La Cassazione conferma inoltre la responsabilità del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, chiamato a governare direttamente il rischio di caduta dall’alto dei propri dipendenti.
Il caso
L’intervento riguardava la realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico su diversi capannoni industriali.
L’impresa affidataria aveva subappaltato l’esecuzione delle opere di smaltimento dell’amianto, rifacimento del manto di copertura e montaggio dei moduli fotovoltaici. La società subappaltatrice, a sua volta, aveva affidato a un’altra impresa la rimozione delle lastre contenenti amianto e la posa della nuova copertura. Quest’ultima era l’impresa concretamente abilitata alla bonifica dei materiali contenenti amianto.
Durante le lavorazioni un operaio si trovava sulla copertura di uno dei fabbricati, a circa sei metri dal suolo. Mentre apriva le confezioni contenenti le nuove lastre già trasportate sul tetto, poggiava un piede sopra un lucernaio deteriorato. Il lucernaio cedeva sotto il suo peso e il lavoratore precipitava al suolo, riportando lesioni mortali.
Gli accertamenti evidenziavano una situazione particolarmente critica: la copertura non era dotata di adeguate protezioni perimetrali o sottostanti e i lucernai, deteriorati e visivamente simili alle lastre della copertura, non erano segnalati né protetti con tavole di camminamento.
Chi risponde dell’infortunio nella catena di subappalti?
La responsabilità veniva affermata, per quanto interessa la decisione della Cassazione, nei confronti di due figure differenti:
- il legale rappresentante dell’impresa affidataria/general contractor;
- il legale rappresentante dell‘impresa esecutrice e datrice di lavoro della vittima.
Le rispettive posizioni di garanzia, però, non coincidono.
Per l’affidataria il punto centrale è il governo complessivo dell’organizzazione del cantiere: verifica delle condizioni di sicurezza, coordinamento degli interventi prevenzionistici e controllo della congruenza dei POS.
Per il datore di lavoro dell’impresa esecutrice rilevano invece anche gli obblighi direttamente connessi alla tutela dei propri dipendenti: predisposizione delle misure anticaduta, formazione e informazione, utilizzo dei DPI e interdizione delle lavorazioni quando mancano le condizioni minime di sicurezza.
Gli obblighi dell’impresa affidataria secondo l’art. 97 del D.Lgs. 81/2008
La contestazione rivolta al legale rappresentante dell’impresa affidataria si concentra sull’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
In particolare, secondo la ricostruzione processuale, l’affidataria aveva omesso di:
- verificare le condizioni di sicurezza dei lavori e l’osservanza del PSC;
- coordinare gli interventi previsti dagli artt. 95 e 96 del Testo Unico;
- verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima della loro trasmissione al CSE.
Questi obblighi non dipendono dall’esecuzione materiale delle opere.
L’impresa affidataria non può quindi sostenere di essere estranea al rischio soltanto perché opera come società di servizi o general contractor e non dispone di maestranze direttamente impegnate sul tetto.
La funzione organizzativa assunta nell’intervento è, al contrario, proprio ciò che rende rilevanti gli obblighi prevenzionistici dell’affidataria.
General contractor senza dipendenti: gli obblighi di sicurezza restano
Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda la struttura della catena contrattuale. L’impresa affidataria non disponeva di dipendenti propri e aveva affidato le lavorazioni a una società che, a sua volta, non disponeva né di propri dipendenti né delle necessarie autorizzazioni per la rimozione dell’amianto. L’esecuzione materiale era quindi demandata a un ulteriore soggetto.
Per la Cassazione, questo assetto non riduce gli obblighi dell’impresa affidataria.
È vero il contrario: la frammentazione dell’esecuzione tra più imprese rende ancora più pregnanti gli obblighi di verifica, cooperazione e coordinamento.
Il general contractor rimane infatti chiamato a governare il rischio connesso all’organizzazione generale del cantiere, soprattutto quando entrano in gioco lavorazioni complesse e pericolose come lavori in quota, rimozione di coperture contenenti amianto e presenza di più soggetti operativi.
L’autonomia organizzativa del subappaltatore non esclude quindi, da sola, una concorrente responsabilità dell’affidataria.
Più subappalti, più rilevante diventa il coordinamento
La sentenza non introduce una nuova posizione di garanzia, perché gli obblighi dell’impresa affidataria derivano già dal D.Lgs. 81/2008. Il profilo particolarmente interessante è però l’applicazione di questi obblighi alla figura del general contractor che non esegue direttamente le opere.
La Cassazione afferma in sostanza che la progressiva esternalizzazione delle lavorazioni non comporta una progressiva riduzione del debito di sicurezza dell’affidataria.
Quando la catena si allunga, aumentano invece le esigenze di governo dell’intervento: occorre conoscere chi opera realmente, verificarne l’idoneità, coordinare i diversi livelli della filiera e assicurarsi che i documenti di sicurezza siano coerenti con l’organizzazione effettiva del cantiere.
È un principio operativo importante soprattutto nei cantieri in cui il contraente principale svolge prevalentemente una funzione di organizzazione, gestione e affidamento delle opere.
Il general contractor non può limitarsi a distribuire contrattualmente le lavorazioni: deve verificare che l’organizzazione creata consenta di lavorare in sicurezza.
La Corte sottolinea inoltre che, nel caso concreto, non era necessario dimostrare una materiale ingerenza del vertice dell’affidataria nelle singole operazioni eseguite sul tetto. Il parametro rilevante era il complesso dei poteri e dei doveri derivanti dalla posizione di garanzia e dall’area di rischio governata.
Il general contractor deve essere fisicamente presente in cantiere?
No, non è questo il principio espresso dalla Cassazione.
La Corte osserva che le omissioni contestate all’affidataria prescindevano dalla frequentazione materiale del cantiere.
Il rischio non derivava esclusivamente dal modo in cui il singolo operaio stava eseguendo una lavorazione, ma da una carenza più ampia dell’organizzazione del cantiere: lavori in quota, coperture in amianto, lucernai non protetti, più imprese coinvolte e assenza di un sistema di coordinamento prevenzionistico già operativo.
L’assenza del legale rappresentante dal luogo dell’infortunio non era quindi sufficiente a escluderne la responsabilità.
La vigilanza propria dell’affidataria non coincide con un controllo minuto per minuto delle singole lavorazioni, ma con l’effettivo esercizio dei poteri organizzativi e di coordinamento attribuiti dalla normativa.
PSC ancora in bozza e POS non coordinati: il cantiere poteva partire?
Un altro elemento centrale riguarda la situazione documentale esistente al momento dell’infortunio.
Dagli accertamenti risultava che:
- il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione era stato nominato il 6 settembre;
- l’infortunio si verificava l’8 settembre;
- il PSC risultava ancora in bozza;
- il documento non era stato trasmesso alle imprese per le verifiche e l’eventuale adeguamento dei POS;
- il coordinatore non aveva ancora eseguito il sopralluogo;
- non aveva ancora ricevuto tutti i POS necessari alle verifiche di compatibilità;
- nonostante ciò, il cantiere risultava operativo già da alcuni giorni.
Per la Cassazione, la circostanza che il PSC fosse ancora in bozza non costituisce un elemento favorevole all’affidataria.
Al contrario, dimostra la radicale carenza del sistema di coordinamento prevenzionistico in un cantiere nel quale i lavoratori erano stati avviati prima di avere completato le verifiche documentali e organizzative.
Se l’affidataria non sa che i lavori sono iniziati è esonerata?
La difesa del general contractor sosteneva che il proprio legale rappresentante non fosse a conoscenza dell’effettivo avvio del cantiere.
La Cassazione rileva, tuttavia, una pluralità di elementi che, letti complessivamente, rendevano sostenibile la ricostruzione dei giudici di merito: la scansione dei rapporti contrattuali, le imminenti scadenze dell’intervento, la notifica preliminare, la presenza di materiali e mezzi e la necessità di utilizzare un’impresa effettivamente autorizzata alla rimozione dell’amianto.
Ma la Corte introduce anche una precisazione ulteriore.
Persino ammettendo che il titolare dell’affidataria non conoscesse concretamente la data di inizio dei lavori, il disinteresse sulle sorti di una commessa di tale consistenza, a fronte delle scadenze note e dei numerosi adempimenti da eseguire, avrebbe potuto integrare una macroscopica negligenza.
Di conseguenza, la mancata conoscenza dell’avvio del cantiere non costituisce automaticamente una difesa: occorre chiedersi anche perché il soggetto che aveva il governo organizzativo dell’opera non fosse in condizione di sapere se le attività fossero già partite.
La mancanza del PSC non riduce la responsabilità del datore di lavoro
Anche per il datore di lavoro dell’impresa esecutrice la mancata definizione del PSC non costituisce un’esimente.
Secondo la Cassazione, l’assenza di un effettivo coordinamento tra le imprese rafforzava, piuttosto che eliminare, il dovere di non consentire ai lavoratori di operare in una situazione non adeguatamente organizzata sotto il profilo prevenzionistico.
Il POS non può quindi essere interpretato come uno scudo formale.
Se le condizioni reali del cantiere non permettono di applicare le misure previste oppure mancano le indispensabili condizioni di sicurezza, il datore di lavoro deve impedire l’esecuzione della lavorazione.
La decisione della Cassazione
La Corte ritiene infondati i ricorsi e conferma l’impianto delle responsabilità individuate nei precedenti gradi di giudizio.
Per l’impresa affidataria viene valorizzato l’omesso esercizio dei poteri-doveri connessi all’organizzazione generale dell’opera e alla verifica dell’assetto prevenzionistico.
Per il datore di lavoro viene invece confermata la responsabilità per non aver assicurato condizioni effettive di sicurezza contro il rischio di caduta dall’alto.
La Cassazione rigetta quindi entrambi i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Per approfondire, leggi anche:
- Impresa affidataria e impresa esecutrice: compiti e differenze
- Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
- Art. 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Per governare davvero la sicurezza in una filiera articolata di appalti e subappalti non basta predisporre i documenti: PSC, POS, valutazioni dei rischi e organizzazione del cantiere devono essere coerenti con le lavorazioni e con le imprese effettivamente presenti. Con il software per la sicurezza nei cantieri puoi redigere e aggiornare PSC, POS, DUVRI e altri piani di sicurezza, gestire valutazione dei rischi, cronoprogramma, layout di cantiere e costi della sicurezza, mantenendo i documenti aderenti alla situazione reale del cantiere.

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