RPCT: ruolo e nomina del Responsabile Anticorruzione
RPCT, nomina e ruolo: chiarimenti ANAC su dirigenti, non dirigenti e società in controllo pubblico
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è la figura prevista dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 per presidiare l’attuazione delle misure anticorruzione e degli obblighi di trasparenza. Coordina la predisposizione del PTPCT o, per le amministrazioni soggette a PIAO, della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, valuta l’esposizione al rischio corruttivo e indica gli interventi organizzativi necessari per prevenirlo e mitigararlo.
È importante per tutti i professionisti del settore, le imprese e le pubbliche amministrazioni essere in linea con le ultime novità normative, per cui è opportuno affidarsi ad un software aggiornato alle nuove norme e adatto a rispondere ogni tipo di esigenza specifica; (contabilità lavori, direzione lavori, capitolati, calcolo corrispettivi, sicurezza).
Indice
Chi è il RPCT e qual è il suo compito?
Il RPCT è il soggetto che coordina e vigila sulle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previste dall’ente. La sua funzione non è solo formale: serve a valutare il rischio corruttivo, proporre misure organizzative, monitorarne l’attuazione e segnalare disfunzioni agli organi competenti.
La Legge 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnali all’organo di indirizzo e all’OIV le disfunzioni nell’attuazione delle misure anticorruzione e indichi agli uffici competenti i dipendenti che non le hanno attuate correttamente.
| Aspetto | Funzione del RPCT |
|---|---|
| Prevenzione corruzione | Mappatura dei rischi e misure di contrasto |
| Trasparenza | Controllo su pubblicazioni e accesso civico |
| Programmazione | Proposta PTPCT o sottosezione PIAO |
| Vigilanza | Monitoraggio sull’attuazione delle misure |
| Segnalazione | Comunicazione di disfunzioni e inadempimenti |
Oggi il riferimento non è soltanto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Per le amministrazioni soggette a PIAO, la strategia anticorruzione confluisce nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, parte della programmazione integrata dell’ente. ANAC chiarisce che PTPCT e PIAO sono documenti programmatori e che nella sezione anticorruzione ogni amministrazione individua il grado di esposizione al rischio e le misure organizzative per prevenirlo.
Responsabile della prevenzione della corruzione: come si nomina
Il RPCT deve essere individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, con un provvedimento motivato e con eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire autonomia ed effettività dell’incarico. Negli enti locali, la legge indica di norma il segretario o il dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
Importanti chiarimenti in merito sono stati forniti da Anac con Atto del Presidente del 20 marzo 2024, rispondendo a richiesta di Parere di una società di servizi idrici integrati e, più di recente, con il parere reso nell’adunanza del 25 maggio 2026, relativo alla richiesta di una società in controllo pubblico priva di figure dirigenziali e di coordinamento.
Alla nomina devono seguire eventuali modifiche organizzative necessarie per garantire l’autonomia ed efficacia nell’assolvimento dell’incarico.
Per Anac è importante che il soggetto designato:
- abbia una conoscenza approfondita dell’organizzazione amministrativa;
- non si trovi in situazioni di conflitto di interessi;
- non sia assegnato a settori considerati ad alto rischio corruttivo o ad uffici che svolgono attività di gestione e amministrazione attiva;
- sia individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, salvo motivate eccezioni connesse alle ridotte dimensioni dell’ente o della società e alla mancanza di figure dirigenziali idonee.
| Verifica | Esito atteso |
|---|---|
| Il candidato è interno all’ente? | Sì, di norma dirigente di ruolo |
| Ha autonomia valutativa? | Sì, con poteri e supporto organizzativo |
| Conosce l’organizzazione? | Sì, requisito essenziale |
| Opera in area ad alto rischio? | Da evitare, se possibile |
| Esistono conflitti di interesse? | Devono essere esclusi o motivati |
| Il provvedimento è motivato? | Sì, soprattutto in caso di deroga |
| Mancano figure dirigenziali idonee? | Possibile nomina di posizione organizzativa o profilo non dirigenziale, se competente e autonomo |
| Il candidato è amministratore della società? | Ammissibile solo in casi eccezionali e senza deleghe gestionali |
Il RPCT può essere un soggetto esterno?
La nomina di un dirigente esterno quale RPCT deve considerarsi, secondo ANAC, un’eccezione, che richiede una motivazione puntuale, anche con riferimento all’assenza di soggetti interni aventi i requisiti previsti dalla legge.
Diverso è il caso degli enti o delle società in controllo pubblico con organici ridotti e privi di figure dirigenziali idonee. In tali ipotesi ANAC ammette che il RPCT possa essere individuato anche tra titolari di posizioni organizzative o, comunque, tra profili non dirigenziali, purché siano garantite competenze adeguate, autonomia, indipendenza e assenza di conflitti di interesse.
Il chiarimento è stato ribadito dall’ANAC con il parere reso nell’adunanza del 25 maggio 2026, riguardante una società in controllo pubblico partecipata al 100% da un ente pubblico, priva di dirigenti e di figure di coordinamento. L’amministratore unico aveva chiesto se l’incarico potesse essere attribuito a un dipendente con qualifica di impiegato oppure, in alternativa, al legale rappresentante della società.
Secondo l’Autorità, la nomina di un dipendente non dirigente non è esclusa in astratto. La società deve però verificare in concreto che il soggetto individuato:
- possieda competenze adeguate;
- conosca l’organizzazione e il funzionamento della società;
- sia dotato di autonomia valutativa;
- non sia assegnato ad attività di gestione o amministrazione attiva;
- non operi in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo;
- non si trovi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
In questa ipotesi, l’organo di indirizzo deve svolgere una vigilanza particolarmente stringente sull’attività del soggetto incaricato e motivare adeguatamente la scelta nel provvedimento di nomina.
Nomina dell’amministratore come RPCT: solo casi eccezionali
Quanto alla possibilità di nominare RPCT l’amministratore della società, ANAC conferma che si tratta di una soluzione eccezionale. L’incarico può essere attribuito ad un amministratore solo se questo non ha deleghe gestionali. La ragione è evidente: chi svolge funzioni gestionali potrebbe trovarsi a controllare attività nelle quali è direttamente coinvolto, con conseguente rischio di conflitto di interessi e compromissione dell’autonomia richiesta al RPCT.
Nel caso esaminato nel parere del 25 maggio 2026, ANAC ha escluso che l’amministratore unico/legale rappresentante potesse essere nominato RPCT. In un organo monocratico, infatti, non è possibile distinguere tra amministratori con deleghe operative e amministratori privi di deleghe gestionali.
Resta comunque ferma la possibilità, in presenza di situazioni organizzative peculiari, di adottare soluzioni diverse da quelle ordinarie, ma solo previa valutazione caso per caso e con adeguata motivazione nel provvedimento di nomina.
| Ipotesi di nomina del RPCT | Possibilità | Condizioni / limiti | Indicazioni ANAC |
|---|---|---|---|
| Dirigente di ruolo in servizio | Sì, è la regola generale | Deve conoscere l’organizzazione, avere autonomia valutativa e non trovarsi in conflitto di interessi. | L’organo di indirizzo individua di norma il RPCT tra i dirigenti, assicurando funzioni e poteri adeguati. |
| Titolare di posizione organizzativa | Sì, in assenza di dirigenti | Deve possedere competenze adeguate e garantire autonomia e indipendenza. | Soluzione ammessa soprattutto negli enti o società di ridotte dimensioni. |
| Dipendente non dirigente (ad esempio impiegato) | Sì, ma solo se idoneo | Occorre verificare competenza, autonomia, indipendenza e assenza di conflitti di interesse. | La nomina è possibile quando mancano figure dirigenziali, ma richiede una vigilanza stringente dell’organo di indirizzo. |
| Soggetto assegnato ad attività di gestione o amministrazione attiva | No, di norma non opportuno | Il coinvolgimento in attività gestionali può compromettere l’indipendenza del ruolo. | ANAC sconsiglia la nomina di soggetti inseriti in uffici con funzioni gestionali. |
| Soggetto assegnato a settori ad alto rischio corruttivo | No, di norma non opportuno | La collocazione in aree esposte al rischio può determinare conflitti di interesse. | Il RPCT deve essere in posizione tale da svolgere controlli con autonomia ed effettività. |
| Amministratore senza deleghe gestionali | Sì, solo in casi eccezionali | È necessario che non svolga funzioni gestionali e che sia possibile distinguerlo da amministratori con deleghe operative. | Ipotesi ammessa dall’ANAC solo in presenza di specifiche condizioni organizzative. |
| Amministratore con deleghe gestionali | No | Le funzioni gestionali sono incompatibili con l’autonomia richiesta al RPCT. | Chi gestisce non dovrebbe controllare attività nelle quali è direttamente coinvolto. |
| Amministratore unico / legale rappresentante | Non coerente con i principi generali | Nell’organo monocratico non è possibile distinguere tra amministratori con e senza deleghe operative. | Nel caso esaminato, ANAC esclude che la nomina dell’amministratore unico possa rientrare nell’ipotesi eccezionale. |
| Soluzioni diverse per esigenze organizzative peculiari | Sì, ma solo se motivate | La società deve valutare il caso concreto e spiegare le ragioni della scelta nel provvedimento di nomina. | Eventuali scelte non conformi agli orientamenti ANAC devono essere adeguatamente motivate. |
No a incarichi troppo brevi per il Responsabile Anticorruzione
Con atto firmato dal Presidente e approvato il 30 luglio 2025 (fasc. n. 1701/2025), l’ANAC ha richiamato l’attenzione sulla prassi, ritenuta irragionevole, di conferire l’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per periodi estremamente brevi e privi di adeguata motivazione.
Secondo l’ANAC, la scelta di conferire l’incarico per periodi eccessivamente brevi e senza motivazioni oggettive “svuota di contenuto” la normativa sulla prevenzione della corruzione, che riconosce al RPCT una funzione strategica di presidio della legalità. Si tratta di un ruolo che richiede indipendenza, continuità e competenze consolidate, caratteristiche difficilmente conciliabili con incarichi semestrali o annuali privi di giustificazioni organizzative specifiche.
L’Autorità ha inoltre evidenziato che la nomina reiterata per brevi periodi ostacola il completamento del ciclo di programmazione triennale previsto dal PTPCT, determinando una frammentazione amministrativa che compromette la coerenza e l’efficacia delle strategie di prevenzione.
In sintesi, una rotazione frequente e non motivata del RPCT può configurarsi come un aggiramento dei principi di stabilità e autonomia che la normativa intende tutelare, riducendo la reale efficacia delle misure anticorruzione e la capacità dell’amministrazione di garantire continuità e trasparenza nella propria azione.
Per ristabilire coerenza con la normativa vigente e rafforzare la governance interna, ANAC ha raccomandato di:
- conferire l’incarico di RPCT al segretario comunale o a un dirigente interno, figure che assicurano maggiore imparzialità e conoscenza dell’organizzazione amministrativa;
- garantire una durata minima pari a un intero ciclo di programmazione triennale, con la possibilità di una sola proroga, purché motivata;
- evitare sostituzioni non giustificate o rotazioni eccessive, che potrebbero indebolire la funzione di presidio della legalità.
Il richiamo dell’ANAC non riguarda un singolo episodio, ma rappresenta un orientamento generale volto a rafforzare i principi di legalità, trasparenza e responsabilità nelle pubbliche amministrazioni. La stabilità del RPCT è infatti condizione indispensabile per garantire l’efficacia delle politiche anticorruzione e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
| Caso | Durata raccomandata |
|---|---|
| RPCT con incarico esclusivo | Almeno 3 anni, prorogabile una sola volta |
| RPCT come incarico aggiuntivo | Non inferiore alla durata dell’incarico dirigenziale sottostante, nel limite triennale |
| Nomine semestrali o annuali non motivate | Da evitare |
| Rotazione frequente senza ragioni oggettive | Rischio di indebolimento della funzione |
Quali sono i compiti principali del RPCT?
Il RPCT propone, aggiorna, monitora e verifica le misure anticorruzione e trasparenza. La legge 190/2012 attribuisce al RPCT la verifica dell’efficace attuazione del piano, la proposta di modifica in caso di violazioni o mutamenti organizzativi, il controllo sulla rotazione degli incarichi negli uffici a rischio e l’individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione.
Nello specifico, il RPCT ha i seguenti compiti:
- elaborare/aggiornare la proposta di PTPC da sottoporre all’approvazione del CdA entro i termini previsti dalla normativa vigente; tale proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese dai Referenti per l’anticorruzione e per la trasparenza/Focal Points, così come individuati nel PTPC, oltre che in stretto coordinamento con il Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 (di seguito Modello);
- definire il Piano di formazione previsto nel PTPC, unitamente alla Direzione Risorse Umane, Organizzazione e all’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito OdV) per quanto di interesse, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
- verificare l’efficace attuazione del PTPC sulla base del Piano dei Controlli ex L. 190/12, definito annualmente dal RPCT, e del Piano Integrato dei Controlli;
- riferire periodicamente al CdA, con cadenza almeno semestrale;
- redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente o comunicati da ANAC;
- ricevere le segnalazioni – ed effettuare la relativa istruttoria – di cui al sistema di whistleblowing;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013 – gestire il procedimento di accertamento e gli atti conseguenti di competenza, in ottemperanza alle Linee guida Anac in materia;
- promuovere ed effettuare incontri periodici con l’OdV al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc.);
- effettuare incontri periodici (almeno annuali) con il Collegio Sindacale;
- elaborare/aggiornare la sezione del PTPC contenente l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, che costituisce parte integrante del PTPC;
- effettuare attività di controllo sull’adempimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare al CdA e/o all’AD e/o all’OdV e/o al Collegio sindacale le disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di trasparenza;
- ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/13, segnalare, ai fini dell’eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento/adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, a seconda della gravità, all’ANAC, al CdA, all’organismo con funzioni analoghe all’OIV, alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, informando, se ritenuto necessario l’ANAC – in particolare, la richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPCT, l’obbligo di segnalazione di cui al comma 5 del citato articolo 43;
- indicare al CdA e/o all’AD e/o alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- controllare e garantire la regolare attuazione dell’accesso civico in base di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- gestire le richieste di riesame di cui all’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, decidendo con provvedimento motivato;
Le funzioni attribuite al RPCT non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali.
Quali responsabilità ha il RPCT?
Il Responsabile Anticorruzione (RPCT) è soggetto a responsabilità disciplinare, oltre che a potenziali conseguenze in termini di danni al patrimonio pubblico e alla reputazione dell’amministrazione, a meno che non dimostri entrambe le seguenti circostanze:
- ha predisposto, prima della commissione del fatto, un piano anticorruzione congruo e ha rispettato le prescrizioni relative alla sua elaborazione, oltre ad aver adempiuto ai compiti di verifica della sua idoneità e della sua efficace implementazione;
- la sanzione disciplinare nei confronti del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, che va da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.
In caso di ripetute violazioni delle misure preventive previste dal piano, il RPCT è soggetto alle disposizioni dell’articolo 21 del D.Lgs. 165/2001, intitolato “responsabilità dirigenziale”, e può essere sanzionato disciplinarmente per mancato controllo, salvo non dimostri di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sul rispetto del piano.
| Circostanza da provare | Significato operativo |
|---|---|
| Piano predisposto prima del fatto | Il RPCT ha programmato le misure anticorruzione |
| Prescrizioni osservate | Il piano è stato redatto secondo legge |
| Vigilanza svolta | Il RPCT ha controllato attuazione e osservanza |
| Misure comunicate agli uffici | Gli uffici erano informati su obblighi e modalità |
Come funziona la revoca dell’incarico di RPCT?
La revoca dell’incarico al Responsabile Anticorruzione (RPCT) è un momento delicato che richiede particolare attenzione e trasparenza. È fondamentale comprendere le procedure e le responsabilità ad essa associate. È essenziale che il provvedimento di revoca sia basato su motivazioni valide e trasparenti, inoltre è fondamentale evitare che un RPCT venga rimosso a causa di pressioni o per motivi non legati alla sua effettiva performance. La verifica da parte dell’ANAC è cruciale per garantire l’equità e l’integrità del processo di revoca dell’incarico al RPCT.
| Fase | Regola |
|---|---|
| Revoca | Deve essere motivata |
| Comunicazione ad ANAC | Quanto più tempestiva possibile |
| Verifica ANAC | Valuta correlazione con attività anticorruzione |
| Termine ANAC | 30 giorni dalla ricezione |
| Esito | Possibile richiesta di riesame |
Segnalazione di misure discriminatorie
È importante notare che qualsiasi azione discriminatoria, diretta o indiretta, nei confronti del RPCT, in relazione alle sue funzioni, deve essere prontamente segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale ha il potere di richiedere informazioni all’organo di indirizzo e, se necessario, intervenire chiedendo il riesame del provvedimento considerato discriminatorio.
Revoca dell’incarico al RPCT e comunicazione all’Anac
Per quanto riguarda la revoca dell’incarico al RPCT, qualsiasi decisione in merito deve essere comunicata all’Anac, indipendentemente dalla motivazione addotta. L’ANAC ha trenta giorni di tempo per valutare se la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile nella prevenzione della corruzione. Trascorso questo periodo, la revoca diventa efficace.
RPCT: rinuncia dell’incarico
La rinuncia all’incarico di Responsabile Anticorruzione può essere considerata accettabile solo se supportata da motivazioni valide che evidenziano situazioni di incompatibilità o inopportunità. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che tali motivazioni non devono riguardare la mancanza di un compenso aggiuntivo. infatti, secondo quanto stabilito dalla legge, l’assolvimento dell’incarico di RPCT non può in nessun caso comportare un compenso aggiuntivo, ma è consentito solo il riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato, qualora siano chiaramente correlati al raggiungimento di obiettivi di performance specifici e predeterminati.
| Tema | Regola |
|---|---|
| Compenso aggiuntivo | Non ammesso |
| Retribuzione di risultato | Possibile se legata a obiettivi predeterminati |
| Rinuncia | Ammissibile solo con motivazioni valide |
| Posizione organizzativa | Stesso principio: nessun compenso aggiuntivo automatico |
FAQ RPCT
Chi nomina il RPCT?
Il RPCT è nominato dall’organo di indirizzo dell’amministrazione, dell’ente o della società. Nei comuni, ANAC indica il sindaco come soggetto competente, salvo diversa attribuzione alla Giunta o al Consiglio nell’autonomia organizzativa dell’ente. Nelle società in controllo pubblico, la scelta spetta all’organo di indirizzo societario, che deve motivare eventuali deroghe ai criteri ordinari di nomina.
Il RPCT deve essere per forza un dirigente?
Di norma sì: ANAC chiarisce che il RPCT è individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio. Tuttavia, negli enti e nelle società in controllo pubblico con organici ridotti o privi di figure dirigenziali idonee, l’incarico può essere attribuito anche a titolari di posizioni organizzative o a profili non dirigenziali, come un dipendente con qualifica di impiegato, purché siano garantite competenza, autonomia, indipendenza e assenza di conflitti di interesse. La scelta deve essere adeguatamente motivata.
Il RPCT può essere l’amministratore di una società in controllo pubblico?
Solo in casi eccezionali. ANAC ammette questa possibilità esclusivamente se l’amministratore non ha deleghe gestionali. Nel caso dell’amministratore unico o del legale rappresentante di una società con organo monocratico, la nomina non appare coerente con i principi generali, perché non è possibile distinguere tra soggetti con e senza deleghe operative.
Quanto dura l’incarico di RPCT?
ANAC indica una durata minima ragionevole di almeno tre anni. Gli incarichi troppo brevi e reiterati senza motivazione sono considerati incoerenti con la stabilità necessaria alla funzione.
Il RPCT può ricevere un compenso aggiuntivo?
No. ANAC chiarisce che l’incarico di RPCT non può comportare compensi aggiuntivi, salvo eventuali retribuzioni di risultato collegate a obiettivi di performance specifici e predeterminati.
Quando va comunicata ad ANAC la revoca del RPCT?
La revoca va comunicata tempestivamente ad ANAC, che può richiedere il riesame entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento e della documentazione allegata.
Il RPCT gestisce anche la trasparenza?
Di norma sì. Il d.lgs. 33/2013 prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga anche le funzioni di responsabile per la trasparenza, controllando obblighi di pubblicazione e accesso civico.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/nomina-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-i-chiarimenti-anac/



