Niente saldo IRAP 2019: i chiarimenti delle Entrate
La cancellazione del saldo IRAP 2019 e del 1° acconto 2020 si applica anche ai soggetti con esercizio a cavallo
In arrivo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate circa la disposizione contenuta nel decreto Rilancio in merito alla cancellazione del saldo IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) 2019 e del 1° acconto 2020.
Tra le agevolazioni previste dal decreto Rilancio (dl 19 maggio 2020, n. 34) per fronteggiare la crisi che il nostro Paese sta vivendo a causa dell’emergenza Covid-19, l’art. 24 stabilisce l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 %, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
La misura varrà per le imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni di euro e per i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.
Si specifica che rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
Il taglio dell’IRAP nel decreto Rilancio
Nel decreto all’art. 24, comma 1, si legge:
Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
La risoluzione delle Entrate
Con la risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti circa le disposizioni contenute nel provvedimento a seguito di alcune richieste circa l’applicazione del suddetto articolo 24, con specifico riferimento ai soggetti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.
In sintesi, l’agevolazione IRAP prevede che:
- il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto e il saldo;
- le disposizioni in commento hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti in seguito individuati.
I soggetti esclusi son quelli:
- che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del dlgs n. 446/1997;
- indicati nell’articolo 162-bis del Tuir;
- con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Pertanto, come specificato dalle Entrate, le disposizioni del provvedimento riguardano tutti i soggetti per i quali il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, ossia esercizi “a cavallo”, salvo eventuali modifiche in sede di conversione. Restano le peculiarità legate a tale circostanza e ai corrispondenti termini di versamento.
Risulta, quindi, determinante individuare il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; a tal riguardo, nella risoluzione in esame sono presenti le tabelle riassuntive circa:
- i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Clicca qui per scaricare la risoluzione n. 28/2020

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