Non è più obbligatorio ricorrere alle centrali di committenza
Il decreto Sblocca cantieri elimina l’obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle stazioni appaltanti uniche o centrali di committenza
Con il dl n. 32/2019 (Sblocca cantieri) vengono apportate una serie di modifiche al Codice appalti; tra le modifiche più importanti, una in particolare riguarda la maggior parte dei Comuni italiani
L’art. 1 lettera g, del nuovo dl, con poche righe difatti modifica l’art 37 comma 4 del Codice appalti eliminando l’obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle stazioni appaltanti.
Il testo modificato del comma 4 è quindi il seguente:
Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2,
procedepuò procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Quindi dal 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del decreto Sblocca cantieri, e salvo modifiche parlamentari, in sede di conversione in legge del dl, i Comuni non capoluogo potranno scegliere se, e quando, utilizzare le stazioni appaltanti oppure procedere in maniera autonoma.
Le stazioni appaltanti nel Codice appalti
Ricordiamo che il Codice appalti prevede, all’art. 37 comma 1, che:
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.
Il comma 2 riporta invece i casi in cui devono utilizzare le centrali di committenza:
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all’articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento procedure di cui al presente codice.
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