• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
Resta aggiornato! Le notizie di BibLus direttamente nella tua casella di posta.
Immagine
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ›

Home » Agrivoltaico e continuità agricola: quando il diniego è legittimo

Agrivoltaico e continuità agricola: quando il diniego è legittimo

Il progetto deve dimostrare una reale integrazione tra produzione energetica e attività agricola e garantire la concreta continuità della coltivazione. Dirimente la valutazione delle criticità paesaggistiche, del consumo di suolo e degli impatti cumulativi

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 31 Agosto 2026/0 Commenti/in Rinnovabili /di

Quando un impianto fotovoltaico realizzato su terreno agricolo può essere considerato realmente agrivoltaico?

La risposta non dipende dalla denominazione attribuita al progetto e neppure dalla semplice previsione di attività agricole all’interno dell’area occupata dai pannelli.

Occorre dimostrare, sul piano progettuale, che produzione di energia e coltivazione del fondo possano coesistere in modo effettivo e continuativo.

È uno dei profili più significativi della sentenza n. 6254/2026 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, che ha confermato il diniego al PAUR per un impianto fotovoltaico previsto nel territorio della Provincia di Brindisi.

La mancata continuità agricola non costituisce l’unica possibile ragione del diniego. La decisione deve essere fondata su una pluralità di elementi autonomi: incompatibilità paesaggistica, tutela delle produzioni agricole di pregio, interferenze ecosistemiche, consumo di suolo e pressione cumulativa degli impianti energetici già presenti sul territorio.

Il caso

La società proponente aveva chiesto alla Provincia di Brindisi il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per realizzare un impianto solare fotovoltaico.

Il progetto prevedeva:

  • una potenza di immissione di 5,50 MW;
  • una potenza nominale di 5,59338 MWp;
  • le relative opere di connessione alla rete elettrica.

Contestualmente era stata richiesta anche l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003.

Durante l’istruttoria furono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti, tra cui ARPA Puglia e Regione Puglia. La conferenza di servizi si concluse con un giudizio negativo di compatibilità ambientale, soprattutto sotto i profili paesaggistico e agricolo.

La Provincia negò quindi il PAUR con determinazione del 19 gennaio 2022.

Il TAR Puglia respinse il successivo ricorso e la società propose appello al Consiglio di Stato. Durante il giudizio di secondo grado fu disposta anche una verificazione tecnica, che finì per confermare gran parte delle criticità rilevate nel procedimento amministrativo.

I motivi dell’appello

La società contestava la decisione del TAR sotto diversi profili.

In particolare, sosteneva che:

  • la mancata inclusione dell’area tra quelle idonee non potesse impedire automaticamente la realizzazione dell’impianto;
  • l’istruttoria amministrativa fosse incompleta o basata su presupposti fattuali errati;
  • alcuni pareri tecnici fossero generici o mutuati da procedimenti relativi ad altri impianti;
  • non fossero state adeguatamente considerate le osservazioni formulate dopo il preavviso di rigetto;
  • la destinazione agricola del terreno non costituisse di per sé un impedimento;
  • il progetto fosse stato valutato erroneamente rispetto alla possibilità di integrare produzione energetica e attività agricola.

Il Consiglio di Stato respinge tutti i motivi.

Area agricola e aree idonee: nessun divieto automatico

Il primo chiarimento riguarda l’art. 20, comma 7, del d.lgs. 199/2021.

Secondo il Consiglio di Stato, il fatto che un terreno non sia qualificato come area idonea non può rappresentare, da solo, una ragione sufficiente per negare l’impianto: “l’art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 199 del 2021 vieta che la sola mancata inclusione di un’area tra quelle idonee possa costituire motivo ostativo all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili“.

Subito dopo precisa però che questa regola “non impedisce all’Amministrazione di accertare, all’esito di una compiuta istruttoria, la concreta incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici, ambientali, agricoli e territoriali coinvolti, qualora tale valutazione sia sorretta da adeguata motivazione“.

In altre parole, se l’area non è classificata come idonea non significa che sia automaticamente sottratta alle rinnovabili.

La valutazione deve essere effettuata sul progetto concreto e sul contesto nel quale esso viene inserito.

Quando un impianto è davvero agrivoltaico?

L’ARPA aveva rilevato che il progetto non chiariva “in modo sufficientemente puntuale la relazione funzionale tra la produzione di energia e l’effettivo svolgimento dell’attività agricola, né dimostra la concreta continuità della coltivazione del fondo secondo le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici”.

Non basta affiancare formalmente pannelli e attività rurali. Perché vi sia un effettivo sistema agrivoltaico deve risultare dal progetto una relazione funzionale tra i due utilizzi del terreno.

Occorre quindi dimostrare concretamente:

  • come continuerà la coltivazione;
  • quali superfici resteranno effettivamente utilizzabili;
  • come le strutture fotovoltaiche interagiranno con le lavorazioni agricole;
  • come verrà assicurata nel tempo l’attività agronomica;
  • quale sia la relazione tra assetto dell’impianto e utilizzazione agricola del fondo.

Le modifiche necessarie per realizzare una reale integrazione tra produzione energetica e attività agricola avrebbero richiesto una diversa configurazione dell’impianto, non coincidente con il progetto sottoposto all’amministrazione.

Le altre possibili ragioni di diniego

La lettura centrata sulla continuità agricola non deve far perdere di vista un elemento decisivo della sentenza: il diniego può essere sorretto da più autonome ragioni ostative.

Il Consiglio di Stato attribuisce rilievo anche a:

  • tutela del paesaggio;
  • produzioni agricole di qualità;
  • rete ecologica;
  • alterazione della trama agraria;
  • consumo di suolo;
  • impatti cumulativi;
  • interferenze delle opere di connessione con beni tutelati.

Per il Collegio, ciascuno di questi elementi concorre al giudizio complessivo di incompatibilità.

Nel caso in esame, l’istruttoria aveva rilevato la presenza nell’area di produzioni agricole di pregio riconducibili, tra le altre, all’IGP Carciofo Brindisino e alla DOP Terra d’Otranto.

Secondo il Consiglio di Stato, l’impianto avrebbe comportato sottrazione di suolo destinato a produzioni identitarie.

Anche il Servizio Agricoltura della Regione aveva rilevato, attraverso la documentazione tecnica e i sistemi informativi agricoli, la presenza di colture di pregio e produzioni agroalimentari tutelate.

La localizzazione in area agricola, quindi, non è stata considerata in astratto. È stato valutato il concreto valore agricolo dell’area interessata.

Sotto il profilo paesaggistico, gli organi regionali avevano segnalato interferenze con le componenti disciplinate dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Tra gli effetti considerati figuravano:

  • frammentazione degli habitat;
  • alterazione della continuità ecologica;
  • modificazione della trama agraria storica della Campagna Brindisina;
  • interferenze con elementi della rete ecologica;
  • prossimità a beni paesaggistici tutelati.

Un ulteriore elemento rilevante è rappresentato dagli impatti cumulativi, ovvero dalla pressione esercitata dagli impianti energetici già presenti sul territorio.

La verificazione richiesta dal Consiglio di Stato ha quantificato l’indice di pressione cumulativa nel 14,32%, contro una soglia del 3% indicata nella disciplina regionale richiamata dalla sentenza.

Per il Consiglio di Stato questo dato conferma l’elevato livello di antropizzazione energetica dell’area e la progressiva riduzione del suolo agricolo disponibile; la progettazione non può essere svolta considerando il lotto come se fosse isolato dal contesto: la presenza di altri impianti può diventare un parametro determinante nella valutazione autorizzativa.

Anche cavidotti e opere di connessione fanno parte dell’impianto

La verificazione ha inoltre evidenziato che il tracciato del cavidotto attraversava il buffer di un bene paesaggistico.

Il Consiglio di Stato ribadisce così che l’intervento deve essere esaminato nella sua unitarietà e “nella sua interezza — comprendendo impianto, opere di connessione e infrastrutture accessorie — senza artificiose frammentazioni suscettibili di alterarne la reale incidenza sul territorio”.

Una localizzazione apparentemente compatibile del campo fotovoltaico non è quindi sufficiente se il sistema di connessione genera interferenze incompatibili con la disciplina di tutela.

Rinnovabili e paesaggio: serve un bilanciamento, non una prevalenza automatica

La società invocava anche il favor nazionale ed europeo verso le fonti rinnovabili.

Il Consiglio di Stato riconosce l’importanza dell’obiettivo energetico, ma esclude che esso determini una prevalenza generalizzata sulla tutela del paesaggio.

Il sistema normativo, secondo il Collegio, è fondato sul “necessario bilanciamento dei due interessi pubblici, entrambi di rango primario e costituzionalmente rilevanti”.

La disciplina sulle rinnovabili non elimina quindi le esigenze di tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e del territorio e non determina il superamento delle prescrizioni dei piani paesaggistici.

Icona

Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 6254/2026 - Agrivoltaico, integrazione e continuità dell’attività agricola

Approfondimenti

Per avere un quadro completo leggi anche:

  • Impianto agrivoltaico: cos’è, come funziona, norme e autorizzazioni
  • Aree Idonee, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato

Per progettare correttamente un impianto fotovoltaico o agrivoltaico è essenziale valutare fin dalle prime fasi configurazione, producibilità e inserimento dell’impianto nel sito. Prova il software fotovoltaico che supporta il tecnico nella progettazione degli impianti fotovoltaici, consentendo di analizzare le soluzioni progettuali e dimensionare il sistema in modo consapevole.

Solarius-PV

Progetti impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia? Vuoi posizionarli, dimensionarli e farli rendere al meglio? Ecco il software fotovoltaico che cercavi!

PROVALO GRATIS

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/agrivoltaico-e-continuita-agricola-quando-il-diniego-e-legittimo/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

calcolo-confine-fascia-rispetto-autostradale-condono

Condono e fascia autostradale: come si misura la distanza dal confine stradale?

Sentenza Cassazione 28577-2026

Il POS deve gestire i rischi anche durante smantellamento e chiusura del cantiere

Default Thumbnail

Soccorso istruttorio dopo l’aggiudicazione: il DGUE mancante si può integrare?

Chiarimenti reiterati RUP

Appalti sotto soglia: il RUP può reiterare i chiarimenti sull’offerta?

Balcone ex novo finestra

Balcone ex novo: quando basta la SCIA e quando serve il permesso di costruire?

responsabilità-abuso-ordine-di-demolizione-non-eseguito

Proprietario non autore dell’abuso: può non eseguire la demolizione?

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google
    Webinar on Demand
    UNI 11337-8: come trasformare il BIM in un vantaggio competitivo per la tua organizzazione UNI 11337-8: come trasformare il BIM in un vantaggio competitivo per la tua organizzazione
    Gratis
    Segui
    Webinar on Demand
    La gestione della revisione prezzi e dei TOL secondo il Codice Appalti con PriMus La gestione della revisione prezzi e dei TOL secondo il Codice Appalti con PriMus
    Gratis
    Segui
    Webinar on Demand
    Scan to BIM: dall'acquisizione con Leica BLK al modello su Edificius Scan to BIM: dall'acquisizione con Leica BLK al modello su Edificius
    Gratis
    Segui
    Infografiche
    Il terzo condono edilizio: interventi sanabili, requisiti necessari, limiti volumetrici, cause di esclusione Il terzo condono edilizio: interventi sanabili, requisiti necessari, limiti volumetrici, cause di esclusione
    Gratis
    Download
    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy