INAIL e vigilanza straordinaria cantieri edilizia Superbonus

Nota INL: vigilanza straordinaria in edilizia

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Ispettorato del lavoro: controlli nei cantieri edili che beneficiano del Superbonus 110%, bonus ristrutturazioni e bonus facciate anche nel 2022

L’edilizia è da alcuni mesi il settore trainante per la nostra economia grazie ad eccezionali misure di agevolazione fiscale (come il Superbonus 110, ecobonus, bonus facciate), le richieste di interventi hanno avuto un incremento esponenziale.

L’intensificazione dell’attività nel settore edile impongono, d’altro canto, un aumento dei controlli finalizzati a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, anche in ragione della grave situazione in tema di infortuni sul lavoro.

In continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021 (Nota 27 agosto 2021, n. 6023), l’Istituto Nazionale del Lavoro ha disposto che tale attività di vigilanza proseguirà anche per tutto l’anno 2022. A tal riguardo, ha emanato la nota n. 1231 del 23 febbraio 2022, avente ad oggetto 110 in sicurezza” – Vigilanza straordinaria edilizia e contrasto al sommerso che preannuncia una vigilanza rafforzata  per l’edilizia nei prossimi mesi.

Nota sui controlli straordinari in edilizia

Il settore edile è nel mirino dell’Ispettorato del lavoro. Il provvedimento in esame prevede, infatti, interventi ispettivi nei cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

Obiettivo delle verifiche

Lo scopo è quello di assicurare verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale per tutto il 2022, attraverso controlli indirizzati per lo più verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia.

Soggetti interessati ai controlli

La vigilanza degli ispettori sarà indirizzata in particolare alle aziende:

  • che non hanno mai avuto verifiche o a quelle che riprendono l’attività dopo un lungo periodo di “fermo”;
  • imprese in rete;
  • imprese che fanno ampio uso di distacchi transnazionali.

Saranno verificati  tutti gli aspetti del rapporto di lavoro:

  • instaurazione del rapporto, contratti ripetuti;
  • retribuzione e  contribuzione previdenziale;
  • condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, comprese le misure previste dal protocollo anticontagio da Covid-19;
  • la formazione e informazione dei lavoratori.

L’ispettorato raccomanda anche il controllo dei dati contenuti nelle notifiche preliminari  art. 99 e allegato XII del testo unico dlgs n. 81 2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che riguardano la natura dell’opera ed il numero di lavoratori previsti nel cantiere edile.

L’INL chiarisce, inoltre, che i soggetti oggetto delle verifiche verranno selezionati attraverso:

  • fondate segnalazioni/richieste d’intervento;
  • un’accurata attività di intelligence basata sulle informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse Edili;
  • l’esito delle interlocuzioni in essere tra INL, Agenzia Entrate e CNCE.

Si rammenta, inoltre, l’opportunità di condividere con le ASL misure e procedure tese alla definizione di modalità operative volte ad evitare duplicazioni d’intervento e ad assicurare uniformità operativa e reciprocità delle segnalazioni.

Le attività di vigilanza in esame vedranno la partecipazione del personale militare dei Gruppi Carabinieri per la Tutela del lavoro e dei NIL, nonché, su obiettivi di maggiore dimensione o che presentino problematiche ulteriori, dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, con il cui Comando Generale si è provveduto a condividere le necessarie intese.

Nel corso delle verifiche, l’INL raccomanda di prestare particolare attenzione alle irregolarità maggiormente riscontrate nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al dl n. 146/2021 e s.m.i., ossia:

  • la mancata formazione e addestramento;
  • la mancata elaborazione del DVR e del POS;
  • la mancata protezione da caduta nel vuoto;
  • l’uso dei ponteggi.

 

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