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Home » Bonus Caldaia 2025: salvi i sistemi ibridi!

Bonus Caldaia 2025: salvi i sistemi ibridi!

La circolare 8/2025 dell'Agenzia delle Entrate ammette alle detrazioni gli apparecchi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro

Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 19 Giugno 2025/0 Commenti/in Bonus edilizi /di
caldaia condensazione o pompa di calore

Per gli ultimi aggiornamenti consulta Bonus caldaia 2026: a chi spetta, requisiti e scadenze

E alla fine è stata pubblicata l’attesissima circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 8 del 19 giugno 2025) con i chiarimenti sulle novità contenute nella Legge di bilancio 2025, in materia di:

  • esclusione dall’Ecobonus e dal Bonus Ristrutturazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027;
  • rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione (36% delle spese sostenute nel 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027);
  • maggiorazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (detrazione elevata al 50% delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027);
  • nuovi requisiti richiesti per avvalersi del Superbonus per le spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023;
  • proroga della detrazione prevista dal Bonus mobili, per le spese sostenute nel 2025, con lo stesso limite di spesa ammesso alla detrazione di 5.000 euro previsto per il 2024.

Ecco i principali chiarimenti forniti e il testo in PDF della circolare.

Icona

Download Gratuito Circolare AE 8/2025 - Bonus edilizi: le novità della legge di bilancio 2025

Bonus Caldaia 2025: salvi i sistemi ibridi

In ossequio alla Direttiva case green, il comma 55, lettere a) e b), della legge di bilancio 2025 ha escluso dall’Ecobonus e dal Bonus Ristrutturazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

Acquisiti i pareri dell’ENEA e del MASE, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per quanto riguarda l’Ecobonus, gli interventi esclusi dagli incentivi fiscali riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

L’esclusione non si applica, invece, a:

  • microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili;
  • generatori a biomassa;
  • pompe di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali.

Possono continuare a beneficiare dell’agevolazione i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come disciplinati dal D.M. 6/08/2020.

Stesso discorso vale per il Bonus Ristrutturazione: esclusi dagli incentivi fiscali le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili; agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva, che “per installazione intende l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia unica”, nonostante il comma 55 della legge di bilancio 2025 si riferisca solo agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, si ritiene che, con riferimento al Bonus Ristrutturazione, siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle caldaie a condensazione.

Le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazione sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili come sopra declinati.

Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

Lo stop alle caldaie a condensazione riguarda anche il Superbonus.

Pertanto le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono escluse da tale detrazione.

Tuttavia, qualora, prima del 1° gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al Superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)17, o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non sia possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l’unico intervento “trainante”.

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Ecobonus: aliquote ridotte per tutte le tipologie di intervento

Le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati dall’Ecobonus, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata, quali, ad esempio, gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

La modifica normativa non interviene, invece, sui limiti di detrazione e di spesa riferiti alla singola unità immobiliare, che restano confermati.

Ne consegue che, con riferimento al caso in cui un contribuente, al 31 dicembre 2024, abbia in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi nell’Ecobonus per la riqualificazione energetica dell’edificio (detrazione pari al 65 per cento con un limite di detrazione pari a 100.000 euro) e abbia già speso 75.000 euro, lo stesso, nel 2025, può portare in detrazione con riferimento al predetto intervento, nel rispetto del limite residuo di detrazione di 51.250 euro (100.000 euro – 48.750 euro, ossia il 65 per cento di 75.000 euro, già fruito nel 2024), ulteriori spese pari a 142.361 euro [(51.250 euro*100)/36], con una percentuale del 36 per cento.

Resta fermo che, nel caso sopra prospettato, la detrazione è pari al 50 per cento se le spese per l’intervento sono sostenute da un titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con riferimento all’esempio sopra illustrato, il contribuente, nel 2025, può portare in detrazione in relazione al predetto intervento, nel rispetto del limite residuo di detrazione di 51.250 euro (100.000 euro – 48.750 euro, ossia il 65 per cento di 75.000 euro, già fruito nel 2024), ulteriori spese pari a 102.500 euro [(51.250 euro*100)/50], con una percentuale del 50 per cento.

Sismabonus: aliquote ridotte per tutte le tipologie di intervento

Anche per il Sismabonus le nuove aliquote si applicano per tutte le tipologie di interventi agevolati, compresi quelli che, fino al 2024, davano luogo a una detrazione più elevata11, quali, ad esempio:

  • interventi che comportano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori;
  • interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali;
  • interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.

La modifica normativa non interviene sui limiti di spesa ammessa alle detrazioni con riferimento alla singola unità immobiliare, che restano confermati.

Ne consegue che, con riferimento al caso in cui un contribuente, al 31 dicembre 2024, abbia in corso un intervento riconducibile tra quelli compresi nel Sismabonus con detrazione all’80 per cento con un limite di spesa di 96.000 euro e abbia già speso 80.000 euro, nel 2025 può portare in detrazione le spese sostenute per il completamento dell’intervento di Sismabonus con una percentuale del 36 per cento e un limite di spesa residuo di 16.000 euro (96.000 euro – 80.000 euro).

La detrazione è innalzata al 50 per cento nel caso in cui le spese per gli interventi antisismici siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale

La maggiorazione della detrazione al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027 spetta a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

Per il riconoscimento della maggiorazione, è necessario che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il contribuente risulti titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente.

Attesa la limitazione operata dalla norma, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell’immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, la maggiorazione non spetta al familiare convivente né al detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) che possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura del 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e del 30 per cento delle spese sostenute nel 2026 e nel 2027.

Con riferimento al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, in linea con quanto evidenziato con la circolare 13/2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.

Coerentemente, ai fini dell’applicazione della detrazione con l’aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR).

Resta inteso che, nell’ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.

La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.

Si ritiene, inoltre, che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

Con riferimento al c.d. “Sismabonus acquisti”, ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata, l’unità immobiliare oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Le medesime considerazioni valgono anche per gli interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati.

Anche ai fini della fruizione dell’aliquota maggiorata per la detrazione per l’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali, l’acquirente deve adibire ad abitazione principale l’immobile di cui il box o il posto auto costituisce pertinenza entro il suddetto termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Nel caso in cui gli interventi agevolati riguardino parti comuni degli edifici, si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino, ammessa alla detrazione nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

Tali circostanze devono essere verificate, come detto per le singole unità immobiliari, all’inizio dei lavori per quanto attiene la titolarità dell’immobile, e al termine dei lavori per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.

I medesimi chiarimenti sono validi anche per le spese per gli interventi su parti comuni effettuate in condomini minimi e in interi edifici di un unico proprietario.

Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell’aliquota di detrazione per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata anche se nel corso dei successivi periodi d’imposta di fruizione della detrazione l’immobile non è più destinato ad abitazione principale.

Limitazioni al Superbonus

Riguardo al Superbonus, la legge di Bilancio 2025 stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La legge di Bilancio 2025 riconosce inoltre la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo, la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia 31 ottobre 2025).

È previsto, inoltre, che, nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggior debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al periodo d’imposta 2024.

L’Agenzia osserva che, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024, l’articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha stabilito che, in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020, la detrazione sia sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/bonus-caldaia-2025-salvi-i-sistemi-ibridi/
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