Bando tipo ANAC 2/2026 per i servizi di ingegneria e architettura: pubblicata la relazione illustrativa
Dall’equo compenso alla revisione prezzi, passando per BIM e IA: tutti i chiarimenti ANAC per stazioni appaltanti e professionisti tecnici
L’ANAC ha pubblicato la Relazione illustrativa al Bando tipo n. 2/2026, il disciplinare di riferimento per le procedure aperte relative all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie europee, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si completa, in questo modo, il quadro operativo del Bando tipo n. 2/2026.
Il Bando tipo è stato approvato con la delibera ANAC n. 153 del 15 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026, ed è efficace e vincolante dal 30 maggio 2026.
La Relazione, pubblicata il 4 agosto 2026, non introduce un nuovo disciplinare, ma chiarisce le ragioni alla base delle scelte compiute dall’Autorità e approfondisce diversi aspetti applicativi emersi anche nel confronto con gli stakeholder. Dove disponibili, ANAC richiama inoltre le prime pronunce giurisprudenziali intervenute sulla nuova disciplina.
A cosa serve la relazione illustrativa?
Il documento assume particolare rilievo operativo per RUP, stazioni appaltanti e professionisti tecnici. Il Bando tipo contiene infatti clausole vincolanti per le amministrazioni. Gli eventuali scostamenti dalle previsioni obbligatorie devono essere compatibili con la normativa vigente e adeguatamente motivati negli atti di gara.
La Relazione consente, quindi, di comprendere non soltanto cosa prevede il disciplinare, ma anche perché ANAC abbia adottato determinate soluzioni, fornendo indicazioni utili sia nella predisposizione della documentazione di gara sia nella partecipazione alle procedure.
Equo compenso: resta la ripartizione 65%-35%
Uno dei temi centrali riguarda il sistema dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria, dopo le modifiche introdotte dal Correttivo al Codice Appalti.
La disciplina prevede che il 65% dell’importo determinato per il compenso professionale assuma la forma di prezzo fisso, mentre sul restante 35% può svolgersi il confronto competitivo sul prezzo.
La Relazione chiarisce che tali percentuali non possono essere modificate dalla stazione appaltante. Viene inoltre affrontato il tema dell’eventuale ribasso integrale sulla quota ribassabile, alla luce delle prime decisioni della giurisprudenza amministrativa: l’elemento decisivo resta la verifica della sostenibilità e della congruità dell’offerta.
Requisiti professionali e “servizi di punta”
Ampio spazio è dedicato anche ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti agli operatori economici.
In particolare, per i cosiddetti servizi di punta, la relazione ribadisce che il concetto di servizio analogo non coincide necessariamente con quello di servizio identico. L’obiettivo è verificare che l’operatore possa dimostrare un’esperienza professionale effettivamente adeguata rispetto alle prestazioni oggetto dell’affidamento, evitando interpretazioni eccessivamente restrittive dei requisiti di partecipazione.
BIM e gestione informativa digitale
Tra gli argomenti affrontati figura anche la gestione informativa digitale delle costruzioni e il BIM, alla luce della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici e delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 209/2024.
Le indicazioni assumono particolare importanza nella definizione dei requisiti richiesti agli operatori, delle prestazioni oggetto dell’incarico e dell’organizzazione dei gruppi di progettazione.
La Relazione punta quindi a fornire alle stazioni appaltanti un riferimento interpretativo anche per le gare nelle quali la gestione digitale del processo progettuale rappresenta una componente rilevante dell’affidamento.
Intelligenza artificiale nelle offerte: cosa deve dichiarare il concorrente
Una delle novità più interessanti riguarda espressamente l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Nella documentazione di gara il concorrente è chiamato a dichiarare se abbia utilizzato sistemi di IA per l’elaborazione dell’offerta, specificandone la tipologia e se intenda utilizzarli anche durante l’esecuzione del contratto.
Nell’offerta tecnica devono inoltre essere individuate le attività strumentali e di supporto per le quali tali sistemi sono stati impiegati, fermo restando il principio della prevalenza del lavoro intellettuale del professionista.
Si tratta di un’indicazione destinata ad avere effetti concreti anche sulla predisposizione della modulistica di gara e sulle modalità con cui professionisti e società di ingegneria documentano l’impiego degli strumenti di IA.
Avvalimento e subappalto specialistico
La Relazione interviene anche su avvalimento e subappalto, due degli aspetti più delicati nell’affidamento dei servizi tecnici.
Per l’avvalimento relativo a prestazioni professionali viene sottolineata la necessità che il rapporto non si traduca nel semplice “prestito” di un requisito: quando vengono messe a disposizione capacità professionali, deve essere assicurata l’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del soggetto che possiede tali capacità.
Specifici chiarimenti riguardano inoltre prestazioni specialistiche quali la relazione geologica, la progettazione antincendio e quella acustica, per le quali il Bando tipo disciplina le condizioni di ricorso al subappalto necessario e le relative dichiarazioni da rendere già in fase di partecipazione.
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al bando ANAC tipo 2.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/bando-tipo-anac-2-2026-per-i-servizi-di-ingegneria-e-architettura-pubblicata-la-relazione-illustrativa/



