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Home » Codice di prevenzione incendi: i chiarimenti dei Vigili del Fuoco sull’applicazione del paragrafo G.2.7

Codice di prevenzione incendi: i chiarimenti dei Vigili del Fuoco sull’applicazione del paragrafo G.2.7

Criteri, responsabilità e contenuti documentali per l’impiego di norme europee e internazionali nelle soluzioni progettuali antincendio

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 31 Luglio 2026/0 Commenti/in Impiantistica e prevenzione incendi /di
Prevenzione incendi alberghi

Per gli ultimi aggiornamenti consulta Codice Prevenzione Incendi: guida, testo e allegati aggiornati

La nota n. 15002 del 22 luglio 2026 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco fornisce indicazioni operative in ordine all’applicazione del paragrafo G.2.7 del Codice di prevenzione incendi e ai criteri da seguire nell’impiego di norme e documenti tecnici emanati da organismi europei o internazionali.

La nota chiarisce in particolare le condizioni alle quali tali riferimenti possono essere impiegati, la documentazione che il progettista deve presentare e i criteri utilizzati dai Comandi dei Vigili del Fuoco nella valutazione dei progetti.

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Download Gratuito Nota VVF 15002/2026 - Codice prevenzione Incendi: applicazione di norme o documenti tecnici europei o internazionali

L’utilizzo delle norme internazionali nel Codice: nessuna applicazione parziale o automatica

Il paragrafo G.2.7 comprende, tra i metodi di progettazione della sicurezza antincendio, la possibilità di applicare norme o documenti tecnici emanati da organismi europei o internazionali.

La nota richiama la definizione di norma riconosciuta a livello internazionale contenuta nel paragrafo G.1.4 del Codice. La categoria comprende sia gli organismi di normazione extraeuropei sia le organizzazioni e associazioni tradizionalmente riconosciute nel settore antincendio, tra cui NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM Global, NIST, SFPE e VDS.

Il ricorso ai documenti riportati nelle tabelle resta inoltre subordinato al rispetto delle condizioni generali previste dal Capitolo G.2 e, in particolare, dai paragrafi G.2.6.5.2, G.2.9 e G.2.10.

Il paragrafo G.2.7 va interpretato come un metodo strutturato di progettazione alternativa, non come una facoltà di sostituire liberamente singole prescrizioni del Codice con riferimenti esteri. Non si tratta di una sostituzione automatica delle soluzioni previste dal Codice.

Una norma o un documento tecnico europeo o internazionale può essere utilizzato, ma deve essere:

  • applicato in modo completo e coerente;
  • compatibile con la specifica configurazione dell’attività;
  • adeguato ai relativi profili di rischio;
  • accompagnato dalla dimostrazione del rispetto degli obblighi europei e nazionali sui prodotti, in particolare marcatura CE, omologazioni e classificazioni armonizzate.

Il progettista non può utilizzare soltanto alcune prescrizioni favorevoli di un documento, ignorandone le condizioni, i limiti o le norme collegate. Allo stesso modo, non può combinare liberamente criteri appartenenti a sistemi normativi differenti senza dimostrarne la compatibilità.

La verifica deve comprendere:

  • il campo di applicazione della norma;
  • le eventuali esclusioni;
  • i documenti richiamati;
  • le caratteristiche e la qualificazione dei componenti;
  • i criteri di dimensionamento;
  • le modalità di installazione, prova, collaudo e manutenzione;
  • la coerenza con le disposizioni cogenti italiane ed europee.

Pari possibilità di scelta, ma sistemi di qualificazione differenti

La nota riconosce pari possibilità di scelta tra riferimenti europei ed extraeuropei. Il progettista può scegliere, in linea di principio, sia documenti europei sia documenti extra UE emanati da organismi riconosciuti: NFPA, ANSI/UL, ASTM, FM Global, SFPE, VDS e altri.

La loro applicazione pratica può però presentare livelli di complessità differenti.

I documenti di origine europea risultano generalmente più agevoli da utilizzare, soprattutto per la dimostrazione degli obblighi relativi alla marcatura CE e al rispetto delle classificazioni armonizzate in materia, ad esempio, di reazione e resistenza al fuoco. Una certificazione o approvazione statunitense, ad esempio, non sostituisce automaticamente gli adempimenti europei sul prodotto.

L’utilizzo di una norma internazionale non consente quindi di superare o sostituire le disposizioni europee applicabili ai prodotti. Il sistema progettuale e il sistema di qualificazione dei componenti devono essere esaminati separatamente, verificandone la reciproca compatibilità.

Due sono i principi ribaditi dalla nota:

  • la norma o il documento tecnico deve essere applicato integralmente, evitando l’adozione isolata di singoli criteri o prescrizioni (vietate, pertanto, applicazioni parziali o combinazioni non coerenti);
  • deve essere dimostrata l’idoneità della soluzione rispetto all’impiego previsto e ai profili di rischio dell’attività.

Ne deriva l’esigenza di ricostruire l’intero insieme dei riferimenti collegati alla norma principale. Le tabelle contenute nella nota precisano infatti che, in molti casi, il documento maggiormente rilevante deve essere applicato insieme ad altri testi emanati dalla stessa organizzazione.

La documentazione richiesta per le attività di categoria B e C

Uno dei passaggi più rilevanti riguarda le attività soggette di categoria B e C ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Quando il progettista intende applicare, attraverso il paragrafo G.2.7, norme o documenti tecnici diversi da quelli richiamati nelle soluzioni conformi, deve inserire specifici contenuti nella documentazione allegata all’istanza di valutazione del progetto con riferimento a:

  • motivazione della scelta;
  • finalità dell’utilizzo (verifica di una soluzione alternativa o del livello di prestazione di una misura antincendio);
  • descrizione e idoneità (adeguatezza alla finalità, alla configurazione e ai profili di rischi);
  • qualificazione dei prodotti (rispetto delle disposizioni sulla marcatura CE e delle eventuali procedure nazionali di omologazione o approvazione di tipo);
  • risultati progettuali (parametri di progetto, calcoli e soddisfacimento dei criteri prestazionali previsti dal documento adottato).

La relazione deve innanzitutto motivare il ricorso al diverso riferimento tecnico. La scelta può dipendere dall’inadeguatezza dei metodi previsti dalle soluzioni conformi oppure dalla possibilità di conseguire livelli di sicurezza più elevati, ad esempio mediante una norma più recente capace di recepire il progresso tecnologico.

Deve inoltre essere indicata la finalità dell’applicazione, specificando se il documento viene impiegato per la verifica di una soluzione alternativa o per la verifica del livello di prestazione di una misura antincendio.

Il progettista è poi tenuto a descrivere la norma proposta e a dimostrare l’idoneità della soluzione rispetto alla finalità perseguita e ai profili di rischio dell’attività.

La documentazione deve comprendere anche:

  • le modalità di qualificazione dei prodotti;
  • la dimostrazione del rispetto degli obblighi di marcatura CE e delle disposizioni nazionali in materia di omologazione o approvazione di tipo;
  • i risultati dell’applicazione del documento tecnico;
  • i principali parametri di progetto;
  • la verifica del soddisfacimento dei criteri prestazionali previsti dalla norma adottata.

Il Comando territorialmente competente utilizza questi elementi per formulare la valutazione conclusiva sul progetto.

La nota attribuisce quindi un ruolo centrale alla relazione tecnica: non è sufficiente richiamare una norma internazionale, ma è necessario illustrarne il campo di applicazione, le modalità di utilizzo e gli effetti sulla sicurezza dell’attività esaminata.

Le principali applicazioni nella protezione attiva

Il documento osserva che il settore della protezione passiva è armonizzato a livello europeo da diversi anni. Per questo motivo, il ricorso al paragrafo G.2.7 trova maggiore possibilità di applicazione nell’ambito delle strategie di protezione attiva, con particolare riferimento ai capitoli:

  • S.6, controllo o estinzione dell’incendio;
  • S.7, rivelazione e allarme;
  • S.8, controllo di fumi e calore.

Le tabelle allegate alla nota riportano esempi indicativi e non esaustivi di norme e documenti tecnici che possono essere utilizzati come riferimento per la definizione di soluzioni alternative.

Per i sistemi automatici sprinkler, a fronte della soluzione conforme basata sulla UNI EN 12845, vengono citati NFPA 13, FM Data Sheet 2.0 e CEA 4001.

Per i sistemi a estinguenti gassosi sono richiamati NFPA 2001, FM DS 4.9 e CEA 4008, mentre per i sistemi water mist sono indicati NFPA 750 e FM DS 4.2. La nota prende inoltre in considerazione i sistemi a polvere, ad aerosol condensato e a riduzione di ossigeno.

Nel campo della rivelazione e dell’allarme incendio vengono riportati, tra gli altri, NFPA 72 e i documenti FM applicabili. Per i sistemi di diffusione dei messaggi di emergenza sono richiamati riferimenti relativi agli impianti EVAC e ai sistemi di comunicazione vocale.

Per il controllo di fumi e calore, la nota indica possibili riferimenti alternativi per:

  • sistemi di ventilazione forzata orizzontale, in particolare nei parcheggi;
  • sistemi naturali di evacuazione di fumo e calore;
  • sistemi forzati di evacuazione di fumo e calore.

Tra i documenti citati figurano NFPA 88A, NFPA 92, CEN/TR 12101-5, DIN 18232 e BS 7346-4.

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Il caso delle norme pubblicate dopo l’aggiornamento del Codice

La nota affronta anche il rapporto tra l’evoluzione normativa e gli aggiornamenti del Codice.

Un esempio è rappresentato dalla UNI EN 12845-2, relativa alle applicazioni speciali dei sistemi sprinkler ESFR e CMSA. La norma è stata pubblicata nel 2025, successivamente all’ultima revisione del Codice vigente, e non può quindi essere ancora considerata una soluzione conforme.

Il documento può tuttavia essere utilizzato attraverso il percorso previsto dal paragrafo G.2.7, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti indicati dalla nota.

Il paragrafo G.2.7 assume così anche la funzione di collegamento tra il Codice e il progresso tecnico, consentendo l’impiego motivato di riferimenti aggiornati senza attendere necessariamente il successivo recepimento tra le soluzioni conformi.

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Approfondimenti

Per approfondire struttura, campo di applicazione, RTO, RTV e aggiornamenti normativi, consulta la guida completa al Codice di prevenzione incendi

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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