No al sismabonus 110 con titolo edilizio rilasciato prima del 1° gennaio 2017

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Entrate: è possibile accedere al sismabonus 110 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 solo se il titolo edilizio è stato rilasciato a decorrere dal 1° gennaio 2017

Con la risposta n. 674/2021 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale sismabonus al 110% in merito ad alcuni lavori di demolizione e ricostruzione avviati con titolo edilizio rilasciato prima del 1° gennaio 2017.

Il quesito

Il contribuente istante premette che nel 2016 ha iniziato la ristrutturazione di un fabbricato collabente (F/2), ma non ancora conclusa.

I lavori riguardano la demolizione e ricostruzione di una parte dell’edificio (lavori eseguiti parzialmente) ed il risanamento di un’altra parte di edificio (ancora da eseguire).

Gli stessi lavori sono iniziati prima:

  • dell’entrata in vigore del dm n. 58 del 2017 che ha introdotto l’allegato B ai fini dell’attestazione della classe del rischio sismico;
  • dell’entrata in vigore del dl 30 aprile 2019, n. 34 “decreto Crescita”, che ha esteso la possibilità di effettuare degli interventi agevolabili di demolizione/ricostruzione in zona sismica 2 e 3.

L’istante fa, altresì, presente che:

  • a tutto oggi, mancano ancora gli interventi inerenti alla struttura e, quindi, al miglioramento sismico;
  • i lavori sono stati autorizzati dal rilascio di un permesso di costruire nel maggio 2016 e dalla presentazione di una SCIA in variante nel luglio 2021.

Detto ciò, l’istante chiede:

se possa accedere alle detrazioni previste dall’art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per gli interventi antisismici ancora da eseguire, volti alla riduzione del rischio sismico, la cui asseverazione è stata prodotta in data 14 luglio 2021, integrando l’allegato B (con la SCIA in variante) previsto secondo le nuove disposizioni del dm n. 329 del 2020.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Il Fisco premette che la circolare n. 24/E del 2020 si è occupata, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico.

In particolare, il comma 1-bis dell’articolo 16 del dl n. 63 del 2013 è stato, da ultimo, modificato dalla legge di bilancio 2021 che ha aggiunto nel predetto comma (riferito alla condizione che il sismabonus si applica agli interventi antisismici le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ) le parole “ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio“.

In sostanza, spiega l’Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la citata legge di bilancio 2021 aggiungendo tali parole ha inteso consentire l’accesso al beneficio anche ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2021 sostengono le spese a fronte di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dal 1° gennaio 2017 ovvero per interventi per i quali a partire da tale ultima data sia stato rilasciato il titolo edilizio.

Pertanto, le Entrate chiariscono che è possibile accedere alle detrazioni per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 anche qualora il titolo abilitativo sia stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria (ipotesi esclusa prima delle modiche apportate dalla legge di bilancio 2021).

In conclusione, tornando al quesito del contribuente, ne consegue che quest’ultimo non può fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi antisismici descritti nell’istanza, poiché il titolo edilizio che ha autorizzato i lavori, cui è subordinato la spettanza di tale agevolazione, risulta rilasciato prima del 1° gennaio 2021.

 

Clicca qui per scaricare la risposta dell’Agenzia delle Entrate

 

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