Gare d’appalto elettroniche, parere negativo del Cni per i servizi di progettazione
Non è obbligatorio ricorrere prioritariamente alle gare d’appalto elettroniche per i bandi di ingegneria e architettura. Lo ha chiarito il Cni
La circolare 133/2017 del Consiglio nazionale degli ingegneri, Cni, ha analizzato un tema molto delicato in merito ai rapporti tra professionisti e stazioni appaltanti:
la non obbligatorietà al ricorso dei mercati elettronici per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura dopo le modifiche all’art. 36 del Codice dei Contratti (dlgs 50/2016).
Per il Cni il Correttivo ha modificato il dlgs 50/2016, Codice Appalti nel senso di escludere in prima battuta le gare elettroniche per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.
Il provvedimento, nella parte in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatoti di ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il Mepa), ha di fatto abrogato le norme che prescrivono l’obbligo prioritario di ricorrere a detti mercati.
Il Cni pone inoltre in evidenza che, il ricorso agli strumenti di acquisto elettronici, ancora prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, non rappresentava un obbligo assoluto, ma era limitato a determinate condizioni.
Tuttavia, sebbene ci fosse l’obbligo di ricorso ai mercati elettronici, ci sarebbero comunque alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e/o servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati:
i servizi di ingegneria non possono essere contenuti in un catalogo come se fossero un oggetto immodificabile, inerte o come se fossero un articolo comune che non cambia in base alle esigenze di chi lo utilizza.
Questo, in sintesi, quanto contenuto nella circolare che analizza, innanzitutto, le diverse tipologie di procedure elettroniche oggi disponibili sul mercato:
- ordine di acquisto
- richiesta di offerta
- trattativa diretta
In generale, viene sottolineata la scarsa compatibilità fra il mercato elettronico ed i servizi intellettuali in genere ed in particolare quelli di ingegneria e architettura per i quali si tende ad esclude in maniera categorica alcune procedure, come:
- gli acquisti su catalogo mediante ordine
- la richiesta di offerta per i servi
Clicca qui per scaricare la circolare Cni

il parere del CNI a mio avviso è fuorviante, il contenuto non condivisibile.
il MePA, riformato nei contenuti e nelle modalità di accedere a questi, consente la trattativa per l’acquisto e l’ordine di lavori manutentivi, beni e servizi sia a catalogo che “a corpo”.
proprio per la notevole quantità di fattispecie legate ai servizi di ingegneria ed architettura, come per molti altri, non ha disposto nè limitato (il MePA) con capitolati stringenti, ma ha messo a disposizione il sistema per poter affidare servizi.
E’ obbligo e facoltà della stazione appaltante disciplinare ogni aspetto dell’affidamento e della procedura di gara inserendone la documentazione negli appositi spazi virtuali.
Nel capitolato generale sono individuabili tutte le fattispecie affidabili definite per CPV.
Ritengo infine che la procedura informatizzata e totalmente elettronica possa permettere maggiore chiarezza, correttezza, rotazione, nonchè considerato che la procedura, negoziata e non ad evidenza pubblica, è elettronica la documentazione è archiviata e non modificabile. In tal senso vengono abbattute tutte le problematiche legate alla tempistica di consegna, errata presentazione, etc, oltre a lasciare al sistema l’onere della verifica preliminare art.80 del d.lgs.50/16.