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Nessuna agevolazione prima casa al secondo box pertinenziale

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Box pertinenziale: è possibile applicare le agevolazioni prima casa solo alla stipula del contratto e per una pertinenza per categoria

Rispondendo ad un quesito posto ad un contribuente (risposta n. 66/2020), l’Agenzia delle Entrate chiarisce per quali pertinenze è possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa. Il caso specifico riguarda l’acquisto di un secondo box pertinenziale da unire al primo.

Il quesito

L’istante è proprietario di due immobili, uno ad uso abitativo (categoria A2) e l’altro ad uso autorimessa (categoria C/6) acquistati usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.

Poiché l’istante vuole procedere all’acquisto di un’ulteriore unità immobiliare ad uso autorimessa, confinante a quella già di sua proprietà, e poi procedere alla fusione dei due garages, chiede se per l’acquisto può usufruire nuovamente di tale agevolazione fiscale.

Il contribuente ritiene che pur avendo già usufruito dell’agevolazione relativamente all’acquisto di un immobile della medesima categoria catastale di quello che intende comprare, possa nuovamente usufruire delle agevolazioni, poiché vuole procedere a fondere in un’unica unità immobiliare l’immobile di categoria C/6 precedentemente acquistato con quello di medesima categoria da acquistare.

Il parere dell’Agenzia sul box pertinenziale

L’Agenzia delle Entrate premette che l’articolo 1, comma 3, della Tariffa  allegata al dPR n. 131/1986 (TUR), prevede che:

Le agevolazioni di cui al comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile.

Inoltre, lo stesso comma stabilisce che:

Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Al riguardo, come precisato con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001, qualora oggetto dell’atto di trasferimento sia una pertinenza della casa di abitazione acquistata usufruendo dei benefici tributari “prima casa” e la pertinenza stessa sia classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l’agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria.

Per le Entrate, quindi, circoscrivendo l’ambito oggettivo delle pertinenze immobiliari, si è inteso evitare che il beneficio fiscale potesse trovare nuovamente applicazione in caso di un ulteriore acquisto di pertinenza classificata con la medesima categoria catastale di altra già acquistata usufruendo dell’agevolazione.

In conclusione al riguardo, occorre considerare che la verifica della sussistenza dei suddetti requisiti deve essere effettuata al momento della stipula dell’atto di acquisto.

Nel caso di specie, al momento dell’acquisto, l’interpellante non rispetta i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione avendone già fruito in sede di acquisto della prima pertinenza classificata C/6.

 

factus

Clicca qui per scaricare l’interpello alle Entrate n. 66 sul box pertinenziale

 

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