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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Norme locali possono inasprire la ricostruzione di ruderi?

Norme locali possono inasprire la ricostruzione di ruderi?

La norma statale può essere resa più restrittiva, per cui la ricostruzione di ruderi, in casi particolari, non sempre può essere possibile come ristrutturazione edilizia. Lo chiarisce il CdS

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 25 Novembre 2024/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Ricostruzioni ruderi in ristrutturazione edilizia in area protetta e norme locali più severe

La ricostruzione di edifici allo stato di rudere, specialmente in contesti naturali protetti, solleva questioni complesse che toccano il delicato equilibrio tra conservazione e sviluppo. Quando si tratta di pochi resti di strutture, come nel caso di ruderi, la possibilità di considerarli come oggetto di ristrutturazione edilizia, invece che di ricostruzione completa, offrirebbe una via più snella per il recupero anche in base al concetto di ristrutturazione edilizia in vigore attraverso l’attuale versione del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001). Tuttavia, l’applicazione di normative locali più restrittive può complicare ulteriormente la situazione, richiedendo un’attenta valutazione delle condizioni necessarie per il recupero, finanche a giungere alla decisione finale di non consentire alcun recupero sulla base di pochi resti. La sfida risiede quindi nel trovare soluzioni che rispettino le esigenze di riqualificazione senza compromettere le finalità di tutela ambientale e culturale.

In merito a tale problematica il Consiglio di Stato è intervenuto a chiarirne un caso emblematico, tenendo presente che in aggiunta alle direttive legislative in materia di edilizia e urbanistica è utile avvalersi dei giusti strumenti di lavoro che ci possano guidare nella scelta dei titolo edilizio più appropriato per la realizzazione del nostro progetto. Valuta quindi l’utilizzo del software per i titoli abilitativi in edilizia che ti mette a disposizione tutti i modelli di cui hai bisogno costantemente aggiornati e una guida per la compilazione semplificata del modello. Inoltre, per gestire correttamente le pratiche progettuali di qualsiasi intervento con maggiore efficienza, collaborazione e controllo, è utile adottare il software per la gestione progettuale che ti consente di pianificare dettagliatamente ogni fase.

Scopriamo quindi i chiarimenti che ci giungono dalla sentenza n. 7594/2024 del Consiglio di Stato.

Le normative locali quando possono inibire la ricostruzione di un manufatto sulla base di pochi ruderi esistenti?

Un’azienda agricola possedeva un immobile all’interno di un noto Parco naturale regionale, che includeva terreni coltivati e i resti di un edificio distrutto durante la seconda guerra mondiale. L’azienda richiedeva all’Ente Parco di inserire i resti dell’edificio nell’elenco dei ruderi per poter procedere ad una futura ricostruzione. Secondo le norme del Piano del Parco, era possibile la ricostruzione dei ruderi solo se almeno un terzo delle murature perimetrali originarie fosse stato visibile.

Il Consiglio dell’Ente Parco approvava l’inserimento dei resti dell’edificio nell’elenco dei ruderi, ma specificava che non era possibile la ricostruzione poiché non erano visibili muri perimetrali sufficienti. L’azienda agricola impugnava questa decisione presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), sostenendo che le limitazioni imposte fossero illegittime e pregiudizievoli per i suoi interessi e la richiesta futura del nulla osta per la ricostruzione del rudere.

Nel dettaglio, l’azienda agricola, tra i motivi di contestazione contro la deliberazione dell’Ente Parco, sosteneva:

  • abrogazione tacita: le norme locali che impongono la visibilità di almeno un terzo della muratura originaria sarebbero state tacitamente abrogate o risultanti in conflitto con la normativa recente. Questa nuova legislazione ha modificato il concetto di “preesistenza edilizia” per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, includendo nella definizione di ristrutturazione edilizia anche la ricostruzione di edifici che sono crollati o sono stati demoliti, a condizione che sia possibile verificare la loro consistenza preesistente.

Il Tar rigettava il ricorso, per cui l’azienda decideva di appellarsi al CdS.

CdS: le disposizioni speciali relative alla ricostruzione di ruderi rispondono a esigenze specifiche di tutela ambientale e paesaggistica e non possono essere sovrascritte da una generica espansione della definizione di ristrutturazione edilizia

Il Consiglio di Stato ha confermato le motivazioni del Tar, ritenendo infondati i motivi di appello presentati dall’azienda agricola.

I giudici di Palazzo Spada hanno sottolineato in premessa che la decisione del Consiglio dell’Ente Parco era necessaria per chiarire le condizioni per il recupero edilizio e non costituiva un anticipato giudizio negativo su una futura richiesta di nulla osta.

Confronto tra normativa statale e normativa locale in merito al recupero dei ruderi

Sostanzialmente il CdS ha risposto alla presunta violazione delle norme statali riguardanti la ricostruzione dei ruderi, qualificabili come ristrutturazione edilizia, sottolineando che le disposizioni locali non sono in conflitto con la normativa nazionale:

Infatti, mentre il legislatore ha operato sul piano definitorio generale, dilatando la categoria della ristrutturazione edilizia, la disciplina dell’Ente Parco, che si colloca su un piano del tutto diverso, seleziona gli interventi ammissibili avendo riguardo, non alla loro qualificazione giuridica (ristrutturazione o nuova costruzione), ma all’entità della struttura muraria “superstite”.

Tale selezione costituisce frutto di una precisa scelta intesa alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche del territorio protetto, in coerenza con le finalità statutarie dell’Ente Parco, cui non può essere opposto il sopravvenuto ampliamento in termini generali dei confini della ristrutturazione edilizia.

Invero, spiegano i giudici:

La stessa prevalenza delle definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3, comma 1, […] del d.P.R. n. 380 del 2001 è infatti predicata dall’art. 3, comma 2, del medesimo d.P.R. rispetto alle disposizioni degli “strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi” ma non rispetto alle previsioni speciali in materia di tutela ambientale che rispondono a specifiche esigenze di salvaguardia: è, in altri termini, limitata alla materia urbanistica.

E cioè: le definizioni degli interventi edilizi fornite dall’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 hanno un’importanza prevalente rispetto alle disposizioni generali degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, come indicato nell’articolo 3, comma 2, dello stesso decreto. Tuttavia, questa prevalenza non si applica alle normative speciali che riguardano la tutela ambientale, le quali sono progettate per soddisfare esigenze specifiche di salvaguardia del territorio.

In altre parole, mentre le norme generali sulla classificazione degli interventi edilizi possono prevalere sulle disposizioni urbanistiche standard, le normative che mirano a proteggere l’ambiente e il paesaggio possono stabilire requisiti più rigorosi e specifici. Questo significa che, nel contesto della pianificazione territoriale e della gestione delle aree protette, le regole relative alla tutela ambientale devono essere rispettate e possono limitare l’applicazione delle definizioni più generali di ristrutturazione edilizia o di altri interventi.

La recente legislazione ha incluso nella categoria della ristrutturazione anche gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, a condizione che sia possibile accertare la preesistente consistenza. Tuttavia, il Consiglio ha chiarito, per quanto detto sopra, che le normative locali possono stabilire requisiti specifici per il recupero dei ruderi, come nel caso in esame, dove si richiede la visibilità di almeno un terzo della muratura originaria. Questa prescrizione non è considerata illegittima, poiché le norme locali possono legittimamente disciplinare le condizioni per il recupero dei ruderi nel contesto della pianificazione territoriale e della salvaguardia ambientale. Di conseguenza, il Consiglio ha confermato che l’Ente Parco ha il diritto di stabilire criteri più rigorosi per garantire la protezione del paesaggio e delle caratteristiche del territorio.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:

  • “Manufatto distrutto da eventi naturali: per la ricostruzione occorre il PdC?“
  • “Demo-ricostruzione tra ristrutturazione e nuova costruzione: le differenze“
  • “Ruderi: quando la ricostruzione è ristrutturazione?“
  • “Demolizione con ricostruzione: quando si può parlare di ristrutturazione“
Icona

Download Gratuito Sentenza CdS 7594/2024 - Ricostruzione ruderi

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/norme-locali-possono-inasprire-la-ricostruzione-di-ruderi/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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