Estensione green pass: ecco le procedure per l’accesso ai luoghi di lavoro
Da Confindustria le prime indicazioni sull’obbligo dal 15 ottobre di estensione del green pass sui luoghi di lavoro privati
Di particolare interesse per le imprese ed i lavoratori è l’estensione dell’obbligo di green pass al mondo del lavoro pubblico e privato, quale presupposto fondamentale per la tutela della salute pubblica e per la ripresa economica.
Ricordiamo infatti che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 127/2021, dal 15 ottobre sarà possibile accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, solo se si è in possesso della certificazione verde COVID-19.
A tal riguardo, segnaliamo la Nota di Confindustria con le prime procedure per la verifica del green pass nei luoghi di lavoro privati.
Nota Confindustria
La nota di Confindustria si sofferma sugli aspetti maggiormente rilevanti per il settore privato e cerca di dare le prime indicazioni operative, tenuto conto che lo svolgimento dell’attività in sicurezza presuppone anche l’organizzazione di un sistema di controllo efficace del possesso della certificazione verde.
Fondamentale è, inoltre, anche una forte ed ulteriore azione di sensibilizzazione da parte dell’impresa verso i lavoratori sui possibili risvolti negativi della mancata vaccinazione, al fine di poter assicurare la tutela della salute pubblica ed il proseguimento in sicurezza delle attività lavorative.
La nota, un primo commento al dl 127/2021, vuole essere una guida alla lettura di questa importante fase; ulteriori chiarimenti a quesiti, modifiche o integrazioni potranno intervenire successivamente.
Alla nota di commento, seguiranno anche delle linee guida.
Ecco i contenuti.
I soggetti destinatari
La nota si sofferma prevalentemente sull’art. 3 del dl 127/2021, che ha introdotto l’art. 9-septies nel dl 52/2021, al fine di disciplinare l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato. In particolare, dal 15 ottobre al 31 dicembre, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, sono obbligati ad avere ed esibire il green pass:
- tutti i lavoratori del settore privato;
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
Le esenzioni
L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il coordinamento con le altre norme
In merito al coordinamento con le altre misure vigenti, ossia il dl 44/2021 e 52/2021 (come modificati dal dl 122/2021), il dl 127/2021 fa salve le disposizioni relative all’accesso, per motivi di lavoro:
- alle istituzioni scolastiche, educative, di formazione ed universitarie: obbligo di green pass fino al 31 dicembre 2021;
- alle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali: obbligo di vaccinazione dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;
- per i dipendenti privati che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali: obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2021.
Le verifiche
L’obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni ed ai soggetti da questo formalmente individuati.
Le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche devono essere definite entro il 15 ottobre (quindi, prima dell’entrata in vigore della disposizione) dal datore di lavoro e possono essere, eventualmente, anche inserite nel Protocollo aziendale.
Tali verifiche potranno essere svolte:
- anche a campione;
- prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro: quindi potranno essere anche successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa;
- individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche.
Le sanzioni
Di seguito una sintesi delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obbligo previsto dal dl.
Violazione | Controllo | Sanzione | Sanzioni disciplinari o licenziamento | Durata |
Non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 | Datore di lavoro o suo formale delegato | Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento | Escluso | Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 |
Mancanza della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro | Datore di lavoro o suo formale delegato | Assenza ingiustificata Sospensione dalla prestazione lavorativa Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento | Escluso | Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 |
Imprese con meno di 15 dipendenti (in riferimento al rapporto di lavoro subordinato): mancata presentazione del certificato per 5 giorni | Datore di lavoro o suo formale delegato | Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta | Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni | |
Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e prestazione di green pass | Datore di lavoro o suo formale delegato | Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro In caso di reiterata violazione, la sanzione | Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore | |
Mancato controllo da parte del datore di lavoro | Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro In caso di reiterata violazione, la sanzione | |||
Mancata adozione delle misure organizzative | Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro In caso di reiterata violazione, la sanzione |
Protezione dei dati personali
Le attività di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali, che deve svolgersi ai sensi della normativa privacy e secondo le modalità di cui al DPCM 17 giugno 2021.
In particolare, in sede di verifica della certificazione (green pass o di esenzione), le informazioni oggetto di trattamento sono:
- le generalità del lavoratore, nonché la validità, l’integrità e l’autenticità del certificato verde ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19;
- le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un green pass.
Attività di sensibilizzazione
Il mancato possesso del green pass valido o la mancata verifica comportano, quindi, sanzioni gravi per il lavoratore e per l’impresa. E’, pertanto, opportuno che l’azienda, nell’adottare le modalità per la verifica del possesso del green pass, predisponga un’adeguata campagna di sensibilizzazione, evidenziando come il mancato possesso del certificato valido rischi di incidere sulla vita aziendale, oltre che sulla posizione dei singoli lavoratori.
Clicca qui per scaricare la nota di Confindustria

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