Da ENEA le indicazioni per i tecnici asseveratori Superbonus ed ecobonus: no PEC ad ENEA per errori lievi; nuova trasmissione per errori gravi
Con una nota del 31 gennaio 2023 l’ENEA fornisce importanti chiarimenti su come intervenire in caso di errori formali e sostanziali sulle asseverazioni.
Ricordiamo che l’art. 119 del dl 34/2020, al comma 13, prevede di asseverare la congruità del prezzo sia per ecobonus che per sismabonus. Il tecnico abilitato deve asseverare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento.
L’asseverazione sulla congruità della spesa sostenuta è, quindi, il documento con cui il tecnico garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l’esecuzione di un intervento edilizio agevolato non superi un livello massimo, definito appunto congruo. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto requisiti ecobonus (dm 6 agosto 2020), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto MITE (dm 17 febbraio 2022).
Relativamente all’ecobonus 110, per l’asseverazione si procede direttamente con la compilazione dell’asseverazione sul portale ENEA; per il sismabonus occorre utilizzare i modelli del dm 329/2020.
Per la determinazione della spesa congrua occorre riferirsi a prezzari di riferimento contenenti il prezzo unitario delle lavorazioni; in buona sostanza occorre fornire una giustificazione economica agli importi agevolati.
Per non sbagliare e non rischiare di perdere la detrazione, occorre effettuare una corretta contabilità dei lavori eseguiti: al riguardo ti suggerisco il software per il computo metrico e i prezzari regionali di riferimento. Per il sismabonus puoi utilizzare il software per capitolati speciali che contiene anche il modello precompilato per la congruità dei prezzi.
Con la nota in esame del 31 gennaio 2023, l’ENEA intende fornire alcune precisazioni per la trasmissione delle asseverazioni di cui al comma 13 lettera a) dell’art. 119 del dl n. 34/2020.
Nello specifico, si fa riferimento ai casi in cui vengono commessi errori nell’indicazione dell’immobile sul quale si intende intervenire nell’invio delle asseverazioni relative al super-ecobonus ed ecobonus.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, anche in considerazione di alcuni comportamenti pratici dei tecnici negli ultimi mesi, che non è possibile correggere o integrare con messaggi via PEC le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le PEC inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta.
Qualunque informazione si voglia comunicare all’ENEA in aggiunta a quanto già espresso nel modello ministeriale di asseverazione, va indicata nel campo dedicato alle note relative alla stessa asseverazione.
Eventuali correzioni e integrazioni del documento (asseverazione) sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore che può comportarsi in maniera diversa a seconda che si tratti di errori formali o sostanziali.
Ecco come correggere eventuali errori o comunicare delle integrazioni se si tratta, rispettivamente, di errori formali o sostanziali:
Ricordiamo, in breve, che gli errori ricorrenti e che non incidono in maniera sostanziale sulle asseverazioni, i cosiddetti errori formali sono i seguenti:
Si parla, invece, di errori sostanziali se riguardano le parti relative ai contenuti tecnici e a quelli economici.
Ricordiamo, infine, che dal 1° febbraio 2023 ENEA ha aperto il portale per la trasmissione dei dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali dell’ecobonus (art. 14 del dl n. 63/2013) e bonus casa (art. 16 bis del dpr n. 91/86).
Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra 1 e 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023, data di messa online del sito.
Per maggiori informazioni sulla congruità dei prezzi e sulle asseverazioni tecniche, ti rimando ad un precedente articolo circa l’asseverazione congruità dei prezzi.
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