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Superbonus, come correggere le asseverazioni ENEA

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Francesca Ressa
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Da ENEA le indicazioni per i tecnici asseveratori Superbonus ed ecobonus: no PEC ad ENEA per errori lievi; nuova trasmissione per errori gravi

Con una nota del 31 gennaio 2023 l’ENEA fornisce importanti chiarimenti su come intervenire in caso di errori formali e sostanziali sulle asseverazioni.

Ricordiamo che l’art. 119 del dl 34/2020, al comma 13, prevede di asseverare la congruità del prezzo sia per ecobonus che per sismabonus. Il tecnico abilitato deve asseverare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento.

L’asseverazione sulla congruità della spesa sostenuta è, quindi, il documento con cui il tecnico garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l’esecuzione di un intervento edilizio agevolato non superi un livello massimo, definito appunto congruo. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto requisiti ecobonus (dm 6 agosto 2020), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto MITE (dm 17 febbraio 2022).

Relativamente all’ecobonus 110, per l’asseverazione si procede direttamente con la compilazione dell’asseverazione sul portale ENEA; per il sismabonus occorre utilizzare i modelli del dm 329/2020.

Per la determinazione della spesa congrua occorre riferirsi a prezzari di riferimento contenenti il prezzo unitario delle lavorazioni; in buona sostanza occorre fornire una giustificazione economica agli importi agevolati.

Per non sbagliare e non rischiare di perdere la detrazione, occorre effettuare una corretta contabilità dei lavori eseguiti: al riguardo ti suggerisco il software per il computo metrico e i prezzari regionali di riferimento.  Per il sismabonus puoi utilizzare il software per capitolati speciali che contiene anche il modello precompilato per la congruità dei prezzi.

 

Nota ENEA: come intervenire in caso di errori sulle asseverazioni

Con la nota in esame del 31 gennaio 2023, l’ENEA intende fornire alcune precisazioni per la trasmissione delle asseverazioni di cui al comma 13 lettera a) dell’art. 119 del dl n. 34/2020.

Nello specifico, si fa riferimento ai casi in cui vengono commessi errori nell’indicazione dell’immobile sul quale si intende intervenire nell’invio delle asseverazioni relative al super-ecobonus ed ecobonus.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, anche in considerazione di alcuni comportamenti pratici dei tecnici negli ultimi mesi, che non è possibile correggere o integrare con messaggi via PEC le asseverazioni già trasmesse. A nulla valgono le PEC inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta.

Qualunque informazione si voglia comunicare all’ENEA in aggiunta a quanto già espresso nel modello ministeriale di asseverazione, va indicata nel campo dedicato alle note relative alla stessa asseverazione.

Eventuali correzioni e integrazioni del documento (asseverazione) sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore che può comportarsi in maniera diversa a seconda che si tratti di errori formali o sostanziali.

Errori formali o sostanziali: come comportarsi

Ecco come correggere eventuali errori o comunicare delle integrazioni se si tratta, rispettivamente, di errori formali o sostanziali:

  • qualora si tratti di errori formali, ossia correzioni di piccola entità che non riguardano le somme dichiarate, è sufficiente che l’asseveratore rediga una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà che NON va trasmessa all’ENEA ma ai beneficiari della detrazione fiscale che sono tenuti a conservarla ed esibirla su richiesta;
  • nel caso, invece, di errori sostanziali il tecnico può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. È sempre possibile annullare l’asseverazione, purché non sia stata già creata un’asseverazione per il SAL successivo, con il tasto “Annulla protocollo”, cancellando così il codice già generato.

Ricordiamo, in breve, che gli errori ricorrenti e che non incidono in maniera sostanziale sulle asseverazioni, i cosiddetti errori formali sono i seguenti:

  • l’errata indicazione dell’indirizzo o del numero civico;
  • i refusi nell’indicazione delle particelle catastali relative all’immobile oggetto del lavoro di ristrutturazione;
  • i refusi nell’indicazione del nome o del cognome del beneficiario, ferma restando la corretta trascrizione del codice fiscale dello stesso che invece è fondamentale.

Si parla, invece, di errori sostanziali se riguardano le parti relative ai contenuti tecnici e a quelli economici.

 

Ricordiamo, infine, che dal 1° febbraio 2023 ENEA ha aperto il portale per la trasmissione dei dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali dell’ecobonus (art. 14 del dl n. 63/2013) e bonus casa (art. 16 bis del dpr n. 91/86).

Decorrenza dei termini

Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra 1 e 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023, data di messa online del sito.

 

Congruità dei prezzi

Per maggiori informazioni sulla congruità dei prezzi e sulle asseverazioni tecniche, ti rimando ad un precedente articolo circa l’asseverazione congruità dei prezzi.

 

 

Francesca Ressa

Francesca lavora in ACCA dal 2008. Si è occupata nel corso degli anni di aspetti tecnici e commerciali. E’ autrice di BibLus dal 2012, seguendo tematiche legate alla sicurezza cantieri e opere edili.

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