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Obbligo SOA Superbonus: l’Anac chiede chiarimenti

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Francesca Ressa
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L’obbligo SOA Superbonus esteso a lavori privati potrebbe falsare il mercato dei lavori pubblici. Ecco le criticità emerse

A partire dal 1° luglio 2023 scatterà l’obbligo di attestazione SOA anche per le imprese che intendono accedere alle detrazioni fiscali. Questa una delle novità più significative degli ultimi mesi perché estende le regole per la qualificazione delle imprese nell’ambito dei lavori pubblici anche a determinati cantieri privati.

Tuttavia, diverse sono le  criticità emerse circa tale obbligo; per evitare distorsioni l’ANAC sollecita, quindi, dei chiarimenti e lo fa attraverso una nota. Ricordiamo che gran parte dei bonus in edilizia sono validi anche per tutto il 2023 e proprio per non perdere questa occasione, ti ricordo che puoi utilizzare gratis per 30 giorni un software per la gestione della pratica Superbonus  aggiornato alle ultime novità. Inoltre, per conoscere tutti i dettagli sulle detrazioni fiscali per i lavori edili, ti consiglio di utilizzare l’applicazione sui bonus edili che ti guida passo passo nella scelta degli interventi possibili e delle relative agevolazioni fiscali.

Nota ANAC: chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 10-bis del dl n. 21/2022

In tema di qualificazione delle imprese esteso a lavori privati (articolo 10-bis del dl n. 21/2022), l’ANAC ha inviato una nota al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero delle Infrastrutture e all’Agenzia delle Entrate al fine di ricevere chiarimenti ed evitare di commettere errori in merito.

In particolare vengono sollecitati chiarimenti univoci nei confronti degli Organismi di attestazione circa l’applicazione della normativa, per i seguenti buoni motivi:

  • non creare disparità di trattamento tra gli operatori economici;
  • consentire l’accesso ai benefici fiscali ai committenti;
  • non rischiare, in fase di qualificazione, di consentire l’accesso al mercato dei lavori pubblici da parte di operatori economici (spesso general contractor) che nella maggior parte dei casi non vantano una pregressa esperienza in materia di lavori.

Considerazioni ANAC

L’ANAC evidenzia, innanzitutto, che l’obbligo di attestazione SOA esteso a lavori privati rischia di compromettere il buon funzionamento del sistema di qualificazione vista l’assenza di prescrizioni analoghe a quelle imposte agli esecutori di lavori pubblici.

Se si considera che l’attestazione SOA per consentire l’accesso ai benefici fiscali, potrà essere utilizzata anche per partecipare a procedure di affidamento pubbliche e che i lavori incentivati realizzati potranno essere utilizzati per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, incrementando ulteriormente la qualificazione già conseguita.

Nella nota l’Autorità ha evidenziato che l’obbligo in esame estende la norma sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (prevista dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici) anche ad alcuni lavori commissionati da privati, quale condizione necessaria per consentire al committente di beneficiare delle agevolazioni fiscali (incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, nonché, con riferimento al periodo precedente l’entrata in vigore del decreto legge n 11/2023, lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta). La normativa, prosegue l’ANAC, impone uno sforzo interpretativo per consentire l’applicazione al settore privato di disposizioni destinate agli esecutori di lavori pubblici: fa riferimento all’articolo 84 del Codice Appalti che regola il sistema di qualificazione per le imprese esecutrici di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro e rimanda, quindi, al sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del dpr n. 207/2010, ancora vigente in via transitoria.

Sul punto l’Autorità riporta alcune criticità e chiede chiarimenti in merito:

  • l’attestazione di qualificazione va conseguita per categorie e classifiche congruenti con l’intervento da realizzare (come avviene per i lavori pubblici) o è sufficiente il solo possesso dell’attestazione, a prescindere dalla categoria/classifica conseguita?
  • È possibile applicare ai lavori privati alcune specifiche previsioni, come ad esempio l’incremento del quinto di cui l’articolo 61, comma 2, del dpr n. 207/2010, che consente la partecipazione alle gare per importi pari all’importo della qualificazione posseduta aumentata di un quinto?

L’ANAC chiede, quindi, delle indicazioni di carattere generale vista l’assenza di prescrizioni analoghe a quelle imposte agli esecutori di lavori pubblici per non rischiare di compromettere il buon funzionamento del sistema di qualificazione.

Che cos’è l’attestazione SOA?

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori: un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a 150.000 euro; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.

Con il termine SOA si fa riferimento al certificato “Società Organismo di Attestazione” tramite cui si attestano i requisiti economico-organizzativi di un’impresa; è rilasciata da organismi di attestazione appositamente autorizzati ed ha una validità di 5 anni, previa conferma di validità al terzo anno.

È un documento che esiste già da diverso tempo nell’ambito dei lavori pubblici; il decreto Energia ha introdotto l’obbligo di attestazione SOA anche per le imprese che devono effettuare lavori edili privati, ammessi ai bonus casa (Superbonus, ecobonus ordinario, sismabonus e molti altri) ma solo nel caso di lavori il cui valore sia superiore a 516.000 euro.

In particolare, ai sensi dell’art. 10-bis del dl n. 21/2022, decreto Energia, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022 in vigore dal 21 maggio 2022, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, è previsto che l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata, alternativamente, ad imprese che:

  • al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della occorrente certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici;
  • al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione (condizione SOA), da ottenere entro il 1° luglio 2023.

Quando è obbligatoria l’attestazione SOA?

L’obbligo di attestazione SOA in capo alle imprese sarà obbligatorio per accedere alle detrazioni fiscali a partire dal 1° luglio 2023; dal 1° gennaio 2023 le imprese impegnate nei lavori privati incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi, di importo superiore a 516mila euro, devono aver sottoscritto un contratto per la qualificazione e saranno comunque sottoposte a verifica dell’attestazione.

Periodo transitorio

Prima che l’obbligo di acquisizione dell’attestazione SOA sia ufficialmente in vigore, il decreto stabilisce un periodo transitorio:

  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 le imprese, anche se non hanno ancora la certificazione, possono, comunque, prendere in carico i lavori e iniziarli se dimostrano di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA;
  • dal 1° luglio 2023 i lavori incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi possono essere svolti esclusivamente da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, siano in possesso dell’attestazione SOA prevista dall’articolo 84 del Codice Appalti.

Attestazione SOA: tempi differenziati

In merito ai contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il suo parere ai fini della fruizione dei bonus in edilizia: le imprese possono acquisire l’attestazione SOA entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.

I pratica, l’obbligo di SOA Superbonus non si applica a:

  • i lavori già in corso al 21 maggio 2022;
  • i contratti stipulati prima di questa data.

 

Infine, ti suggerisco 2 strumenti utili per seguire correttamente tutte le nuove regole sui bonus edilizia 2022 ed essere sicuri di non sbagliare:

 

 

Francesca Ressa

Francesca lavora in ACCA dal 2008. Si è occupata nel corso degli anni di aspetti tecnici e commerciali. E’ autrice di BibLus dal 2012, seguendo tematiche legate alla sicurezza cantieri e opere edili.

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