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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Nomina RSPP: requisiti, compiti, responsabilità e formazione

Nomina RSPP: requisiti, compiti, responsabilità e formazione

La nomina dell'RSPP, effettuata dal datore di lavoro, è l’atto con cui prende avvio il sistema di prevenzione aziendale. Ecco come avviene

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 20 Aprile 2022/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
nomina-rspp-requisiti-compiti-responsabilità-formazione

In ambito lavorativo, la prevenzione e la protezione sono temi su cui porre particolare attenzione. La normativa vigente, D.Lgs. 81/2008, prevede la presenza di figure professionali che hanno il dovere di occuparsi di questi temi per proteggere i lavoratori dai possibili infortuni sul lavoro e dalle malattie correlate all’attività lavorativa.

Una delle figure centrali in questo contesto è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, comunemente abbreviato con l’acronimo RSPP.

In questo articolo ti spiego chi lo nomina, quali requisiti deve avere, quali compiti e responsabilità ha, come si forma e ti propongo un modello per la nomina in PDF, da scaricare gratuitamente.

Indice

  • RSPP: da chi viene nominato? Come avviene la nomina?
  • Requisiti per svolgere il compito di RSPP
  • Come si forma un RSPP?
  • RSPP: quali sono i compiti?
  • Responsabilità del RSPP

RSPP: da chi viene nominato? Come avviene la nomina?

L’ RSPP viene nominato, obbligatoriamente, dal datore di lavoro (art.17, comma 1, lett b), il quale non può delegare questo compito.

La nomina dell’RSPP viene effettuata mediante l’utilizzo di un apposito modulo come questo che ti fornisco di seguito. Il modulo deve essere firmato dal datore di lavoro e dall’RLS per accettazione.

Modello nomina RSPP.png

Modello nomina RSPP.png

Icona

Download Gratuito Modello nomina RSPP

La figura dell’RSPP è richiesta in tutte le aziende con almeno un lavoratore.

Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione può incorrere in gravi conseguenze di tipo penale e amministrativo. Egli può essere punito, infatti, con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.

Per evitare ogni tipo di sanzione ti consiglio il software per la sicurezza sul lavoro più adatto alla tua valutazione dei rischi, che puoi scaricare gratuitamente per 30 giorni e che ti consente di stampare tutta la modulistica per la sicurezza sui luoghi di lavoro come lettere di designazione e comunicazioni per il RSPP, addetti, ecc.

Chi può essere l’RSPP

Il ruolo dell’RSPP può essere affidato:

  • a un lavoratore interno all’azienda in possesso dei requisiti descritti dall’art. 32 D.Lgs. 81/2008;
  • a un professionista esterno all’azienda in possesso dei requisiti descritti dall’art. 32 D.Lgs. 81/2008;
  • al datore di lavoro (solo in alcuni casi).

Nomina RSPP interno

L’incarico del RSPP deve essere necessariamente ricoperto da una figura interna, come previsto dall’art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, nei seguenti casi:

  • nelle aziende industriali di cui all’art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 (cd. decreto Seveso), soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/1995 (decreto riguardante le radiazioni ionizzanti);
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Negli altri casi può essere sia interno che esterno.

RSPP datore di lavoro

Il datore di lavoro può decidere di assumere lui stesso il ruolo di RSPP nei seguenti casi (art. 34, comma 1, allegato A):

  • nelle aziende per le quali non vi è l’obbligo di nominare un RSPP interno (elenco precedente);
  • nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende estrattive e altre attività minerarie e le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private);
  • nelle aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
  • nelle aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
  • nelle altre aziende fino a 200 lavoratori.

Il datore di lavoro che intende ricoprire questo ruolo, è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento in funzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative svolte.

I corsi di formazione ai quali il datore di lavoro deve necessariamente partecipare sono di durata diversa in base al tipo di rischio presente in azienda:

  • rischio basso 16 ore;
  • rischio medio 32 ore;
  • rischio alto 48 ore.

Nomina RSPP esterno

L’art. 31 D.Lgs. 81/2008 al comma 4 stabilisce che il ricorso ad un RSPP esterno è obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti descritti dall’ art 32 D.Lgs. 81/2008.

Requisiti per svolgere il compito di RSPP

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (sia interno che esterno), per poter essere nominato, deve necessariamente avere dei precisi requisiti adeguati ai rischi dell’azienda.

Nello specifico, i requisiti per diventare RSPP sono descritti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
  • esperienza nel ruolo di RSPP di almeno 6 mesi (anche in assenza del titolo di studio);
  • essere in possesso dell’attestato di frequenza di corsi di formazione specifici per RSPP;
  • essere in possesso dell’attestato di aggiornamento di 5 anni della formazione per RSPP.

Come si forma un RSPP?

Il percorso formativo per diventare RSPP è specificato nell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni e prevede una formazione strutturata in 3 moduli (modulo A, modulo B, modulo C).

 

percorso formativo rspp

 

Una volta terminati i suddetti moduli, l’aspirante RSPP dovrà sostenere un esame di valutazione finale affinché venga rilasciato un attestato che certifichi le sue competenze. Questo attestato deve essere aggiornato ogni 5 anni tramite corsi di aggiornamenti di 40 ore.

Sono esonerati, invece, dalla frequenza ai corsi di formazione, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

  • L7 ingegneria civile e ambientale;
  • L8 ingegneria dell’informazione;
  • L9 ingegneria industriale;
  • L17 scienze dell’architettura;
  • L23 scienze e tecniche dell’edilizia;
  • LM26 ingegneria della sicurezza.

RSPP: quali sono i compiti?

I compiti dell’RSPP, individuati dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, sono i seguenti:

  • individuare e valutare i rischi;
  • individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • partecipare alla redazione del DVR;
  • elaborare le misure preventive e protettive (di cui all’art. 28, comma 2);
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • partecipare alla riunione periodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008);
  • informare i lavoratori secondo quanto stabilito dall’art. 36 D.Lgs. 81/2008.

Responsabilità del RSPP

Le responsabilità a cui sono soggetti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione possono essere di tipo penale e civile.

Nel D.Lgs. 81/2008 non sono previste sanzioni penali specifiche per l’RSPP, ma questo non lo esula dalla possibilità di incorrere in responsabilità penali qualora se ne verifichino le condizioni. Tutte le volte, infatti, in cui si verifica un infortunio attribuibile ad una situazione pericolosa, l’RSPP ha l’obbligo di conoscenza e segnalazione dell’accaduto (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814), ma la figura di garanzia e quindi responsabile è sempre il datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, la responsabilità civile, essa si divide in:

  • responsabilità extracontrattuale, rivolta a tutti i soggetti che, a causa della negligenza del RSPP, possono lamentare dei danni, sia di natura patrimoniale (perdite nel patrimonio, mancato guadagno ecc.) che non patrimoniale (danni qualificati come morali, alla salute, biologici, esistenziali, alla vita di relazione, ecc.); se le omissioni diventano causa o concausa di un danno, l’RSPP ha l’obbligo di risarcire di tasca propria i soggetti lesi;
  • responsabilità contrattuale, in cui l’RSPP, in qualità di soggetto qualificato, è tenuto ad assolvere alle obbligazioni contrattuali legate al suo ruolo con la diligenza del buon professionista. Laddove l’RSPP non dovesse svolgere con dovuta diligenza l’incarico che gli viene affidato, il datore di lavoro che subisce un danno può contestare l’inadempimento contrattuale e, eventualmente, protestare i danni subiti.

Leggi gli approfondimenti “Chi è il preposto​” alla sicurezza sul lavoro e Responsabilità RLS

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/nomina-rspp-requisiti-compiti-responsabilita-formazione/
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