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Home » Conto termico 3.0 alle imprese: come funziona

Conto termico 3.0 alle imprese: come funziona

Interventi ammessi, spese riconosciute e requisiti richiesti alle attività commerciali e produttive per accedere al nuovo Conto Termico 3.0. L'obbligo di richiesta preliminare

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 10 Marzo 2026/0 Commenti/in Professioni tecniche /di
capannone-e-sisma-bonus

Per gli ultimi aggiornamenti consulta Conto Termico 3.0: guida ai nuovi incentivi 2026

Il Conto Termico rappresenta da sempre una straordinaria opportunità anche per le imprese che vogliono migliorare l’efficienza energetica dei propri edifici e adottare soluzioni innovative per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il Conto termico 2.0 poteva essere utilizzato dalle imprese solo per sostituire gli impianti; con il nuovo Conto termico 3.0 saranno ammessi agli incentivi per l’incremento dell’efficienza energetica anche gli edifici in ambito terziario.

In secondo luogo, il Conto termico 3.0 estende gli incentivi a tecnologie innovative funzionali alle attività produttive come impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

In questo articolo ci concentreremo sulle disposizioni per le imprese, i requisiti specifici per l’ammissibilità e il calcolo degli incentivi e le “postille” che riguardano i settori particolari, come le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale.

Leggi per saperne di più e metti tra i preferiti il nostro approfondimento sul Conto Termico 3.0 per avere tutti gli aggiornamenti a disposizione.

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YouTube Video

Conto termico 3.0 imprese: soggetti ammessi

Prima di entrare nel merito dell’articolo è utile chiarire alcuni concetti fondamentali. Ai fini del Conto termico 3.0, cosa si intende per impresa?

Nel decreto è fornita la seguente definizione:

qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Tra le imprese  sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le società di scopo e i consorzi.

Non è prevista pertanto nessuna limitazione settoriale né il riferimento a codici ATECO di attività escluse. Per inciso, il Conto termico 3.0 può essere sfruttato anche dalle Energy Service Company (ESCo).

Sono tuttavia previsti requisiti ostativi generali, per cui l’incentivo è accessibile a tutte le imprese, fatte salve le seguenti esclusioni:

  • imprese per le quali ricorre una delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 (esclusione automatica) e 95 (esclusione non automatica) del D.Lgs. 36/2023;
  • imprese soggette a divieto, decadenza o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, riguardante gli effetti delle misure di prevenzione;
  • imprese in difficoltà economica;
  • imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero emesso a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali o incompatibili con il mercato interno.

Inoltre, non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell’avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

  1. nome e dimensioni dell’impresa;
  2. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
  3. ubicazione del progetto;
  4. elenco dei costi del progetto;
  5. tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro);
  6. importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Conto termico 3.0 per le imprese: gli interventi e gli immobili ammessi

Le imprese possono accedere ad entrambe le tipologie di intervento previste dal Conto termico 3.0:

  • Titolo II – Interventi di incremento dell’efficienza energetica per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario;
  • Titolo III – Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario e su edifici appartenenti all’ambito residenziale.

Per accedere agli incentivi, le imprese devono operare esclusivamente su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione invernale, garantire la disponibilità dell’immobile come proprietarie o titolari di diritti reali e presentare la domanda online tramite il Portaltermico entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, rispettando i requisiti tecnici e le spese ammissibili definiti negli allegati del decreto.

Rientrano nell’ambito residenziale le seguenti categorie:

  • A/1 – abitazioni signorili;
  • A/2 – Abitazioni civili;
  • A/3 – Abitazioni economiche;
  • A/4 – Abitazioni popolari;
  • A/5 – Abitazioni ultrapopolari;
  • A/6 – Abitazioni rurali;
  • A/7 – Villini;
  • A/11 – Abitazioni tipiche dei luoghi.

Da precisare che agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in base ai millesimi.

Rientrano nell’ambito terziario, gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale:

  • A/10 (uffici e studi privati);
  • Gruppo B;
    • B/1 – collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi;
    • B/2 – case di cura, ospedali e poliambulatori senza fine di lucro;
    • B/3 – prigioni e riformatori;
    • B/4 – uffici pubblici;
    • B/5 – scuole e laboratori scientifici;
    • B/6 – biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie ecc.;
    • B/7 – cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti;
  • Gruppo C ad esclusione di C/6 (stalle, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
    • C/1 – negozi e botteghe – locali adibiti alla vendita di beni o servizi;
    • C/2 – magazzini e locali di deposito – Locali usati per il deposito di merci, cantine e soffitte;
    • C/3 – laboratori per arti e mestieri – Locali destinati allo svolgimento di attività artigianali o professionali;
    • C/4 – fabbricati e locali per esercizi sportivi – Edifici o locali utilizzati per attività sportive;
  • Gruppo D ad esclusione di D9 (edifici galleggianti);
    • D/1 – opifici;
    • D/2 – alberghi e pensioni;
    • D/3 – teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
    • D/4 – case di cura ed ospedali;
    • D/4 – case di cura ed ospedali;
    • D/5 – istituti di credito, cambio ed assicurazione;
    • D/6 – fabbricati e locali per esercizi sportivi;
    • D/7 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
    • D/8 – fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
    • D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;
  • gruppo E ad esclusione di E2 (ponti comunali o provinciali a pedaggio), E4 (recinti esigenze pubbliche), E6 (fari, semafori e torri pubblici);
    • E/1 – stazioni di trasporto;
    • E/3 – fabbricati esigenze pubbliche;
    • E/5 – fortificazioni e loro dipendenze;
    • E/7 – fabbricati per culto pubblico;
    • E/8 – costruzioni nei cimiteri;
    • E/9 – altri edifici a destinazione particolare.

Rientrano tra gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica le seguenti voci:

    1. isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
    2. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
    3. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
    4. trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
    5. sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
    6. installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
    7. installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
    8. installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

Rientrano tra gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili le seguenti voci:

    1. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;
    2. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
    3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
    4. installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
    5. sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore;
    6. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
    7. sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Eccezione per le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

Per interventi nelle aree non metanizzate, è inoltre possibile sostituire generatori a GPL con generatori a biomassa che rispettino i requisiti del decreto, beneficiando di un coefficiente premiante sulle emissioni di polveri pari a 1,5.

Infine, per le nuove installazioni, l’accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento di una certificazione ambientale di classe 5 stelle o superiore, secondo quanto previsto dal decreto.

Conto termico 3.0: intensità dell’incentivo per le imprese

Le disposizioni del Titolo V del D.M. 7 agosto 2025, definiscono per le imprese e gli ETS economici le intensità massime di incentivo spettanti, intese quali percentuali incentivabili dei costi ammissibili, distinte in funzione della dimensione dell’impresa e della tipologia di intervento realizzato.

La quantificazione dell’incentivo spettante e le relative intensità previste degli incentivi concessi sono distinte tra gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (Titolo II) e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (Titolo III), nonché in ragione della dimensione dell’impresa e dell’applicazione di ulteriori specifiche premialità. In particolare, ol riconoscimento di premialità/maggiorazioni soggiace, in ogni caso, al limite di intensità massima del 65% dei costi ammissibili dichiarati dal Soggetto Responsabile. Nello specifico, i valori individuati devono essere considerati al lordo di qualsiasi imposta o altro onere e la spesa degli incentivi erogati non può superare il limite annuo di 150 milioni di Euro complessivi e il limite di 30 milioni di Euro per singola impresa e intervento.

Con riferimento agli interventi di incremento di efficienza energetica di cui al Titolo II, l’intensità degli incentivi riconosciuti non supera il 25% dei costi ammissibili per ciascun intervento ammissibile o il 30% in caso di multi-intervento. Tali percentuali possono essere incrementate:

  • del 20% in caso di interventi realizzati da piccole imprese e del 10% per interventi realizzati da medie imprese;
  • del 15% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e del 5% in caso di interventi realizzati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
  • del 15% qualora gli interventi determinino un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio misurata in energia primaria di almeno il 40% rispetto alla situazione precedente all’investimento;

Mentre, per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza di cui al Titolo II, l’intensità degli incentivi non supera il 45% dei costi ammissibili.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali (arrivando così al 65%) per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

  • gli incentivi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili e in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità prevista;
  • ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili.

Le percentuali di incentivazione vengono incrementate delle eventuali maggiorazioni, come la premialità del 10% per l’utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea prevista gli specifici interventi del Titolo II.

Incremento dell’efficienza energetica

Tipologia di intervento

Percentuale incentivata della spesa ammissibile (% spesa)

Valore massimo dell’incentivo [€]

A
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica

25-45

≤1.000.000

B
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi, se installate congiuntamente a sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche ovvero in presenza di detti sistemi al momento dell’intervento.

25-45

500.000

C
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento infissi, anche integrati, o mobili

25-45

90.000

C
Installazione di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature

25-45

10.000

C
Installazione di sistemi di filtrazione solari

25-45

30.000

D
Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica A, B, C

25-45

2.500.000

D
Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” – zona climatica D, E, F

25-45

3.000.000

E (i)
Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di
lampade ad alta efficienza

25-45

50.000

E (ii)
Sostituzione di corpi illuminanti comprensivi di lampade per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne – installazione di
lampade a led

25-45

140.000

F
Installazione di tecnologie di building automation

25-45

100.000

 

ATTENZIONE
Le imprese e gli ETS economici per interventi realizzati su edifici ricadenti nell’ambito del settore terziario, al fine dell’accesso gli incentivi per gli interventi del Titolo II devono garantire:

una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all’investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all’investimento.

Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), redatto prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Produzione di energia termica da fonti rinnovabili

Tipologia di intervento

Percentuale incentivata della spesa ammissibile
(% spesa)

Valore massimo dell’incentivo Imax (€)

Pompe di calore elettriche

Massimale determinato sulla base della producibilità stimata

Pompe di calore a gas

Massimale determinato sulla base della producibilità stimata

Generatori di calore alimentati da biomassa

Massimale determinato sulla base della producibilità stimata

Solare termico e solar cooling

Massimale determinato sulla base della producibilità stimata

Scaldacqua a pompa di calore

40

Varia in base alle classi energetiche di prodotto e alla capacità

Sistemi ibridi factory made e sistemi bivalenti a pompa di calore

Calcolato sulla base delle caratteristiche delle pompe di calore installate nel sistema

Allacciamento con installazione sottostazione TLR PnSc ≤ 50 kW

45-65

6.500

Allacciamento con installazione sottostazione TLR 50 kW< PnSc ≤150 kW

45-65

15.000

Allacciamento con installazione sottostazione TLR PnSc >150 kW

45-65

30.000

Microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili

45-65

100.000

 

ATTENZIONE
Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Diagnosi e certificazione energetica

Un aspetto fondamentale per accedere agli incentivi previsti dal decreto è legato alla diagnosi energetica e all’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW, le richieste di incentivo vanno corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da attestato di prestazione energetica successivo all’intervento, secondo quanto stabilito nell’allegato I e le disposizioni nazionali o regionali vigenti.

Le spese sostenute dai soggetti privati, nonché dalle cooperative di abitanti e dalle cooperative sociali, per l’esecuzione della diagnosi energetica e la redazione dell’attestato di prestazione energetica per gli adempimenti previsti sono incentivate nella misura del 50% della spesa. Nei casi in cui la diagnosi e la certificazione energetica non siano obbligatorie, le spese professionali per queste sostenute possono rientrare nelle spese ammissibili previste dagli articoli 6 e 9 (Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo).

Durata degli Incentivi per tipologia di intervento

Gli interventi sono incentivati in rate annuali costanti,  secondo le seguenti modalità:

Tipologia di InterventoDurata dell’Incentivo (anni)
Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato5
Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato5
Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili5
Trasformazione “edifici a energia quasi zero”5
Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti5
Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore5
Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettricheCome intervento abbinato
Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettricheCome intervento abbinato
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica utile superiore a 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW5
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 2.000 kW5
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati2
Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 2.500 metri quadrati5
Sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore2
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti5
Sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili5

Conto termico 3.0 per le imprese: come chiederlo

Le imprese possono presentare domanda al GSE tramite il Portaltermico attraverso accesso diretto.

Tuttavia, come già detto, non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell’avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

  1. nome e dimensioni dell’impresa;
  2. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
  3. ubicazione del progetto;
  4. elenco dei costi del progetto;
  5. tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro);
  6. importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Con riferimento agli interventi i cui Soggetti Ammessi siano imprese ed ETS economici, per i quali i lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi alla data di entrata in vigore del Decreto, è consentito l’invio della richiesta preliminare di accesso al Conto Termico 3.0, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole applicative.

Sino all’entrata in esercizio del nuovo Portatermico sarà possibile presentare la predetta richiesta, trasmettendo una comunicazione mediante pec all’indirizzo preliminareimpreseCT3@pec.gse.it, inserendo in oggetto “RICHIESTA PRELIMINARE IMPRESE CT3.0 (NOME IMPRESA)”.

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