• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Nuovi requisiti minimi in vigore dal 3 giugno Il corso online per essere subito pronto con APE e Relazione legge 10
Immagine
SCOPRI IL CORSO ›

Home » Obbligo fotovoltaico 2026: come cambiano le quote di integrazione FER negli edifici

Obbligo fotovoltaico 2026: come cambiano le quote di integrazione FER negli edifici

Con il recepimento della Direttiva Red III vengono previste dal 3 agosto 2026 nuove quote obbligatorie di integrazione negli edifici anche in caso di ristrutturazione importante di primo e secondo livello e di rinnovamento dell'impianto

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 18 Giugno 2026/0 Commenti/in Urbanistica e titoli edilizi /di

Per gli ultimi aggiornamenti consulta RED III: dal 2026 quote obbligatorie di fonti rinnovabili estese alle ristrutturazioni

Con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 viene recepita nel quadro normativo italiano la direttiva europea sulle rinnovabili del 2023 (RED III).

Il provvedimento – composto in tutto da 51 articoli – interviene in maniera significativa sul D.Lgs. 199/2021; oltre a ridefinire i target per le rinnovabili, contiene importanti novità sulle quote obbligatorie di fonti rinnovabili negli edifici.

I nuovi obblighi sono in vigore dal 3 agosto 2026. Ecco cosa sapere!

Per rendere più semplice e veloce la conversione verso l’energia solare è importante usare gli strumenti giusti per la progettazione dei nuovi impianti, in modo che questi ultimi risultino efficienti e sostenibili. Per essere sicuro di progettare nella maniera corretta puoi usare subito gratis per 30 giorni:

  • un software termotecnico per i calcoli e le verifiche richieste per attestare nella relazione legge 10 la quota di energia rinnovabile prodotta;
  • un software per il fotovoltaico usato da migliaia di tecnici in tutto il mondo e in grado di dimensionare correttamente qualsiasi tipologia d’impianto.

Obbligo rinnovabili dal 3 agosto 2026 esteso a ristrutturazioni importanti e impianti

Oltre alla nuove costruzioni dal 2026 anche le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello fanno scattare l’obbligo di coprire una quota dei consumi tramite l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili:

  • in caso di ristrutturazioni importanti di primo livello, quelle che comportano un intervento su oltre il 50% della superficie disperdente dell’edificio insieme alla ristrutturazione dell’impianto termico, è richiesta la copertura, tramite rinnovabili, del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria insieme al soddisfacimento del 40% della somma dei consumi preventivati per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale ed estiva;
  • in caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello, ossia quelle che interessano oltre il 25% dell’involucro, la quota di rinnovabili obbligatoria è fissata al 15%.

L’obbligo di integrazione delle rinnovabili (con copertura del 15%) è applicato anche al rinnovamento degli impianti termici, purché non vi siano insormontabili ostacoli di tipo economico o tecnico. Spetta al tecnico attestare l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi nella relazione tecnica “ex legge 10” “esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili”.

Per gli edifici pubblici, gli obblighi percentuali sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali.

Solo per le ristrutturazioni di primo livello e per le nuove costruzioni, se non si riesce ad ottemperare all’obbligo di integrazione delle rinnovabili, è necessario ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.

Per il rifacimento dell’impianto termico e per le ristrutturazioni importanti va rispettata anche la potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, da calcolare – secondo le istruzioni dell’allegato III – in funzione dell’impronta al suolo, con un incremento del 10% per gli edifici pubblici.

Confermati gli obblighi previsti del D.Lgs. 199/2021 nei casi di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti con volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3: la quota di rinnovabili è pari al 60% per gli edifici privati e al 65% per quelli pubblici.

Come già previsto dal D.Lgs. 199/2021, l’inosservanza degli obblighi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Il D.Lgs. 5/2026 entra in vigore il 4 febbraio 2026. I nuovi obblighi decorrono dal 3 agosto 2026 (180 giorni dopo l’entrata in vigore del D. Leg.vo 5/2026).

A partire dal 1° gennaio 2026, questi obblighi saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale per adattarsi all’evoluzione delle tecnologie.

Icona

Download Gratuito Allegato III del D.Lgs. 199/2021 (come modificato dal D.Lgs. 5/2026)

Obbligo fotovoltaico per nuove costruzioni e ristrutturazioni: le quote 2026

Ecco la tabella riassuntiva dei nuovi obblighi, premettendo che bisogna osservare:

  • il contemporaneo rispetto delle percentuali riferite ai diversi servizi energetici;
  • il divieto di assolvimento mediante sola produzione elettrica destinata a effetto Joule (salvo unità in classe B o superiore).
InterventoQuota di rinnovabili
Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti importanti60% (65% edifici pubblici)
Ristrutturazioni importanti di primo livello40% (45% edifici pubblici)
Ristrutturazioni importanti di secondo livello15% (20% edifici pubblici)
Ristrutturazione dell’impianto termico15% (20% edifici pubblici)

Le nuove percentuali si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 3 agosto 2026.

Regole più stringenti sulle caratteristiche degli impianti

Resta invariato il calcolo della potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La formula per il calcolo è la seguente:
P = k · S
dove il coefficiente k resta differenziato tra edifici esistenti (k= 0,025) e nuove costruzioni (k= 0,05) e S è la superficie in pianta al livello del terreno. Per gli edifici pubblici è previsto un + 10% rispetto al valore calcolato.

Gli impianti di produzione di energia rinnovabili possono essere realizzati al di sopra degli immobili o nelle loro pertinenze.

Per pertinenza si intende:

  • l’area che costituisce l’impronta a terra del fabbricato che quella confinante;
  • l’area confinante, limitatamente ad una superficie non superiore al triplo dell’area occupata dall’impronta al suolo del fabbricato.

Non concorrono al raggiungimento delle quote da coprire tramite Fer e nemmeno degli obiettivi di potenza minima da installare gli impianti fotovoltaici installati a terra.

Inoltre, come già previsto dal D.Lgs. 199/2021 i pannelli (sia solari termici che fotovoltaici) devono essere aderenti o integrati nella copertura, se posizionati su tetti spioventi, e seguire lo stesso orientamento e la medesima inclinazione della falda.

Nel caso di coperture piane, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale.

Se la balaustra non è presente “l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm”.

Le deroghe all’obbligo delle rinnovabili

Gli obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule , fatta eccezione per le unità immobiliari con classificazione energetica B o superiore.

Sono esonerati dai nuovi obblighi:

  • gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento qualora questa riesca a coprire l’intero fabbisogno di climatizzazione invernale o estiva;
  • gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee, e comunque da rimuovere entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori (per beneficiare dell’esonero, però, il titolo abilitativo pertinente deve contenere l’indicazione sulla temporaneità del manufatto e i termini per la sua rimozione);
  • gli edifici pubblici posti nelle disponibilità dei corpi armati, qualora la loro applicazione si scontri con la natura stessa di tali immobili o con la loro destinazione d’uso.

Fatti salvi i casi di impossibilità tecnica o economica, la percentuale di consumi da coprire con le rinnovabili e la potenza minima da raggiungere possono essere conseguite scegliendo di installare gli impianti alimentati con Fer non sull’edificio oggetto di ristrutturazione, bensì su un immobile pubblico. Affinché, però, questa opzione costituisca una strada percorribile, gli enti locali devono, con proprio provvedimento, stabilirne le modalità attuative.

Obblighi estesi ai beni paesaggistici e culturali

L’obbligo delle rinnovabili si applica anche a i beni paesaggistici e culturali (limitatamente alle ville e ai complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) e in presenza di vincoli derivanti dai piani urbanistici.

Anche in questo caso, qualora il ricorso alle rinnovabili comporti un’alterazione incompatibile con il carattere e con l’aspetto del bene culturale o paesaggistico, l’impossibilità di ottemperare ai nuovi obblighi dovrà essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica “ex legge 10”. Qualora i nuovi obblighi di integrazione fossero inconciliabili con le esigenze di tutela, il valore di energia primaria non rinnovabile dell’edificio potrà essere ridotto. Tale valore può essere inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite calcolato secondo le indicazioni ad hoc contenute nell’allegato III al D.Lgs. 199/2021.

Il ruolo del professionista: la relazione tecnica

Il progettista è tenuto a inserire tutti i calcoli e le verifiche relativi al rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nella relazione tecnica di cui all’art. 8 del D. Leg.vo 192/2005, comma 1.

La relazione deve contenere i dati di progetto, le percentuali di copertura conseguite, il dimensionamento degli impianti, nonché – ove ricorra – la dimostrazione dell’eventuale impossibilità tecnica o economica.

Una copia della relazione è trasmessa al GSE.

I dati riportati nella relazione depositata nell’ambito del procedimento per il rilascio del titolo abilitativo e il rispetto dell’obbligo possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni nonché di ulteriori controlli stabiliti in appositi provvedimenti adottati dalle Regioni.

Resta infine ferma la possibilità di controlli successivi, sia da parte dei Comuni sia nell’ambito dei sistemi di verifica eventualmente disciplinati dalle Regioni ai sensi dell’art. 26 del D. Leg.vo 199/2021, comma 7.

La non fattibilità tecnica o economica

Nel caso sia impossibile tecnicamente (vincoli paesaggistici, strutturali, assenza di spazio) oppure dal 2026 anche economicamente (costi di investimento superiori a benefici energetici attesi) assolvere ai nuovi obblighi, il professionista tecnico deve indicare nella relazione tecnica “ex legge 10” la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

Se la relazione non è dovuta, il progettista dimostra l’impossibilità di osservare le prescrizioni normative in una comunicazione al Comune. Saranno i Comuni a individuare le modalità per la trasmissione di tali informazioni.

Nei casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare all’obbligo per gli edifici nuovi o per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, è fatto obbligo di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EP H,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.

Lombardia: maggiorazioni delle quote obbligatorie di installazione di impianti a fonti rinnovabili

Con la DGR n. XII/6153 dell’11 maggio 2026, la Regione Lombardia interviene sugli obblighi FER nella progettazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi sugli impianti termici.

Attuando l’articolo 7 della legge regionale 11/2025 ed esercitando la facoltà riconosciuta alle Regioni dall’articolo 26, comma 7, del d.lgs. 199/2021 di incrementare i valori minimi previsti dall’Allegato III, il provvedimento stabilisce dal 1° gennaio 2027 importanti maggiorazioni delle quote obbligatorie di installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Icona

Download Gratuito D.G.R. 6153/2026 Lombardia - Maggiorazione delle quote obbligatorie di installazione di impianti a fonti rinnovabili

Per saperne di più

Approfondimenti

D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni

RED III: dal 2026 quote obbligatorie di fonti rinnovabili estese alle ristrutturazioni

TerMus

Il sofware per la certificazione energetica al top per tecnologia e aggiornamento normativo

PROVALO GRATIS

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/cambiano-nel-2026-le-quote-obbligatorie-di-fonti-rinnovabili-negli-edifici-ecco-come/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF
La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google
    Webinar on Demand
    UNI 11337-8: come trasformare il BIM in un vantaggio competitivo per la tua organizzazione UNI 11337-8: come trasformare il BIM in un vantaggio competitivo per la tua organizzazione
    Gratis
    Segui
    Webinar on Demand
    La gestione della revisione prezzi e dei TOL secondo il Codice Appalti con PriMus La gestione della revisione prezzi e dei TOL secondo il Codice Appalti con PriMus
    Gratis
    Segui
    Webinar on Demand
    Scan to BIM: dall'acquisizione con Leica BLK al modello su Edificius Scan to BIM: dall'acquisizione con Leica BLK al modello su Edificius
    Gratis
    Segui
    Infografiche
    Il terzo condono edilizio: interventi sanabili, requisiti necessari, limiti volumetrici, cause di esclusione Il terzo condono edilizio: interventi sanabili, requisiti necessari, limiti volumetrici, cause di esclusione
    Gratis
    Download
    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy