Aggregati recuperati: la copertura giornaliera di una discarica resta fuori dagli impieghi del D.M. 127/2024
La funzione drenante non è sufficiente a qualificare la copertura come strato accessorio: il MASE indica il corretto inquadramento autorizzativo
Gli aggregati recuperati ottenuti da rifiuti inerti da costruzione e demolizione possono essere impiegati per realizzare la copertura giornaliera di una discarica?
E se tale copertura ha anche una funzione drenante, può essere considerata uno degli “strati accessori” ammessi dal D.M. 127/2024?
Con il parere 5 agosto 2026 n. 0168265 il MASE chiarisce il confine tra gli utilizzi ammessi dal regolamento End of Waste e quelli che richiedono uno specifico percorso autorizzativo: la copertura giornaliera rientra nei criteri di coltivazione della discarica e non tra gli strati costruttivi accessori contemplati dall’Allegato 2 del decreto. Restano tuttavia percorribili, ricorrendone le condizioni, il procedimento autorizzatorio ordinario e l’End of Waste caso per caso.
Il punto centrale espresso dal MASE è che la funzione drenante di uno strato non è sufficiente, da sola, per ricondurre la copertura giornaliera delle discariche agli utilizzi previsti dall’Allegato 2 del D.M. 127/2024.
Il chiarimento è rilevante per gestori di discariche, impianti di recupero, progettisti, consulenti ambientali e autorità competenti perché delimita il campo di applicazione del regolamento End of Waste sugli inerti e distingue nettamente tra:
- caratteristiche tecniche del materiale recuperato;
- destinazioni d’uso ammesse dal D.M. 127/2024;
- disciplina autorizzatoria della discarica;
- cessazione della qualifica di rifiuto per utilizzi diversi da quelli tipizzati dal decreto.
Il quesito dell’Unione dei Comuni Misa-Nevola
La richiesta prende le mosse da un precedente chiarimento reso dal MASE in risposta a un interpello della Provincia di Asti.
In quella sede, come ricostruito nello stesso documento ministeriale, era stato precisato che il D.M. 127/2024 non contempla espressamente il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione finalizzato alla copertura delle discariche per rifiuti urbani. Tale attività, quindi, non poteva essere ricondotta direttamente al decreto e doveva essere valutata attraverso il pertinente procedimento autorizzatorio ordinario.
Secondo la prospettazione sottoposta al Ministero, una copertura giornaliera realizzata con aggregati recuperati potrebbe costituire anche un elemento costruttivo e accessorio avente funzione drenante.
Da qui il possibile collegamento con la lettera e) dell’Allegato 2 del D.M. 127/2024, che contempla la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo o drenante.
Il quesito è quindi se uno strato di copertura giornaliera con funzione drenante possa essere ricompreso tra gli utilizzi ammessi dal regolamento End of Waste.
L’analisi del MASE: gli utilizzi del D.M. 127/2024 sono puntualmente individuati
Il primo passaggio del ragionamento ministeriale riguarda l’ambito di applicazione del D.M. 127/2024, ribadendo quanto già affermato nel precedente interpello della Provincia di Asti: il regolamento individua in modo puntuale gli impieghi consentiti degli aggregati recuperati e tra questi non è espressamente compreso l’utilizzo per la copertura giornaliera delle discariche.
Il Ministero osserva inoltre che neppure il D.M. 5 febbraio 1998 prevede tale impiego, per i rifiuti da costruzione e demolizione considerati dal D.M. 127/2024, mentre lo contempla per differenti tipologie di rifiuti.
Il problema non può quindi essere risolto sulla sola base delle caratteristiche prestazionali dell’aggregato.
Occorre stabilire quale sia la funzione giuridica e tecnico-gestionale della copertura giornaliera all’interno della discarica.
Copertura giornaliera: elemento costruttivo o criterio di coltivazione?
È questo il passaggio decisivo dell’interpello. Il MASE richiama il paragrafo 2.10 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003, che disciplina le modalità di gestione delle discariche.
La copertura dei rifiuti serve, tra l’altro, a contrastare:
- dispersione di polveri;
- emanazioni moleste;
- dispersione dei rifiuti;
- esposizione agli agenti atmosferici;
- accesso di volatili, roditori e altri animali.
Per le coperture realizzate con materiali granulari, la disciplina richiede inoltre che siano garantiti il corretto deflusso dei fluidi nel corpo della discarica e la movimentazione del biogas verso i sistemi di captazione e collettamento.
Ma proprio questa funzione drenante non basta, secondo il Ministero, a trasformare la copertura in uno strato costruttivo accessorio. Il MASE chiarisce infatti che: “la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica attiene ai criteri di coltivazione dell’impianto piuttosto che ai criteri costruttivi della stessa”.
La distinzione è fondamentale.
Uno strato può possedere caratteristiche drenanti senza che ciò determini automaticamente il suo inquadramento tra gli strati accessori ammessi dal D.M. 127/2024.
La qualificazione dipende dalla funzione che quello strato assume nella gestione della discarica.
Il chiarimento del Ministero: niente applicazione diretta della lettera e) e su queste basi, il MASE arriva alla conclusione:
“la copertura giornaliera non è riconducibile agli impieghi di cui alla lettera e) dell’Allegato 2 del D.M. n. 127 del 2024 ancorché svolga una funzione drenante”.
Il chiarimento esclude quindi la possibilità di far rientrare automaticamente la copertura giornaliera tra gli utilizzi ammessi dal regolamento semplicemente valorizzando la capacità drenante dell’aggregato recuperato.
In termini operativi, non basta che il materiale sia tecnicamente idoneo a drenare: occorre anche che il suo impiego sia compatibile con il regime giuridico previsto per quello specifico utilizzo.
Aggregati recuperati per la copertura giornaliera: quali alternative?
L’esclusione dall’Allegato 2 del D.M. 127/2024 non significa che l’impiego sia vietato in assoluto. Il MASE indica infatti 2 possibili percorsi, da valutare in relazione al caso concreto:
- Autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 208 -> il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione destinati alla copertura giornaliera, strade e piste di accesso ai diversi lotti della discarica, secondo il MASE, potrebbe essere ricondotto al procedimento autorizzatorio ordinario previsto dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il tutto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.
- End of Waste caso per caso -> il secondo percorso riguarda la produzione di un aggregato riciclato destinato a un impiego specifico diverso da quelli elencati nell’Allegato 2 del D.M. 127/2024.
Il richiamo ai criteri End of Waste elaborati nel sistema SNPA
L’interpello contiene anche un ulteriore elemento di interesse. Il MASE riferisce che ISPRA ha segnalato come alcune agenzie del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente – SNPA abbiano previsto, per specifiche tipologie di rifiuti, criteri di cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso destinati anche a utilizzi come: copertura giornaliera, strade e piste di accesso ai diversi lotti della discarica – il richiamo dimostra, nell’impostazione dell’interpello, che l’uso in discarica può essere affrontato nell’ambito dell’End of Waste caso per caso.
Non significa però che i criteri citati siano automaticamente estesi a qualsiasi territorio, impianto o tipologia di rifiuto.
L’autorizzazione resta legata allo specifico procedimento e alle relative condizioni.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a Decreto Inerti (End of Waste): le norme sul recupero dei rifiuti da costruzione, mentre se devi gestire le demolizioni in edilizia in modo consapevole e sicuro ti suggerisco il software per il piano demolizioni, in linea con la normativa vigente, in grado di guidarti in maniera sicura nell’analisi e nelle scelte.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/aggregati-recuperati-la-copertura-giornaliera-di-una-discarica-resta-fuori-dagli-impieghi-del-dm-127-2024/



