Non c’è il finanziamento? ADDIO al compenso

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

È legittima, nel contratto che lega la Stazione Appaltante al professionista esterno, la clausola che subordina il pagamento dell’ononario professionale all’ottenimento del finanziamento necessario alla realizzazione dell’Opera.

È legittima, nel contratto che lega la Stazione Appaltante al professionista esterno, la clausola che subordina il pagamento dell’onorario professionale all’ottenimento del finanziamento necessario alla realizzazione dell’Opera.
In altre parole, in tal caso, se non si ottengono i finanziamenti nessun compenso è dovuto al progettista per la prestazione resa.
Questo è, in sintesti, quanto disposto dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18450 a sezioni riunite, ha riconosciuto la legittimità di una clausola contrattuale con cui un Comune aveva subordinato, appunto, il pagamento dell’onorario professionale all’ottenimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera progettata (finanziamenti non ottenuti).
La Cassazione ha ritenuto che tale tipologia di clausola non sia in contrasto con l’inderogabilità dei minimi tariffari prevista dalla L. 340/1976.

DocumentoDimensioneFormato
Sentenza n. 18450 /2005618 KbACCAreader

Attenzione: Per la visualizzazione del file in formato ACCAreader si richiede la presenza sul sistema di: ACCAreader ver. 5.00
Clicca sull’ immagine per effettuare gratuitamente il download del programma.

 
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *