• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
BibLus AI La prima intelligenza Artificiale per l'edilizia. Con servizio di notifiche push.
Immagine
SCARICA L'APP ›

Home » Come applicare i CAM edilizia? Al via la consultazione pubblica

Come applicare i CAM edilizia? Al via la consultazione pubblica

Obbligatorietà dei criteri ambientali minimi, progettazione, controlli in cantiere e collaudo: ANAC e MASE mettono in consultazione un documento congiunto per uniformare l’applicazione dei CAM. Osservazioni entro il 30 settembre 2026

Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 2 Settembre 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di

L’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici continua a presentare difficoltà operative e interpretative.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica hanno predisposto una bozza di Comunicato congiunto contentente indicazioni finalizzate a rendere più corretta e uniforme l’applicazione della disciplina.

Il documento è in consultazione pubblica dal 31 agosto; gli stakeholder possono trasmettere osservazioni e contributi entro le ore 12:00 del 30 settembre 2026.

Il questionario predisposto da ANAC e MASE mostra chiaramente quali sono i nodi sui quali le due amministrazioni intendono raccogliere il confronto con il mercato e con le pubbliche amministrazioni: obbligatorietà dei CAM, affidamenti in house, opere di urbanizzazione, strumenti aggregati di acquisto, progettazione, momento della verifica documentale, penali e verifica della Relazione CAM in sede di collaudo.

Va ricordato che, allo stato attuale, il documento ANAC-MASE è una bozza sottoposta a consultazione: le indicazioni contenute potranno quindi essere modificate o integrate prima dell’adozione definitiva.

Oltre alle criticità rilevate dalle due amministrazioni nell’attività istituzionale, a motivare l’iniziativa c’è un dato tutt’altro che secondario: secondo il IX Rapporto dell’Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, l’indice di performance del Green Public Procurement delle stazioni appaltanti monitorate si ferma al 65%.

CAM obbligatori: il semplice richiamo al decreto non basta

Uno dei passaggi più importanti della bozza ANAC-MASE riguarda l’obbligatorietà dei CAM. L’articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 impone infatti a stazioni appaltanti ed enti concedenti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM applicabili.

Il documento chiarisce soprattutto che non è sufficiente citare formalmente il decreto CAM all’interno del bando o della documentazione amministrativa. I criteri devono essere concretamente tradotti nel progetto, nelle specifiche tecniche, nelle clausole contrattuali e, quando previsto, nei criteri premianti.

La mancata indicazione dei CAM applicabili può determinare l’illegittimità dell’atto di indizione della gara; lo stesso problema si pone quando l’amministrazione si limita a richiamare genericamente il decreto senza recepirne le prescrizioni tecniche ed esecutive.

CAM: obblighi estesi anche a sotto soglia, affidamenti diretti e opere di urbanizzazione

C’è poi un chiarimento sull’ambito di applicazione dei CAM, che interessa appalti e concessioni di qualsiasi importo, compresi i contratti sotto soglia, gli affidamenti diretti e i contratti nei settori speciali.

Per gli affidamenti in house, invece, l’applicazione dei CAM resta rimessa alla valutazione dell’amministrazione, pur essendo considerata auspicabile per assicurare uniformità e coerenza con gli obiettivi di sostenibilità. Resta comunque fermo l’obbligo di applicare i CAM quando il soggetto in house, per eseguire le prestazioni affidate dall’amministrazione controllante, si rivolge al mercato per l’acquisto di lavori, beni o servizi ed è tenuto all’applicazione del Codice. La disciplina interessa inoltre i soggetti privati tenuti, nella scelta del contraente, al rispetto del Codice dei contratti pubblici. Un caso specifico riguarda le opere di urbanizzazione a scomputo: per le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica, di importo inferiore alla soglia europea e sottratte all’applicazione del Codice, la bozza ritiene comunque necessario il rispetto delle specifiche tecniche CAM. Tali opere vengono infatti considerate unitariamente alle altre opere di urbanizzazione come componenti di un’unica opera pubblica destinata a essere acquisita al patrimonio indisponibile dell’ente locale.

Per prevenire contestazioni, viene inoltre suggerito di inserire nella convenzione urbanistica una specifica clausola che imponga il rispetto dei CAM come requisito progettuale ed esecutivo dell’intervento.

Impugnazione del bando per violazione dei CAM

La bozza ANAC-MASE richiama anche gli effetti delle violazioni dei CAM sulla validità della gara. In particolare, quando la documentazione di gara presenta una grave carenza nell’indicazione dei criteri ambientali minimi, l’impugnazione del bando deve avvenire immediatamente, senza attendere l’aggiudicazione. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando i CAM sono del tutto assenti, quando viene richiamato un decreto non più vigente o, in determinate circostanze, quando la documentazione si limita a un generico rinvio al decreto di adozione senza fornire gli elementi necessari alla formulazione dell’offerta.

Se invece i CAM sono stati inseriti ma risultano non conformi al relativo decreto, l’obbligo di impugnazione immediata sussiste solo quando l’operatore economico dimostri che tali clausole impediscono o rendono irragionevolmente difficile la partecipazione alla gara, ad esempio perché introducono oneri incomprensibili o sproporzionati. In assenza di questa prova, l’illegittimità potrà essere contestata successivamente mediante ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione. Sul punto, la bozza richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, tra cui le sentenze del Consiglio di Stato n. 6651 del 25 luglio 2025 e n. 1877 del 9 marzo 2026.

Quale CAM applicare? Non basta controllare il codice CPV

Secondo ANAC e MASE, la verifica deve partire già dalla progettazione dell’affidamento e deve riguardare anche eventuali prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie. Uno stesso contratto può quindi richiedere l’applicazione di più decreti CAM.

Particolarmente importante è l’avvertimento sui codici CPV: non sempre la loro corrispondenza è sufficiente per individuare il CAM applicabile.

La stazione appaltante deve invece analizzare concretamente oggetto, natura e finalità del contratto, verificando il contenuto dei diversi decreti pertinenti.

Affidamenti in house: CAM auspicabili, ma la scelta resta all’amministrazione

Negli affidamenti in house, l’applicazione dei CAM non è automatica, ma dipende dalla valutazione dell’amministrazione, che può recepire le prescrizioni ambientali pertinenti in relazione alle caratteristiche dell’affidamento; il loro utilizzo è comunque considerato auspicabile per garantire maggiore uniformità ambientale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Resta invece fermo l’obbligo per le società in house di applicare integralmente l’articolo 57 del Codice e i relativi decreti CAM quando, per l’esecuzione delle prestazioni affidate, acquisiscono sul mercato beni, servizi o lavori operando in veste di stazione appaltante.

L’obbligo si estende inoltre ai soggetti privati tenuti all’applicazione del Codice, compresi quelli che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo toltale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire. In particolare, anche le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento e sotto soglia europea, pur sottratte in alcuni casi all’applicazione del Codice, devono rispettare almeno le specifiche tecniche CAM, poiché sono considerate parte di un’unica opera pubblica destinata al patrimonio dell’ente locale. Proprio per evitare contestazioni, viene suggerito di inserire nella convenzione urbanistica una clausola espressa che renda il rispetto dei CAM un requisito progettuale ed esecutivo dell’intervento.

CAM negli accordi quadro e negli strumenti aggregati di acquisto

La bozza affronta anche il tema degli accordi quadro, delle convenzioni e degli altri strumenti gestiti da centrali di committenza o soggetti aggregatori. Secondo l’impostazione proposta, i criteri ambientali minimi devono essere inseriti già nella documentazione progettuale e di gara predisposta per l’affidamento dell’accordo quadro o della convenzione, anche quando i singoli contratti attuativi vengono aggiudicati mediante riapertura del confronto competitivo.

La scelta è motivata dalla necessità di tenere conto dei CAM nella determinazione del valore complessivo del contratto quadro e di individuare fin dall’origine gli elementi sui quali gli operatori economici saranno chiamati a confrontarsi nelle successive riaperture.

CAM Edilizia: la sostenibilità entra nel progetto fin dall’inizio

La bozza precisa che, sia per la progettazione interna sia per quella esterna, le specifiche tecniche CAM pertinenti devono essere considerate nel Documento di indirizzo alla progettazione.

Con la progettazione esterna, il capitolato per l’affidamento dei servizi deve imporre al progettista di recepire le specifiche tecniche previste dal decreto applicabile, come i CAM Edilizia o i CAM per le infrastrutture stradali.

Una volta inseriti nel progetto esecutivo, i CAM diventano vere e proprie prescrizioni progettuali che vincolano l’appaltatore sia nella formulazione dell’offerta sia durante l’esecuzione con una “conseguenza economica” spesso sottovalutata: i CAM devono entrare nel computo metrico e nella determinazione del costo dell’intervento, utilizzando prezzi coerenti con le prestazioni ambientali richieste. Se il prezzario regionale non contiene voci adeguate, il progettista dovrà elaborare prezzi specifici.

Specifiche tecniche, clausole e criteri premianti: come inserire correttamente i CAM

Per ANAC e MASE, recepire i CAM significa costruire concretamente la documentazione di gara attorno a tre elementi:

  • specifiche tecniche, che diventano requisiti essenziali della prestazione;
  • clausole contrattuali, da recepire nella documentazione tecnica e nello schema di contratto;
  • criteri premianti, da utilizzare nell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo un peso effettivo alle prestazioni ambientali migliorative.

La bozza precisa che le specifiche tecniche e le clausole concorrono a definire il contenuto essenziale dell’offerta, mentre i criteri premianti devono avere un peso tale da non rendere marginale la componente ambientale nella valutazione.

Quando verificare la documentazione che comprova il rispetto dei CAM?

Prima di acquisire la documentazione che dimostra la conformità ai CAM, la stazione appaltante o l’ente concedente deve verificare che l’offerta tecnica sia stata formulata nel rispetto dei criteri ambientali previsti dalla lex specialis. Questo primo controllo serve ad accertare che l’operatore economico abbia assunto gli impegni richiesti dal bando in relazione alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali CAM. Poiché tali elementi costituiscono contenuti essenziali dell’offerta, un’offerta tecnica non conforme ai CAM presenta una difformità insanabile che comporta l’esclusione dalla gara; in questo caso non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio.

Quando invece il decreto CAM non stabilisce espressamente il momento in cui l’operatore economico deve fornire la documentazione a comprova, ANAC e MASE indicano come preferibile acquisirla durante la gara, prima dell’aggiudicazione. La finalità è consentire all’amministrazione di verificare preventivamente che quanto offerto sia effettivamente conforme ai requisiti ambientali prescritti dalla legge di gara, evitando di affidare il contratto a un operatore che abbia offerto un prodotto o una prestazione non conforme.

Controlli in cantiere, penali e possibile risoluzione del contratto

RUP, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione devono verificare periodicamente che gli impegni CAM assunti in gara vengano effettivamente rispettati. Il documento in esame suggerisce inoltre la possibilità di introdurre penali per gli inadempimenti, purché riferite a obblighi puntuali e verificabili e proporzionate alla gravità della violazione. Nei casi più rilevanti, il mancato rispetto dei CAM potrebbe arrivare a configurare un grave inadempimento, con conseguente risoluzione del contratto.

Relazione CAM, BIM e collaudo: i controlli arrivano fino alla fine dei lavori

Uno dei passaggi più interessanti riguarda la continuità delle verifiche lungo l’intero processo: quando la progettazione viene sviluppata tramite BIM, la base dati informativa deve essere implementata anche con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche CAM. Il progettista deve inoltre rendicontare il rispetto dei criteri attraverso la Relazione CAM, individuando per ciascun requisito le scelte progettuali adottate e i relativi mezzi di prova.

Il controllo prosegue durante l’esecuzione attraverso il direttore dei lavori e arriva fino al collaudo.

A stato finale, l’esecutore deve consegnare la Relazione CAM dei lavori; successivamente il collaudatore verifica che quanto rendicontato trovi effettiva corrispondenza nello stato dell’opera. Eventuali violazioni possono incidere anche sull’esito del collaudo.

Icona

Download Gratuito Comunicato congiunto ANAC e MASE - Indicazioni sull’applicazione dei CAM 31/08/2026

Approfondimenti

A completamento del quadro delineato dal Comunicato congiunto ANAC-MASE, che punta a chiarire come i CAM debbano essere correttamente integrati nelle diverse fasi dell’appalto pubblico, è utile richiamare anche la disciplina specifica dei CAM Edilizia 2026, già in vigore dal 2 febbraio 2026 a seguito del D.M. 24 novembre 2025.

Puoi approfondire tutte le novità, gli obblighi e gli elaborati previsti dai CAM Edilizia 2026 nella guida BibLus dedicata. CAM Edilizia 2026: guida ai Criteri Ambientali Minimi

Il rispetto dei CAM edilizia è un obbligo per progettisti e stazioni appaltanti; ti consiglio:

  • un software per capitolati speciali che consente la compilazione rapida e senza errori delle relazioni CAM e degli altri elaborati di progetto previsti;
  • un software per la redazione del piano di manutenzione in linea con i CAM edilizia 2025.

Capitolati e modelli

Pronti all'uso, sempre aggiornati e veloci da personalizzare. Con input guidato e archivio integrato

PROVA GRATIS PRIMUS-C

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/come-applicare-i-cam-edilizia-al-via-la-consultazione-pubblica/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

Default Thumbnail

Soccorso istruttorio dopo l’aggiudicazione: il DGUE mancante si può integrare?

Chiarimenti reiterati RUP

Appalti sotto soglia: il RUP può reiterare i chiarimenti sull’offerta?

Offerta tecnica incompleta

Offerta tecnica incompleta: quando l’errore di caricamento porta all’esclusione dalla gara

Lombardia: disposizioni attuative della legge 4/2026 sulla formazione per la sicurezza

leggi-regionali-calabria-aggiornamenti

Calabria: modifiche normative in materia urbanistica e di sicurezza

leggi-regionali-marche-tettoie-zone-agricole

Marche: nuove regole per le tettoie agricole

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google
    Webinar on Demand
    UNI 11337-8: come trasformare il BIM in un vantaggio competitivo per la tua organizzazione UNI 11337-8: come trasformare il BIM in un vantaggio competitivo per la tua organizzazione
    Gratis
    Segui
    Webinar on Demand
    La gestione della revisione prezzi e dei TOL secondo il Codice Appalti con PriMus La gestione della revisione prezzi e dei TOL secondo il Codice Appalti con PriMus
    Gratis
    Segui
    Webinar on Demand
    Scan to BIM: dall'acquisizione con Leica BLK al modello su Edificius Scan to BIM: dall'acquisizione con Leica BLK al modello su Edificius
    Gratis
    Segui
    Infografiche
    Il terzo condono edilizio: interventi sanabili, requisiti necessari, limiti volumetrici, cause di esclusione Il terzo condono edilizio: interventi sanabili, requisiti necessari, limiti volumetrici, cause di esclusione
    Gratis
    Download
    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy