Fornitura calcestruzzo in cantiere, quando è obbligatorio il POS?
Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo in cantiere: quando è necessario redigere POS e DUVRI e quali sono le verifiche che devono effettuare gli ispettori
Ai sensi degli artt. 26 commi 1 e 2 e 96 comma 1 bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza), bensì l’informazione reciproca e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice. Il compito di coordinamento è posto in capo all’impresa esecutrice.
E’ sempre necessario distinguere la mera fornitura dalla fornitura e posa in opera. Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.
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Le operazioni di scarico nella fornitura di calcestruzzo obbligano al POS?
La Cassazione Penale, Sez. 3, con la pronuncia dell’8 gennaio 2025, n. 536 ribadisce il criterio interpretativo per individuare la demarcazione tra ciò che è fornitura e ciò che è posa in opera di calcestruzzo. La distinzione è cruciale per assegnare l’obbligo di redazione del POS.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva condannato il datore di lavoro di un’azienda fornitrice di calcestruzzo ritenendolo responsabile della mancata redazione del POS relativo alle attività di fornitura di calcestruzzo ad un cantiere edile.
Riguardo questo provvedimento l’imputato aveva fatto ricorso ritendo che l’obbligo predisposizione del POS non gravasse affatto, nel caso di fornitura di calcestruzzo ad un cantiere edile, sulla impresa fornitrice ma, come precisato dalla circolare 3328/2011, che parifica quella del calcestruzzo alle altre forniture di materiali, sull’impresa esecutrice, incaricata della sua posa in opera che, nel caso di specie, aveva provveduto al riguardo.
Sempre per la difesa, i dipendenti dell’impresa fornitrice si erano limitati a scaricare il materiale attraverso la movimentazione del braccio del mezzo di trasporto (autobetonpompa) e non del terminale in gomma (proboscide), non potendo tale attività essere equiparata alla posa in opera.
La Suprema Corte, esaminato il caso, ha annullato la sentenza impugnata.
Da una parte, il giudice di merito aveva correttamente ritenuto che, in relazione all’individuazione del soggetto tenuto alla redazione del POS, quando si tratta di fornitura di calcestruzzo, doveva trovare applicazione la circolare 3328/2011 e nella nota 2597/2016.
Dall’altra, tuttavia, nell’interpretare le direttive secondo cui l’impresa fornitrice per essere esonerata dalla redazione del POS non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non dovendo pertanto tenere e manovrare la benna, o il secchione, o il terminale in gomma della pompa e la canala di scarico, il giudice di merito aveva affermato che anche le attività di scarico del calcestruzzo costituivano un’operazione ulteriore alla mera fornitura.
Per la Suprema Corte, l’interpretazione del giudice di merito non può essere condivisa perché, nell’equiparare ogni operazione di scarico del materiale nel cantiere, strettamente necessaria al perfezionamento della stessa consegna, alla posa in opera, “si finisce con l’escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, la quale, non può esaurirsi nel mero trasporto della merce nel luogo di destinazione, contemplando anche la sua consegna al destinatario”.
Nel caso di specie, la Cassazione evidenzia che nella sentenza impugnata non vi è chiarezza riguardo a una eventuale partecipazione dei dipendenti dell’impresa fornitrice del calcestruzzo alla concreta posa in opera del materiale.
Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza chiedendo al Tribunale di verificare, previo accertamento del mezzo di trasporto utilizzato, se gli imputati abbiano, oltre ad aver scaricato il materiale oggetto della fornitura nel luogo indicato dalla ditta committente, compiuto attività riconducibile alla sua lavorazione e posa in opera nel cantiere di destinazione.
Indice
- Le operazioni di scarico nella fornitura di calcestruzzo obbligano al POS?
- Procedura per la fornitura di calcestruzzo: la circolare 3328/2011
- Fornitura calcestruzzo in cantiere: la nota 2597/2016
- Fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato: la nota INL 1753/2020
- Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo: il focus ANCE-CNI
Procedura per la fornitura di calcestruzzo: la circolare 3328/2011
La circolare 3328/2011 fornisce la “Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” allo scopo di fornire, alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato, indicazioni operative relativamente a:
- le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente;
- le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione;
In particolare, la circolare analizza i rapporti tra imprese fornitrici ed esecutrici.

– Schema a blocchi dei rapporti fra impresa esecutrice e impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato
Nel momento in cui l’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e come si è già avuto modo di precisare, dai commi 1 e 2 dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice informi l’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e
sulle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate.
Entrambi i datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa in oggetto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice promuove tale coordinamento.
Il trasporto del calcestruzzo può essere affidato dall’impresa fornitrice a trasportatori terzi. Anche in questo caso l’attività di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed
impresa esecutrice, fatta salva l’attività di coordinamento tra imprese fornitrice e trasportatore.
Il datore di lavoro dell’impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l’ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l’operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese.
A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all’impresa esecutrice un documento (riportato in allegato alla circolare) che contiene:
- tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;
- numero di operatori presenti e mansione svolta;
- rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.
In allegato 2 è riportato il documento indicante le informazioni che l’impresa esecutrice è obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’impresa esecutrice può desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS redatti ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g) del D .Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere l’impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all’impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere, sia quello ricevuto dall’impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere.
La circolare riporta anche le procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo.
Fornitura calcestruzzo in cantiere: la nota 2597/2016
La nota 2597/2016 della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti concernenti la redazione del POS (Piano operativo di sicurezza) e del DUVRI (Documento di valutazione dei rischi interferenziali) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, ossia i cantieri definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a), del Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
In base al D.Lgs. 81/2008, art. 96, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa (anche familiare o con meno di dieci addetti), hanno l’obbligo di redigere il POS (piano operativo di sicurezza).
Analizzando attentamente gli artt. 26 e 96 del testo unico, si desume che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali e attrezzature” sono esonerate dall’obbligo di redazione del POS e dall’obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI. Rimane, tuttavia, l’obbligo di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle operazioni del fornitore di calcestruzzo con l’azienda appaltatrice.
Pertanto, nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratta di:
- mera fornitura (il fornitore non partecipa alle lavorazioni);
- fornitura e posa in opera (il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).
Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.
Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.
Per capire se si tratta di mera fornitura di materiali basta far riferimento alla procedura per la fornitura in cantiere (circolare 10 febbraio 2011) approvata dalla Commissione consultiva permanente.
In particolare, affinché sia mera fornitura è necessario che l’impresa fornitrice non debba partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non debba tenere e manovrare la benna o il secchione od il terminale in gomma della pompa.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato: la nota INL 1753/2020
Con la nota INL 1753 delll’11 agosto 2020, l’Ispettorato Nazionale del lavori è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, resi necessari in quanto gli Ispettorati territoriali e i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale.
La richiesta di POS viene motivata dal fatto che le imprese fornitrici di calcestruzzo non si limiterebbero alla mera fornitura, ma parteciperebbero anche alla posa in opera dello stesso, dal momento che l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo sposta a distanza il braccio della pompa, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice, mediante l’apposito radio-comando.
Tale interpretazione non è in linea con quanto riportato agli artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, nella lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016, emanata dalla DG per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’INL, con la nota in commento, ha ritenuto opportuno chiarire nuovamente gli elementi che distinguono la mera fornitura di calcestruzzo dalla fornitura e posa in opera dello stesso.
In particolare, la fattispecie della mera fornitura di calcestruzzo si realizza ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.
I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.
Pertanto, le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa), si distinguono da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell’autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale.
La fattispecie della fornitura e posa in opera del calcestruzzo, invece, si realizza quando i lavoratori della stessa azienda provvedono sia alla fornitura (consegna/scarico) del conglomerato sia alla sua posa in opera (esecuzione dei getti) effettuando entrambe le operazioni. In tal caso, l’impresa si configura contemporaneamente come fornitrice ed esecutrice.
Alla luce di tali indicazioni, l’Ispettorato chiarisce che il personale ispettivo dovrà verificare nel caso concreto se le fasi della fornitura e della posa in opera sono messe in atto da imprese diverse ovvero dalla stessa impresa.
Nel primo caso, dovrà accertarsi che la ditta che effettua la mera fornitura (impresa fornitrice) segua la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011, e che la ditta che esegue materialmente i getti (impresa esecutrice) abbia redatto il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008.
Nel secondo caso, l’ispettore dovrà verificare che l’unica impresa che effettua sia la fornitura che la posa in opera abbia redatto il POS relativo alle lavorazioni della fase della posa in opera.
Per quanto concerne la manovra del braccio della pompa, ANCE ricorda che l’operazione è svolta degli operatori pompisti dell’impresa fornitrice, che devono seguire il corso di formazione previsto dall’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X.
Per completezza di informazioni, si segnala che anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nel 2018, ha inviato agli ordini territoriali, una circolare, d’accordo con Ance, in cui ha ribadito che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.
La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.
Anche se, in caso di mera fornitura, non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, la procedura del ministero del Lavoro richiede che le informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione vengano scambiate, ad esempio nell’ambito di una riunione di coordinamento, attraverso documenti di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio.
Tale riunione dovrebbe essere promossa dal coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di chiarire e constatare personalmente la natura della prestazione ed efficacia delle informazioni scambiate.
Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo: il focus ANCE-CNI
Il focus “Sicurezza nelle forniture di calcestruzzo: ruoli e responsabilità” (novembre 2018) di ANCE e CNI, oltre a fornire un riepilogo della normativa di riferimento, chiarisce:
- la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza nel caso di fornitura di calcestruzzo;
- le modalità per effettuare il coordinamento fra le due tipologie di imprese, delineando ruoli e responsabilità;
- i contenuti dell’informazione e formazione del personale delle imprese fornitrici addetto al trasporto e alla consegna del calcestruzzo.
Vengono richiamate e analizzate:
- la circolare 3328/2011;
- la nota 2597/2016;
- la sentenza (n. 11739/2017) della Corte di Cassazione che affronta il problema della richiesta di POS per la consegna del calcestruzzo “mediante pompaggio” (secondo la sentenza, si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tiene e non manovra il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.
Le indicazioni operative contenute circolare 3328/2011 vengono riepilogate in una tabella nella quale vengono riportati, per ciascuna delle fasi attraverso cui si articola la consegna del calcestruzzo in cantiere, i rischi specifici e le necessarie misure preventive e protettive che devono essere messe in atto dal responsabile dell’impresa esecutrice e dal lavoratore dell’impresa fornitrice.
In particolare, le fasi esaminate nella procedura sono:
- accesso e transito dei mezzi in cantiere;
- operazioni preliminari allo scarico (fra cui rientra, ad esempio, il piazzamento del mezzo);
- operazioni di scarico con autobetoniera (scarico in benna o secchione movimentato da gru, scarico diretto con tratti di canala aggiuntiva, scarico in pompa di calcestruzzo);
- operazioni di pompaggio (uso del braccio dell’autobetonpompa e della pompa);
- operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia e lavaggio).
Scarica anche lo schema di contratto per la fornitura di calcestruzzo dell’ANCE

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/nota-ministero-redazione-pos-fornitura-calcestruzzo/


