Amianto e sicurezza sul lavoro: le nuove linee guida UE dalla valutazione del rischio alla bonifica
Un quadro operativo per prevenire l’esposizione professionale all’amianto in edifici e cantieri. Dal censimento dei materiali al monitoraggio dell’aria, fino alla formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla gestione dei rifiuti
La Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea ha reso disponibili le “Guidelines for managing asbestos related health and safety risks at work”.
Pubblicata dall’Unione europea nel 2025, la guida aggiorna le precedenti indicazioni comunitarie alla luce delle più recenti conoscenze tecniche e scientifiche e delle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2668. Il documento si rivolge a datori di lavoro, lavoratori, committenti, progettisti, coordinatori della sicurezza, imprese di bonifica, laboratori, gestori dei rifiuti e autorità di controllo.
La pubblicazione è per il momento disponibile solo in lingua inglese e ha una struttura particolarmente articolata: oltre 300 pagine, suddivise in 17 capitoli e 16 allegati. Accanto alle regole generali, sono presenti indicazioni specifiche per edifici, mezzi di trasporto, attività estrattive, opere di ingegneria civile e servizi di emergenza.
Il punto di partenza è netto: l’amianto è un cancerogeno per il quale non è possibile individuare una soglia di esposizione priva di rischio. Il rispetto del valore limite non esaurisce quindi gli obblighi di prevenzione. L’esposizione deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al livello tecnicamente più basso possibile.
Le linee guida non introducono da sole nuovi obblighi direttamente applicabili, ma offrono un riferimento tecnico per interpretare e attuare il quadro europeo aggiornato.
Per tecnici e imprese, i punti più rilevanti sono l’identificazione dell’amianto prima dei lavori, il progressivo abbassamento dei valori limite, il coordinamento delle informazioni e l’integrazione tra valutazione del rischio, piano di lavoro, monitoraggio, verifica finale e gestione dei rifiuti.
Particolare rilievo assume il registro dei materiali contenenti amianto, che deve diventare uno strumento dinamico per la gestione dell’edificio e non un semplice documento da conservare.
La sicurezza si costruisce già nella fase di programmazione e progettazione. Individuare l’amianto quando il cantiere è iniziato significa intervenire in condizioni più difficili, con maggiori rischi, sospensioni dei lavori e costi aggiuntivi. La conoscenza preventiva del manufatto consente invece di scegliere imprese qualificate, definire metodi appropriati e organizzare correttamente tempi, confinamenti, controlli e rifiuti.
In attesa della pubblicazione della versione italiana, forniamo oltre al documento ufficiale un’ampia sintesi dei contenuti.
Esposizione attiva, passiva e secondaria
Il documento distingue tre differenti situazioni di esposizione.
L’esposizione attiva interessa chi lavora intenzionalmente o accidentalmente su materiali contenenti amianto. Quella passiva riguarda, invece, i lavoratori presenti nelle vicinanze delle lavorazioni o all’interno di ambienti nei quali i materiali si stanno degradando.
Si parla infine di esposizione secondaria quando le fibre vengono trasportate fuori dall’area contaminata attraverso indumenti, capelli, attrezzature, mezzi o altri oggetti. È il motivo per cui confinamento, decontaminazione e corretta gestione degli indumenti di lavoro costituiscono parti essenziali della prevenzione.
Il quadro normativo europeo sull’amianto
Il riferimento principale è la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2668.
Il quadro si completa con la direttiva 89/391/CEE sulla salute e sicurezza dei lavoratori, la direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione, la direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici e la direttiva 89/656/CEE sull’uso dei dispositivi di protezione individuale.
Per il settore delle costruzioni assume particolare rilievo anche la direttiva 92/57/CEE sui cantieri temporanei o mobili, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione nelle fasi di progettazione ed esecuzione.
Si aggiungono i regolamenti REACH e CLP e la normativa europea in materia di rifiuti, discariche e trasporto di merci pericolose. Le disposizioni europee stabiliscono requisiti minimi: gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure più rigorose.
La guida ha carattere informativo e non sostituisce la legislazione nazionale, la valutazione professionale del rischio o gli specifici protocolli di sicurezza.
Organizzazione della sicurezza e coordinamento delle attività
La gestione dell’amianto non può essere affidata a singoli adempimenti scollegati. La guida propone un sistema nel quale responsabilità, flussi informativi e procedure siano definiti prima dell’inizio dei lavori.
Committente, proprietario, progettisti, coordinatori, imprese e subappaltatori devono conoscere i rispettivi compiti. È necessario stabilire come condividere le informazioni sulla presenza di amianto, come verificare l’idoneità delle imprese, come gestire le interferenze e quali procedure applicare in caso di ritrovamenti inattesi o incidenti.
Le informazioni devono accompagnare l’edificio, l’impianto o il bene durante tutto il ciclo di vita e raggiungere chiunque possa programmare o eseguire attività capaci di disturbare i materiali.
La consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve riguardare sia la valutazione del rischio sia le misure di prevenzione adottate. Informazioni e istruzioni devono essere aggiornate, comprensibili e accessibili a tutti i soggetti coinvolti.
Valutazione del rischio amianto
Prima di qualsiasi lavoro che possa comportare un’esposizione deve essere effettuata una valutazione specifica. Non è sufficiente sapere che un materiale contiene amianto: occorre considerare anche la sua friabilità, lo stato di conservazione, l’accessibilità, il tipo di lavorazione e la probabilità che venga danneggiato.
La valutazione deve esaminare la quantità e la possibile durata dell’esposizione, il numero di lavoratori coinvolti, le interferenze con altre attività e l’eventuale esposizione di persone che non partecipano direttamente all’intervento. Devono essere valutati anche la produzione dei rifiuti e i rischi concomitanti, come lavori in quota, impiego di sostanze chimiche o attività in spazi confinati.
Quando non è possibile escludere con certezza la presenza di amianto, il materiale deve essere considerato come contenente amianto fino alla prova contraria. Il principio di precauzione assume particolare importanza negli edifici più vecchi, nei quali la documentazione può essere incompleta o non aggiornata.
La valutazione non è un documento statico. Deve essere rivista quando cambiano le condizioni di lavoro, quando emergono nuovi materiali, dopo un incidente o quando i risultati del monitoraggio indicano un’esposizione diversa da quella prevista.
Il piano di lavoro prima della bonifica o della demolizione
Prima di iniziare lavori di demolizione o rimozione deve essere predisposto un piano di lavoro che descriva in modo concreto come sarà gestito il rischio.
Il piano deve individuare ubicazione, caratteristiche e quantità dei materiali interessati, metodi di rimozione o trattamento, misure di confinamento e sistemi per il controllo delle fibre. Deve inoltre specificare attrezzature, dispositivi di protezione, procedure di accesso e uscita, decontaminazione, monitoraggio dell’aria e gestione dei rifiuti.
Vanno definite anche le procedure da seguire in caso di emergenza, i controlli al termine della bonifica e le condizioni necessarie per restituire l’area alle normali attività.
Le lavorazioni devono essere notificate alle autorità competenti secondo la disciplina nazionale. Le imprese incaricate della demolizione o della rimozione devono possedere autorizzazioni, competenze e requisiti richiesti dallo Stato membro.
Valutazioni, piani, notifiche, risultati dei monitoraggi, registri dell’esposizione e documentazione relativa a formazione, sorveglianza sanitaria e rifiuti devono essere conservati e resi disponibili ai soggetti interessati.
Come identificare i materiali contenenti amianto
L’identificazione non può basarsi soltanto sull’esame visivo. Materiali apparentemente identici possono avere composizioni diverse e l’amianto può essere presente in componenti nascosti o difficilmente accessibili.
L’indagine deve combinare l’età dell’edificio o del manufatto, l’analisi della documentazione progettuale e manutentiva, i censimenti disponibili, il sopralluogo e la conoscenza degli impieghi storici dell’amianto. Quando necessario, occorre procedere al campionamento e all’analisi di laboratorio.
L’amianto può trovarsi in isolamenti termici e antincendio, rivestimenti spruzzati, pannelli, cartoni, guarnizioni, mastici, colle, pavimenti vinilici, coperture, tubazioni in cemento-amianto, componenti di impianti e parti di macchinari o mezzi di trasporto.
Il campionamento deve essere affidato a personale competente e svolto limitando la dispersione delle fibre. Ogni prelievo deve essere documentato, indicando posizione, condizioni del materiale, metodo utilizzato e risultato delle analisi. Il punto di prelievo deve essere ripristinato e messo in sicurezza.
Censimenti e registri devono essere aggiornati dopo rimozioni, incapsulamenti, danneggiamenti o nuove scoperte. Un registro non aggiornato può generare un falso senso di sicurezza e diventare esso stesso un fattore di rischio.
Monitoraggio dell’aria e nuovi valori limite
Il monitoraggio dell’aria permette di stimare l’esposizione personale, verificare l’efficacia delle misure adottate e accertare il rispetto del valore limite. Può inoltre servire a individuare dispersioni all’esterno del confinamento e a verificare le condizioni per la restituzione delle aree bonificate.
Fino al 20 dicembre 2029, il valore limite europeo è pari a 0,01 fibre per cm³, calcolato come media ponderata su otto ore.
Dal 21 dicembre 2029 gli Stati membri dovranno applicare almeno una delle due opzioni previste dalla direttiva. La prima mantiene il limite di 0,01 fibre/cm³, ma richiede di considerare anche le fibre di diametro inferiore a 0,2 µm. La seconda introduce il limite più restrittivo di 0,002 fibre/cm³ quando tali fibre sottili non vengono incluse nel conteggio.
Strategia, durata e modalità del campionamento devono essere definite da soggetti competenti. Il monitoraggio deve rappresentare le effettive condizioni di lavoro e le mansioni maggiormente esposte.
Un risultato superiore al limite o significativamente diverso da quello previsto richiede l’interruzione delle attività, la ricerca delle cause e la revisione delle misure di controllo. I lavori possono riprendere soltanto dopo l’attuazione degli interventi correttivi e le necessarie verifiche.
La guida sottolinea comunque che il valore limite non rappresenta una soglia di sicurezza sanitaria. Anche al di sotto di tale valore l’esposizione deve essere ridotta quanto più possibile.
Come prevenire l’esposizione passiva
L’esposizione passiva può interessare gli occupanti di edifici, i dipendenti di altre imprese, gli addetti alle pulizie, i manutentori e il personale che svolge attività in ambienti nei quali sono presenti materiali contenenti amianto.
La prevenzione richiede l’individuazione dei materiali degradati e delle attività interferenti, la separazione delle aree di lavoro e la limitazione degli accessi. Quando possibile, gli interventi devono essere programmati in assenza degli occupanti, controllando ventilazione, percorsi di ingresso e uscita e possibili vie di diffusione delle fibre.
I soggetti potenzialmente coinvolti devono ricevere informazioni preventive e istruzioni per le situazioni impreviste. Il monitoraggio dell’aria può essere necessario per verificare la contaminazione degli ambienti e l’efficacia delle misure adottate.
Misure tecniche, organizzative e DPI
Le misure devono seguire la gerarchia della prevenzione. La prima opzione da valutare è l’eliminazione del pericolo mediante rimozione del materiale, quando questa risulti tecnicamente praticabile e proporzionata al rischio. Se la rimozione non è possibile o comporta un rischio maggiore, si può ricorrere all’isolamento, al confinamento o all’incapsulamento.
Le misure tecniche devono impedire o ridurre la liberazione delle fibre. La guida richiama l’impiego di lavorazioni a umido, aspirazione localizzata con filtri ad alta efficienza, confinamenti in pressione negativa, unità di decontaminazione e utensili a bassa emissione. Per interventi circoscritti possono essere utilizzati mini-confinamenti o sistemi glove bag, purché idonei alle condizioni operative.
La pulizia deve essere eseguita con aspiratori di classe H e metodi umidi. Spazzamento a secco e aria compressa devono essere evitati perché possono rimettere in sospensione le fibre.
I dispositivi di protezione individuale, compresi quelli respiratori, rappresentano l’ultima barriera e non possono sostituire le misure collettive. Devono essere scelti in base alla valutazione del rischio, adattarsi correttamente al lavoratore ed essere sottoposti a controlli e manutenzione.
La guida presenta anche esempi di sistemi robotizzati per automatizzare alcune operazioni di rimozione e ridurre l’intervento diretto degli operatori nelle aree più pericolose.
Formazione dei lavoratori
La formazione deve essere erogata prima dell’esposizione, adattata al ruolo ricoperto e periodicamente aggiornata. Non può limitarsi a una spiegazione generale dei rischi, ma deve fornire competenze applicabili alle condizioni reali di lavoro.
I contenuti devono riguardare gli effetti dell’amianto sulla salute, il riconoscimento dei materiali, le attività capaci di liberare fibre, i metodi di lavoro, l’impiego dei dispositivi respiratori, la decontaminazione, la gestione dei rifiuti e le procedure di emergenza.
La parte pratica assume un ruolo fondamentale. L’efficacia della formazione deve essere verificata mediante prove, esercitazioni e osservazione dei comportamenti sul luogo di lavoro. Il programma deve essere aggiornato quando cambiano tecniche, attrezzature, norme o procedure.
Sorveglianza sanitaria e registrazione dell’esposizione
La sorveglianza sanitaria interessa i lavoratori esposti o potenzialmente esposti, secondo quanto emerge dalla valutazione del rischio e dalla normativa nazionale.
Il medico deve disporre di informazioni adeguate sulle mansioni, sulle condizioni di lavoro e sui livelli di esposizione. La sorveglianza comprende l’anamnesi lavorativa e sanitaria, la valutazione dell’idoneità e i controlli dell’apparato respiratorio previsti.
Il lavoratore deve essere informato sui rischi, sui possibili sintomi e sull’opportunità di controlli anche dopo la cessazione dell’attività. La lunga latenza delle malattie rende particolarmente importante la conservazione nel tempo dei dati sanitari e dei registri di esposizione.
Cosa fare in caso di incidente
Le procedure di emergenza devono essere definite prima dell’inizio dei lavori. La rottura accidentale di un materiale, il malfunzionamento del confinamento o il superamento del valore limite richiedono una risposta immediata.
Le attività devono essere interrotte, l’area evacuata e delimitata e gli accessi riservati al personale autorizzato. Occorre individuare la causa, informare i soggetti interessati e procedere alla pulizia e alla decontaminazione.
Indumenti, strumenti e materiali presenti nell’area devono essere considerati potenzialmente contaminati. Prima della riapertura occorre verificare l’efficacia della bonifica, anche attraverso il monitoraggio dell’aria quando necessario.
L’evento deve essere registrato e analizzato per aggiornare la valutazione dei rischi, il piano di lavoro e le procedure.
Rifiuti contenenti amianto: dalla rimozione allo smaltimento
La gestione dei rifiuti deve essere pianificata prima dell’intervento e coordinata con la bonifica. Negli interventi di ristrutturazione e demolizione, i materiali contenenti amianto devono essere individuati e rimossi selettivamente prima della demolizione generale.
I rifiuti non devono essere miscelati con altri materiali. Devono essere sigillati, etichettati e protetti da danneggiamenti, utilizzando doppi imballaggi o contenitori idonei. Il deposito temporaneo deve avvenire in un’area delimitata, sicura e accessibile soltanto al personale autorizzato.
Trasporto e conferimento devono essere affidati a operatori e impianti autorizzati, garantendo la tracciabilità di tutte le movimentazioni.
Prima di ristrutturazioni o demolizioni, la guida raccomanda audit finalizzati a identificare natura, posizione, quantità e condizioni dei materiali. Quando la presenza di amianto è accertata o ragionevolmente presunta, deve essere predisposto uno specifico piano di gestione dei rifiuti, coordinato con il piano di lavoro e con le misure di sicurezza del cantiere.
Amianto negli edifici: censimento e gestione durante il ciclo di vita
Il capitolo dedicato agli edifici è di particolare interesse per progettisti, tecnici, amministratori, imprese e committenti.
Prima di manutenzioni, ristrutturazioni o demolizioni devono essere effettuate indagini commisurate alla natura e all’invasività dei lavori. Un’ispezione predisposta per la normale gestione dell’immobile potrebbe non essere sufficiente per un intervento che comporta demolizioni o apertura di strutture nascoste.
Le informazioni devono confluire in un censimento o registro utilizzabile durante la gestione dell’edificio. Il registro deve indicare posizione, tipo e condizioni dei materiali e deve essere consultato prima di affidare o avviare qualsiasi intervento.
Non si tratta di un archivio statico. Il documento deve essere aggiornato dopo bonifiche, incapsulamenti, danneggiamenti, nuove analisi o modifiche dell’immobile.
Durante i lavori è necessario separare le aree occupate da quelle interessate dalla bonifica, controllare i percorsi di persone, materiali e rifiuti e impedire la diffusione attraverso impianti di ventilazione o aperture. Al termine, l’area può essere restituita soltanto dopo la pulizia, l’ispezione e le verifiche previste.
Amianto nei mezzi di trasporto e nei macchinari
Navi, treni, aeromobili, veicoli e macchinari possono contenere amianto in isolamenti, componenti antincendio, guarnizioni, materiali di attrito e ricambi storici.
In questi contesti l’identificazione può risultare complessa per la presenza di componenti nascosti, documentazione incompleta, modifiche effettuate durante la vita utile e ricambi provenienti da Paesi diversi.
La valutazione deve considerare anche gli spazi confinati, le vibrazioni, il deterioramento e le difficoltà di decontaminazione. È necessario coordinare proprietari, costruttori, manutentori e imprese incaricate dello smontaggio o della demolizione.
Attività minerarie, cave e amianto naturale
Nelle attività minerarie e di cava il rischio può derivare dall’amianto naturalmente presente nelle rocce. La valutazione non deve quindi limitarsi ai materiali industriali, ma comprendere la caratterizzazione geologica del sito.
Perforazione, estrazione, frantumazione, movimentazione e trasporto possono liberare fibre. Sono quindi necessari monitoraggio delle polveri, abbattimento a umido, cabine filtrate, pulizia dei mezzi e misure contro la diffusione della contaminazione all’esterno dell’area di lavoro.
Particolare attenzione deve essere dedicata agli sterili e agli altri rifiuti di estrazione, che possono continuare a rappresentare una fonte di esposizione.
Opere di ingegneria civile, scavi e tunnel
Nelle opere civili l’amianto può provenire da rocce naturalmente contenenti minerali asbestiformi, terreni di riporto, condotte in cemento-amianto, sottoservizi o residui di precedenti demolizioni.
Il rischio deve essere considerato già durante le indagini preliminari e la progettazione. Nei tunnel e nei grandi scavi, la caratterizzazione geologica deve essere accompagnata da un sistema di monitoraggio capace di rilevare variazioni durante l’avanzamento.
Il piano di sicurezza deve inoltre prevedere cosa fare in caso di rinvenimento inatteso: sospensione delle lavorazioni, delimitazione, accertamenti, aggiornamento della valutazione e definizione delle misure necessarie prima della ripresa.
Servizi di emergenza
Vigili del fuoco, soccorritori e altri operatori possono essere esposti durante incendi, esplosioni, crolli ed eventi naturali senza conoscere preventivamente la presenza di amianto.
La pianificazione delle emergenze dovrebbe consentire l’accesso rapido alle informazioni disponibili sugli edifici. Gli operatori devono poter disporre di protezione respiratoria, procedure di decontaminazione e indicazioni per delimitare le aree interessate.
Dopo l’emergenza è necessario controllare macerie e polveri, decontaminare mezzi e attrezzature e trasferire tutte le informazioni alle imprese che si occuperanno della messa in sicurezza, della rimozione e del ripristino.
Gli strumenti operativi contenuti negli allegati
I 16 allegati completano la guida con materiali di consultazione e strumenti applicativi. Contengono un glossario, una raccolta delle principali guide tecniche e una ricognizione dei divieti nazionali.
Sono inoltre riportati esempi di materiali contenenti amianto, norme tecniche, sistemi di certificazione e accreditamento, requisiti per la qualità dei laboratori e informazioni sui registri nazionali.
Ulteriori allegati riguardano gli strumenti per valutare le condizioni dei materiali, le professioni potenzialmente esposte, l’esposizione passiva, la segnaletica, i criteri per la sorveglianza sanitaria e i programmi di controllo dopo l’esposizione.
La parte finale è dedicata ai codici europei dei rifiuti, ai metodi di smaltimento e alle soglie applicate nei diversi Paesi per gli audit e i piani di gestione dei rifiuti.
Altri approfondimenti
Per approfondire leggi anche il focus “Valutazione del rischio amianto: misure di prevenzione e protezione”
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/amianto-e-sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-linee-guida-ue-dalla-valutazione-del-rischio-alla-bonifica/


